DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose.

Numero 134 Anno 2005 GU 15.07.2005 Codice 005G0155

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto di merci pericolose in colli e unita' di trasporto del carico, le procedure per l'imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo dei colli e unita' di trasporto del carico, nonche' i requisiti tecnici degli stessi.


Le presenti norme non si applicano alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave, nonche' a carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate interamente a tale scopo.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

In tutti i casi in cui nel codice IMDG si fa riferimento all'autorita' competente, per tale si deve intendere «l'Amministrazione» cosi' come definita al comma 1, lettera v).


Art. 3

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Comma 1

Merci pericolose

Comma 2

Il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformita' alle prescrizioni del codice IMDG.


Per la navigazione nazionale, l'Amministrazione puo' adottare misure che consentano l'equivalenza alle prescrizioni del codice IMDG, purche' tali equivalenze siano efficaci quanto le suddette prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza.


Art. 4

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Comma 1

Istruzioni per l'equipaggio e documentazione da tenere a bordo

Comma 2

Ai fini della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori marittimi, il comando di bordo delle navi di bandiera nazionale deve, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, provvedere ad istruire opportunamente l'equipaggio in ordine ai rischi derivanti dalla tipologia di merce pericolosa di volta in volta trasportata ed alla particolare azione da svolgere in caso di emergenza. Ove si tratti di trasporto di merci pericolose che possono esercitare un'azione nociva per l'organismo umano, l'equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme di pronto soccorso ed all'uso dei mezzi di protezione individuale, secondo quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.


Le istruzioni di cui al comma 1 sono affisse all'albo della nave.


Art. 5

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Comma 1

Vigilanza

Comma 2

L'Autorita' marittima vigila sulle operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, ai fini della sicurezza della nave, stabilendo le relative modalita' tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze speciali.


La vigilanza antincendio e' svolta secondo modalita' disciplinate con ordinanza dell'autorita' marittima, concordate con il Comando provinciale dei vigili del fuoco.


Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di polizia doganale.


Comma 3

Capo II - Requisiti di idoneita' delle navi e delle unita' di trasporto del carico adibite al trasporto di merci pericolose.

Art. 6

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Comma 1

Navi soggette alla convenzione SOLAS - Navi delle classi B, C e D, nuove e B esistenti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

Comma 2

Alle navi passeggeri delle classi B, C e D nuove ed alle navi passeggeri della classe B esistenti, di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I al predetto decreto legislativo.


Art. 7

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Comma 1

Prescrizioni per le navi in esercizio soggette alla convenzione
SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984
e per le navi non soggette alla convenzione SOLAS


I locali da carico adibiti al trasporto di merci pericolose non devono avere comunicazioni dirette con altri locali non idonei al trasporto delle suddette sostanze. Quanto sopra non si applica ai locali ro/ro, qualora le aperture o gli accessi verso i suddetti altri locali siano dotati di porta con dispositivo automatico di chiusura e con una soglia di altezza non inferiore a 500 mm.


Art. 8

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Comma 1

Navi in legno

Comma 2

Sulle navi in legno i locali adibiti al trasporto di merci pericolose che presentano un rischio di incendio debbono essere rivestiti internamente con materiale coibente ed incombustibile, adeguatamente protetto contro i danneggiamenti meccanici e contro gli spandimenti di liquidi.


Art. 9

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Comma 1

Esenzioni per navi in navigazione locale

Comma 2

L'autorita' marittima, sentito l'organismo tecnico e tenendo presente la tipologia dei viaggi cui la nave e' adibita, nonche' la natura e la quantita' delle merci da trasportare, puo' concedere, alle navi in navigazione nazionale locale, esenzioni dalle prescrizioni di cui all'articolo 7, purche' le attrezzature della nave garantiscano un adeguato grado di sicurezza e le merci siano imballate ed etichettate conformemente alle norme del codice IMDG.


Art. 10

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Comma 1

Unita' di trasporto del carico: costruzione e collaudo dei contenitori, carri ferroviari, veicoli stradali e cisterne

Comma 2

I contenitori devono essere collaudati ed omologati in conformita' alle norme previste dalla Convenzione CSC.


I carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari devono essere omologati e collaudati in conformita' alle norme del regolamento RID.


I veicoli stradali devono essere omologati e collaudati secondo le norme dell'accordo ADR.


Le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, devono essere omologate e collaudate, in conformita' alle disposizioni del codice IMDG, dall'Amministrazione competente italiana o straniera o da un organismo autorizzato dalla stessa o da una delle societa' di classificazione appartenenti alla International Association of Classification Societies (IACS).


Le cisterne, approvate secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere impiegate nei limiti consentiti del vigente codice IMDG.


Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore sono ammessi veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al presente articolo, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli.


Art. 11

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Comma 1

Caricazione, stivaggio e rizzaggio a bordo delle unita' di trasporto del carico

Comma 2

Le unita' di trasporto del carico devono essere caricate, stivate e rizzate a bordo delle navi secondo le disposizioni di cui al manuale di stivaggio (Cargo Security Manual) previsto dalla regola 5 del cap. VII della SOLAS.


Le navi da carico abilitate alle navigazioni nazionali, con esclusione della navigazione nazionale locale, devono conformarsi alle disposizioni del manuale di stivaggio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Tutte le navi passeggeri devono essere in possesso del manuale di stivaggio del carico secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.


Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e per le navi abilitate alla navigazione nazionale locale, il rizzaggio a bordo delle unita' di trasporto del carico e' realizzato a regola d'arte sotto la responsabilita' del comando di bordo.


Art. 12

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Comma 1

Certificazioni

Comma 2

Le navi di cui all'articolo 6, comma 1, devono essere in possesso del «documento di conformita», di cui al paragrafo 4, della regola 19 del cap. II-2 della SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa, per le navi di bandiera straniera, o dall'organismo tecnico per le navi di bandiera nazionale.


Le navi di cui agli articoli 6, comma 2, e 7 devono essere in possesso dell'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico, in conformita' al modello di cui all'allegato II.


Le navi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), in alternativa, se rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, possono essere in possesso del «documento di conformita» di cui al comma 1.


Le navi di cui ai commi 2 e 3, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 176 del regolamento di sicurezza.


L'attestazione di idoneita' di cui al comma 2 ha validita' non superiore a cinque anni, con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza.


Il modello di attestazione di idoneita' di cui al comma 2 puo' essere modificato dall'Amministrazione in relazione a variazioni introdotte dalle convenzioni e risoluzioni citate in premessa.


Comma 3

Capo III - Disposizioni per le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e trasporto

Art. 14

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Comma 1

Precauzioni da osservare durante il trasporto

Comma 2

Qualora durante il trasporto si verifichino spandimenti, il comandante della nave provvede agli interventi di emergenza ed avverte le autorita' del primo porto di approdo.


Il comandante della nave dispone periodiche ispezioni delle zone dove sono sistemate le merci pericolose, al fine di rilevare e segnalare qualsiasi pericolo.


Art. 15

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Comma 1

Precauzioni da osservare al termine dello sbarco

Comma 2

I locali e spazi di carico che hanno contenuto le merci pericolose devono, dopo lo sbarco, essere attentamente ispezionati per accertare che non siano presenti in essi tracce di tali merci.


Nel caso in cui si siano verificate perdite di materie pericolose o si constati presenza di vapori occorre procedere alle necessarie operazioni di bonifica; le procedure per la bonifica e l'ingresso nei locali di cui sopra, devono essere eseguite in osservanza delle disposizioni emanate al riguardo dalla locale autorita' marittima.


Art. 16

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Comma 1

Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco. Transhipment

Comma 2

Chi intende imbarcare, ovvero sbarcare, merci pericolose nei porti nazionali presenta istanza all'autorita' marittima del porto di imbarco, ovvero di sbarco, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco delle merci pericolose, ivi indicate, ovvero la concessione del nulla osta allo sbarco delle stesse.


Chi intende effettuare operazioni di transhipment di merci pericolose nei porti nazionali presenta apposita comunicazione all'autorita' marittima del porto di sbarco, finalizzata alla concessione del nulla osta allo sbarco delle stesse, ed all'autorizzazione al successivo reimbarco.


Comma 3

Capo IV - Prescrizioni particolari integrative relative alle varie classi di merci pericolose

Art. 17

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Comma 1

Ammissibilita' all'imbarco e movimentazione di veicoli e carri ferroviari che trasportano esplosivi (classe 1)

Comma 2

Sono ammessi all'imbarco i carri ferroviari chiusi e i veicoli chiusi rispondenti alla vigente normativa.


Il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), attesta che quanto rappresentato in essa non e' venuto meno nel corso del viaggio terrestre.


Tranne i casi di emergenza, e' vietata la movimentazione dei veicoli per tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonche' collocarvi o rimuovere dagli stessi i colli contenenti esplosivi.


Durante la movimentazione dei veicoli e dei carri ferroviari e' vietato effettuare, nelle immediate vicinanze, movimentazione di altri mezzi.


Art. 18

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Comma 1

Ammissibilita' all'imbarco e movimentazione di contenitori carichi di esplosivi (classe 1)

Comma 2

I contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del vettore terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrita' strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli.


Tranne i casi di emergenza, e' vietata la movimentazione dei contenitori per tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonche' collocarvi o rimuovere dagli stessi i colli contenenti esplosivi.


I contenitori non sistemati su rotabili ferroviari o su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili o su carrelli, possono essere caricati e scaricati mediante carrelli elevatori.


Durante la movimentazione dei contenitori e' vietato effettuare, nelle immediate vicinanze, movimentazione di altri mezzi.


Art. 21

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Comma 1

Lavori a bordo in presenza di esplosivi (classe 1)

Comma 2

E' vietato eseguire lavori di riparazione di qualsiasi genere nei locali dove siano collocati esplosivi.


I lavori di riparazione sono tuttavia ammessi nelle stive adiacenti a quelle contenenti esplosivi, previa autorizzazione del comandante che ne stabilisce le modalita' e le opportune precauzioni.


Durante la sosta della nave in porto qualsiasi lavoro di riparazione deve essere autorizzato dall'autorita' marittima.


Non si deve procedere ad alcuna operazione che richieda l'impiego di fuochi, fiamma od attrezzature che producano scintille od archi elettrici, ad eccezione di casi di emergenza e con il nulla osta dell'autorita' marittima.


Art. 22

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Comma 1

Ammissibilita' all'imbarco di recipienti e cisterne contenenti gas (classe 2)

Comma 2

l. Sono ammessi all'imbarco soltanto gas della presente classe contenuti in recipienti o cisterne e relativi accessori le cui caratteristiche di costruzione, collaudo e revisione devono essere conformi ai requisiti prescritti dal codice IMDG e:
a) dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di attuazione delle direttive del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente al trasporto di merci pericolose su strada, o in alternativa;
b) dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e della direttiva n. 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 96/49/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni.
2. I recipienti e cisterne costruiti prima del 1° gennaio 2003, non conformi alla normativa sopraccitata possono essere utilizzati, a bordo delle navi in navigazione nazionale, fino a quando mantengano i requisiti di sicurezza prescritti.


Art. 23

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Comma 1

Operazioni di imbarco e sbarco di recipienti contenenti gas (classe 2)

Comma 2

Durante le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo i recipienti devono essere imbragati con mezzi idonei e non devono essere assoggettati ad urti, trascinamenti e sfregamenti, evitando prolungata permanenza al sole ed esposizione ad altre fonti di calore.


Art. 24

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Comma 1

Misure di sicurezza per le materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili (classe 4.3)

Comma 2

l. Prima di iniziare qualsiasi operazione nelle stive che hanno contenuto colli con le materie della classe 4.3, deve essere accertata l'assenza di gas infiammabili.


In casi di incendio nelle zone o nei locali destinati allo stivaggio di colli contenenti materie della classe 4.3 deve essere evitato l'impiego di acqua, vapore d'acqua od estintori idrici e a schiuma. In ogni caso debbono impiegarsi mezzi di estinzione a secco, preferibilmente ad anidride carbonica oppure sabbia asciutta. In caso di incendio di un carico vicino, qualora sia necessario l'uso di acqua o di mezzi antincendio a base di acqua, occorre evitare di bagnare i colli contenenti le merci appartenenti alla classe 4.3.


Art. 26

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Comma 1

Misure di sicurezza per i perossidi organici (classe 5.2)

Comma 2

Qualora in un incendio siano coinvolti colli contenenti perossidi organici e' necessario usare acqua in grande quantita' tenendosi quanto piu' lontano e' possibile. Anche i recipienti che si trovano in prossimita' dell'incendio debbono essere bagnati abbondantemente. Dopo l'estinzione dell'incendio occorre tenere l'equipaggio quanto piu' lontano possibile dai colli contenenti perossidi organici fino a quando siano completamente raffreddati.


Art. 27

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Comma 1

Operazioni di sosta in porto e di imbarco e sbarco di materie radioattive (classe 7)

Comma 2

In caso di sosta di materie radioattive, anche in seguito a trasbordo da una nave ad un'altra dello stesso vettore, o di vettori diversi, o in caso di sosta di navi trasportanti i colli medesimi, il vettore deve preventivamente informare della durata presumibile della sosta l'autorita' marittima interessata, la quale, sentiti il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il locale commissariato di P.S., e le autorita' sanitarie del porto, puo' stabilire particolari prescrizioni, informandone il competente Ufficio territoriale del Governo.


Prima della discarica, i locali debbono essere convenientemente arieggiati allo scopo di eliminare i gas che vi fossero eventualmente accumulati.


Nelle zone in cui vengono effettuate le operazioni di imbarco e sbarco e nelle loro immediate vicinanze non e' consentita la presenza di altre merci pericolose.


Art. 28

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Comma 1

Misure di sicurezza per le materie radioattive (classe 7)

Comma 2

Qualora, nella fase di trasporto o di stazionamento in porto, si verifichino incidenti comportanti una presumibile contaminazione radioattiva non prevista o un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, il vettore deve darne immediata comunicazione al locale Ufficio territoriale del Governo ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, nonche' alle strutture sanitarie locali preposte.


Il comandante di una nave che trasporta colli contenenti materiale radioattivo o chi per esso deve ricevere dal caricatore adeguate istruzioni che gli consentano di prendere gli opportuni provvedimenti in caso di incidente, soprattutto per quanto riguarda la eventuale contaminazione delle persone.


In caso di incidente da cui derivi un danneggiamento grave, apparente o probabile, con o senza perdita del contenuto, di colli contenenti materiali radioattivi, il comandante deve avvertire tempestivamente l'autorita' marittima del porto nazionale di primo approdo che provvede ad informare immediatamente l'Amministrazione, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), il locale Ufficio territoriale del Governo ed il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Nel caso la nave sia diretta all'estero occorre, analogamente, informare l'autorita' marittima del porto di primo approdo. Gli interventi che si dovessero rendere necessari a seguito dell'incidente dovranno seguire le indicazioni delle schede di emergenza (EmS) del codice IMDG.


Quando un collo radioattivo e' danneggiato o presenta delle fuoriuscite, la zona deve essere isolata e soggetta, al primo porto di scalo, a controllo di contaminazione da parte di un esperto qualificato e, se necessario, decontaminata.


Deve essere evitato per quanto possibile che l'acqua potabile e le derrate alimentari, che possono essere state contaminate in seguito all'incidente, siano comunque consumate prima di essere state controllate e dichiarate esenti da pericolo da un esperto qualificato.


L'esperto qualificato indicato nei commi 4 e 5 e' quello di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.


Comma 3

Capo V - Disposizioni relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi

Art. 29

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Comma 1

Imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi Campo di applicazione e disciplina

Comma 2

Le disposizioni del presente capo si applicano agli imballaggi, grandi imballaggi ed ai contenitori intermedi utilizzati per il trasporto di merci pericolose ad esclusione di quelli previsti per la classe 2, gas, per la classe 6.2, materie infettanti, quando applicabili, e per la classe 7, materie radioattive.


Gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi ad un tipo di costruzione sottoposto alle prove ed approvato secondo le prescrizioni previste dal codice IMDG.


E' consentito l'utilizzo di colli utilizzati per il trasporto di merci pericolose provenienti da altri modi di trasporto od omologati all'estero sui quali sia impressa una marcatura equivalente a quella prevista dal codice IMDG.


Art. 30

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Comma 1

Organismi autorizzati

Comma 2

Chi intende provvedere all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi deve essere autorizzato dall'Amministrazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 31.


Art. 31

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Comma 1

Modalita' di rilascio dell'autorizzazione. Validita'

Comma 2

Entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'Amministrazione, espletati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia, in caso di esito positivo degli stessi, l'autorizzazione, contenente eventuali prescrizioni, la tipologia di imballaggio dei grandi imballaggi e contenitori intermedi autorizzata, nonche' la sigla di identificazione da apporre sugli imballaggi, grandi imballaggi e sui contenitori intermedi.


I novanta giorni di cui al comma 2 sono sospesi per il periodo necessario a ricevere la documentazione integrativa eventualmente richiesta.


L'autorizzazione e' valida dieci anni nel presupposto che rimangano invariate le condizioni illustrate nella documentazione fornita ai sensi del comma 1 e nelle prescrizioni. Ogni variante deve essere comunicata all'Amministrazione ed approvata dalla stessa.


L'autorizzazione puo' essere sospesa o ritirata dall'Amministrazione, qualora non risultino soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 e degli articoli 32 e 33.


Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto almeno sei mesi prima della data di scadenza della stessa.


Le autorizzazioni gia' rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validita' per i due anni successivi a tale data; almeno sei mesi prima della data di scadenza di detto termine, i soggetti gia' titolari di autorizzazioni devono presentare all'Amministrazione l'istanza di cui al comma 1, per essere autorizzati in conformita' alle presenti norme.


L'Amministrazione verifica periodicamente, ed al massimo ogni due anni, la permanenza dei requisiti soggettivi in capo al soggetto autorizzato, nonche' il corretto esercizio delle attivita' autorizzate ai sensi dell'articolo 30.


Le eventuali spese derivanti dall'espletamento dell'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 6 sono a carico del richiedente, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 32

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Comma 1

Approvazione degli imballaggi dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi

Comma 2

Ai fini dell'approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi, il richiedente deve presentare apposita istanza all'organismo autorizzato presso il quale intende effettuare le prove, mettendo a disposizione dello stesso la documentazione tecnica ed i campioni.


L'organismo autorizzato procede, a richiesta dell'interessato, a sottoporre il prototipo alle prove prescritte dal codice IMDG e, sotto la responsabilita' dello stesso, dagli altri regolamenti di trasporto.


L'organismo autorizzato e' tenuto, entro trenta giorni dalla data di effettuazione delle prove, a compilare il rapporto di prova, contenente le modalita' ed i risultati delle prove effettuate, ed il relativo certificato di approvazione da trasmettere all'Amministrazione ed all'interessato.


Il certificato di approvazione, rilasciato dall'organismo autorizzato, deve contenere l'indicazione del richiedente, la marcatura da apporre sugli imballaggi, sui grandi imballaggi e sui contenitori intermedi e le caratteristiche principali del prototipo approvato, secondo un modello definito dall'Amministrazione.


Il richiedente, con l'apposizione della marcatura, assume la responsabilita' che gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi sono conformi al prototipo approvato.


Art. 33

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Comma 1

Ricondizionamento imballaggi

Comma 2

Gli imballaggi ricondizionati, utilizzabili per il trasporto di merci pericolose, debbono essere conformi a quanto prescritto dal codice IMDG.


Il certificato di approvazione al ricondizionamento, rilasciato dall'organismo autorizzato al ricondizionatore, deve contenere la marcatura da apporre sugli imballaggi ricondizionati, nonche' l'elenco dei tipi approvati autorizzati al ricondizionamento.


Il certificato di approvazione al ricondizionamento deve essere trasmesso all'organismo autorizzato all'Amministrazione.


Il ricondizionatore, con l'apposizione della marcatura, assume la responsabilita' che gli imballi sono conformi al tipo ricondizionato.


Il certificato di approvazione al ricondizionamento viene rilasciato e rinnovato secondo le modalita' prescritte dall'articolo 34.


Art. 34

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Comma 1

Certificazioni

Comma 2

I certificati di approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi rilasciati dall'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 30 hanno validita' quinquennale.


Il rinnovo del certificato di approvazione e' richiesto almeno sei mesi prima della data di relativa scadenza; l'organismo autorizzato alla certificazione deve provvedere al rilascio della stessa entro la suddetta data di scadenza.


I certificati di approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validita' fino a cinque anni dalla data di emissione.


I certificati di cui al comma 3, scaduti o in scadenza nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere rinnovati nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.


Il rinnovo dei certificati di cui ai commi 1 e 3 non e' subordinato alla ripetizione delle prove prescritte dal codice IMDG, in assenza di modifiche alle norme tecniche di approvazione.


Art. 35

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Comma 1

Revoca certificazioni

Comma 2

L'Organismo autorizzato a norma dell'articolo 30 procede, secondo modalita' definite dall'Amministrazione, alla verifica del permanere delle condizioni in base alle quali ha rilasciato le certificazioni di cui all'articolo 34.


I certificati di cui all'articolo 34 possono essere revocati dall'organismo autorizzato che li ha emessi, qualora siano venute meno le condizioni in base alle quali i certificati stessi sono stati rilasciati. Di tali provvedimenti e' data tempestiva notizia all'Amministrazione.


Comma 3

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 37

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Comma 1

Modifiche al regolamento di sicurezza

Comma 2

Gli articoli 175 e 176 del regolamento di sicurezza, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 175 (Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autoveicoli). - .1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite il 1° settembre 1984, o posteriormente, devono rispondere alle pertinenti norme della convenzione stessa.
2. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, devono rispondere agli emendamenti 81 della convenzione o, in alternativa, ai requisiti determinati con provvedimento del Ministero.
Art. 176 (Certificazione per il trasporto di autoveicoli). - 1.
Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, ai fini del trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, devono essere in possesso di "attestazione di idoneita'" al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, rilasciata dall'ente tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della Convenzione.».


Art. 38

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347

Comma 2

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, la relazione tecnica da presentarsi a cura del richiedente, secondo quanto prescritto dal comma 2, puo' essere redatta anche da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999. Nel caso in cui la relazione tecnica non comprenda tutti gli accertamenti previsti dalla normativa nazionale, il Ministero puo' richiedere l'effettuazione degli accertamenti mancanti.».


Al comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora la relazione tecnica sia stata redatta da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999, gli ulteriori accertamenti, ove previsti, devono essere richiesti allo stesso organismo notificato.».