DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74

Numero 178 Anno 2023 GU 06.12.2023 Codice 23G00185

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-16;178

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Funzioni ed organizzazione del Ministero

Comma 2

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dalla vigente normativa europea e nazionale.


Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero.


Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.


Per assicurare la tempestiva attuazione degli indirizzi e dei programmi delle funzioni assegnate ai Dipartimenti dal Ministro, nonche' delle funzioni trasversali, e' istituito il Comitato di Coordinamento, presieduto dal Capo di Gabinetto, a cui partecipano i Capi Dipartimento. Il comitato si riunisce una volta al mese o su richiesta del Capo di Gabinetto.


Art. 2

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Comma 1

Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

Comma 2

Il Dipartimento e' Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 2021/2115, in raccordo con le Autorita' di gestione regionali, gli Organismi intermedi individuati dal Piano ed il sistema degli Organismi pagatori.


Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono funzioni di collaborazione diretta con l'Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027 ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e che, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, svolgono, fatte salve le competenze delle Direzioni generali del Dipartimento e senza sovrapporsi alle stesse, i seguenti compiti: supporto al coordinamento tra le autorita' di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115, supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.


Il Dipartimento si articola complessivamente in venti uffici dirigenziali non generali.


Art. 3

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Comma 1

Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica


La Direzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e' Autorita' unica competente per il coordinamento dell'attivita' di controllo di tutte le autorita' di controllo nazionali responsabili del rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonche' Autorita' di gestione nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP e FEAMPA).


Presso il Dipartimento e' previsto un posto di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici del Dipartimento.


Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: pianificazione strategica con riferimento agli strumenti, gli investimenti e gli incentivi di competenza; gestione e supporto al coordinamento di attivita' e progetti trasversali a piu' Direzioni Generali; coordinamento, in collaborazione con la Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare, delle politiche di sviluppo delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero; gestione e coordinamento delle attivita' di rilevazione statistica, ricerca e studi di competenza del Dipartimento; gestione dei rapporti con le Regioni e con gli enti territoriali; rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Il Dipartimento si articola complessivamente in ventiquattro uffici dirigenziali non generali.


Art. 4

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Comma 1

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari


Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile, in applicazione e nei limiti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 e articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Ispettorato si avvale della centrale unica di committenza e della stazione appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli acquisti di beni e servizi aventi importi superiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'Ispettorato ha il coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori.
L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.


Art. 5

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Comma 1

Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Art. 6

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Comma 1

Organismi operativi

Comma 2

Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e le funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero di cui all'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cosi' come modificato dall' articolo 17-septies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti europei nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti europei e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.


Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per le attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima, dell'acquacoltura e delle relative filiere. Esercita le funzioni di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2010, recante «Organizzazione del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto».


Art. 7

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Comma 1

Dotazioni organiche e misure attuative

Comma 2

Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento.


In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonche' dell'articolo 54 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e' fissato in ((sedici posizioni, di cui una presso l'Ufficio di Gabinetto,)) ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in sessantanove, di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione. ((1))


Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.


Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' ripartito il contingente di personale delle aree Funzionari, Assistenti e Operatori, come determinato dalle tabelle A e B, in famiglie professionali. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 4 settembre 2024, n. 161. ha disposto (con l'art. 15, comma 1, alinea) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo decorrere dal 1° luglio 2024.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, sono abrogati.


Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.


In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.