E' istituita la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione che svolge funzioni tecnico-consultive in relazione all'attivita' istituzionale in materia di dietetica e nutrizione.
Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuiti i compiti della Commissione consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonche' i compiti svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche da effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari, istituita con decreto del Ministro della sanita' in data 2 marzo 1998, in esecuzione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997.
Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce i criteri per la composizione della Commissione di cui al comma 1, per un numero di membri non superiore a venticinque di cui uno designato dal Ministro delle politiche per la famiglia.
Sono abrogati l'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e l'articolo 11 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui al presente articolo.