DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Numero 86 Anno 2007 GU 06.07.2007 Codice 007G0100

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;86

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive

Comma 2

Continua ad operare per la durata indicata nell'articolo 9 e nella composizione indicata nei commi 2 e 3 la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, di seguito denominata: "Commissione".


((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183)).


I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive.


Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.


Art. 3

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Comma 1

Commissione consultiva per i biocidi

Comma 2

Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della salute.


Con decreto del Ministro della salute sono nominati i componenti della Commissione ed i loro sostituti.


La Commissione si riunisce in seduta plenaria, di norma, quattro volte l'anno.


Sono abrogati i commi 1, 2, e 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.


Art. 4

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Comma 1

Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria

Comma 2

La Commissione si riunisce in seduta plenaria tre volte l'anno con il compito di stabilire i criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione alla pubblicita' sanitaria ed esprimere pareri su questioni di particolare rilievo richiesti dal Ministero della salute.


Ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione alla pubblicita', la Commissione si riunisce in una composizione ristretta, formata dai membri appartenenti al Ministero della salute, al Ministero dello sviluppo economico, all'Istituto superiore di sanita' e o dai loro sostituti, anch'essi individuati nel decreto di nomina della Commissione.


Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla competente Direzione generale del Ministero della salute.


Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.


Art. 5

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Comma 1

Commissione unica sui dispositivi medici

Comma 2

I componenti che non prendono parte a tre sedute consecutive decadono automaticamente. I posti momentaneamente vacanti, fino a sostituzione dei componenti decaduti, non sono considerati ai fini del calcolo del numero legale per la validita' delle sedute.


Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Art. 6

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Comma 1

Commissione nazionale per le ricerca sanitaria

Comma 2

La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, formata da trenta componenti, e' nominata con decreto del Ministro della salute, assicurando anche la partecipazione di un componente designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca, nonche' la partecipazione in misura della meta' di componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in possesso di qualificate e riconosciute competenze scientifiche.


Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.


Art. 7

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Comma 1

Istituzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione

Comma 2

E' istituita la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione che svolge funzioni tecnico-consultive in relazione all'attivita' istituzionale in materia di dietetica e nutrizione.


Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuiti i compiti della Commissione consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonche' i compiti svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche da effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari, istituita con decreto del Ministro della sanita' in data 2 marzo 1998, in esecuzione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997.


Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce i criteri per la composizione della Commissione di cui al comma 1, per un numero di membri non superiore a venticinque di cui uno designato dal Ministro delle politiche per la famiglia.


Sono abrogati l'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e l'articolo 11 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui al presente articolo.


Art. 8

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Comma 1

Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie

Comma 2

Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, e' nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.


La Commissione di cui al comma 1 e' integrata da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con facolta' di delega.


Sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206.


Art. 9

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Comma 1

Durata delle Commissioni

Comma 2

Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1 ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilita' e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del medesimo organismo.


Art. 10

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Comma 1

Riduzione di spesa per gli organismi

Comma 2

Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.


Art. 11

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Comma 1

Principio di equilibrio di genere

Comma 2

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.