DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale relativo all'armonizzazione del sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personal

Numero 228 Anno 2023 GU 06.02.2024 Codice 24G00020

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-01;228

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del suddetto decreto legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuita' del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, ai sensi degli articoli 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.


Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennita', di cui agli articoli 3 e 4, spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorrono dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Indennita' specialistiche


Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialita' aeronaviganti e ai ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validita' e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennita' mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.


Le indennita' di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilita' quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.


A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.


Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.


Art. 3

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Comma 1

Indennita' delle specialita' aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)


Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 90,00 euro ed e' corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro) 






Ruolo dei piloti di aeromobile












pilota di aeromobile vigile del fuoco 




 682,15




 716,40






pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto 




 739,85




 777,00






pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




 745,52




 782,95






pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 




 745,52




 782,95






pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




 745,52




 782,95






pilota di aeromobile capo squadra 




 786,35




 826,00






pilota di aeromobile capo squadra esperto 




 834,84




 876,94






pilota di aeromobile capo reparto 




 834,84




 876,94






pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale




834,84




876,94






pilota di aeromobile ispettore




841,09




883,50






pilota di aeromobile ispettore esperto




851,08




894,00






pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale




884,19




928,78






pilota di aeromobile ispettore coordinatore




884,19




928,78






pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale




884,19




928,78






Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 75,00 euro ed e' corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro) 






Ruolo degli specialisti di aeromobile












specialista di aeromobile vigile del fuoco 




 586,03




 615,45






specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 




 631,93




 663,66






specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




 632,99




 664,77






specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 




 632,99




 664,77






specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




 632,99




 664,77






specialista di aeromobile capo squadra 




 673,54




707,50






specialista di aeromobile capo squadra esperto 




 702,10




 737,50






specialista di aeromobile capo reparto 




 702,10




 737,50






specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale




702,10




737,50






specialista di aeromobile ispettore




718,76




755,00






specialista di aeromobile ispettore esperto




731,13




768,00






specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale




741,61




779,01






specialista di aeromobile ispettore coordinatore




741,61




779,01






specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale




741,61




779,01






Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2022 per l'attribuzione delle indennita' specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 190,00 euro ed e' corrisposta per gli anni 2021 e 2022 l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro) 






Ruolo degli elisoccorritori












elisoccorritore vigile del fuoco 




 403,81




 540,00






elisoccorritore vigile del fuoco esperto 




 437,46




 585,00






elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




 439,70




 588,00






elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 




 439,70




 588,00






elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




 439,70




 588,00






elisoccorritore capo squadra 




 468,12




 626,00






elisoccorritore capo squadra esperto 




 490,55




 656,00






elisoccorritore capo reparto 




490,55 




656,00 






elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale




490,55




656,00






elisoccorritore ispettore




501,02




670,00






elisoccorritore ispettore esperto




515,98




690,00






elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale




522,11




698,20






elisoccorritore ispettore coordinatore




522,11




698,20






elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale




522,11




698,20






Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile, che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' di aeronavigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)






Ruolo dei piloti di aeromobile









pilota di aeromobile vigile del fuoco 




666,40






pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto 




666,40






pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




666,40






pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 




 666,40






pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




 666,40






pilota di aeromobile capo squadra 




 666,40






pilota di aeromobile capo squadra esperto 




 666,40






pilota di aeromobile capo reparto 




 666,40






pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale




666,40






pilota di aeromobile ispettore




666,40






pilota di aeromobile ispettore esperto




666,40






pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale




666,40






pilota di aeromobile ispettore coordinatore




666,40






pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale




666,40






Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile, che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' di volo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro) 






Ruolo degli specialisti di aeromobile









specialista di aeromobile vigile del fuoco 




565,45 






specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 




565,45






specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




 565,45






specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 




 565,45






specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




 565,45






specialista di aeromobile capo squadra 




 565,45






specialista di aeromobile capo squadra esperto 




 565,45






specialista di aeromobile capo reparto 




 565,45






specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale




565,45






specialista di aeromobile ispettore




565,45






specialista di aeromobile ispettore esperto




565,45






specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale




565,45






specialista di aeromobile ispettore coordinatore




565,45






specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale




565,45






Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori, che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' di volo per elisoccorso Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro) 






Ruolo degli elisoccorritori









elisoccorritore vigile del fuoco 




490,00






elisoccorritore vigile del fuoco esperto 




 490,00






elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




 490,00






elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 




 490,00






elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




 490,00






elisoccorritore capo squadra 




 490,00






elisoccorritore capo squadra esperto 




 490,00






elisoccorritore capo reparto 




 490,00






elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale




490,00






elisoccorritore ispettore




490,00






elisoccorritore ispettore esperto




490,00






elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale




490,00






elisoccorritore ispettore coordinatore




490,00






elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale




490,00






Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attivita' di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 4, 5 e 6 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennita' ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.


In favore del personale di cui ai commi 4, 5 e 6, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11, e che abbia svolto nell'anno l'attivita' minima di volo prevista nei manuali di specialita' ai fini del mantenimento dell'idoneita' all'impiego operativo, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)






Ruolo dei piloti di aeromobile









pilota di aeromobile vigile del fuoco 




50,00






pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto 




110,60






pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




116,55






pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 




116,55






pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




116,55






pilota di aeromobile capo squadra 




 159,60






pilota di aeromobile capo squadra esperto 




 210,54






pilota di aeromobile capo reparto 




 210,54






pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale




210,54






pilota di aeromobile ispettore




217,10






pilota di aeromobile ispettore esperto




227,60






pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale




262,38






pilota di aeromobile ispettore coordinatore




262,38






pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale




262,38









Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)






Ruolo degli specialisti di aeromobile









specialista di aeromobile vigile del fuoco 




50,00






specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 




98,21






specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




99,32






specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 




99,32






specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




99,32






specialista di aeromobile capo squadra




 142,05






specialista di aeromobile capo squadra esperto 




172,05






specialista di aeromobile capo reparto 




172,05






specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale




172,05






specialista di aeromobile ispettore




189,55






specialista di aeromobile ispettore esperto




202,55






specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale




213,56






specialista di aeromobile ispettore coordinatore




213,56






specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale




213,56









Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)






Ruolo degli elisoccorritori









elisoccorritore vigile del fuoco 




50,00






elisoccorritore vigile del fuoco esperto 




95,00






elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




 98,00






elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 




98,00






elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




98,00






elisoccorritore capo squadra 




136,00






elisoccorritore capo squadra esperto 




166,00






elisoccorritore capo reparto 




166,00






elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale




166,00






elisoccorritore ispettore




180,00






elisoccorritore ispettore esperto




200,00






elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale




208,20






elisoccorritore ispettore coordinatore




208,20






elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale




208,20






In favore del personale di cui al comma 4, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attivita' istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilita' con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialita', una indennita' istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' istruzionale Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)






Ruolo dei piloti di aeromobile









pilota di aeromobile vigile del fuoco 




65,64






pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto 




145,20






pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




153,01






pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 




153,01






pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




153,01






pilota di aeromobile capo squadra 




209,53






pilota di aeromobile capo squadra esperto 




 276,41






pilota di aeromobile capo reparto 




276,41






pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale




276,41






pilota di aeromobile ispettore




285,02






pilota di aeromobile ispettore esperto




298,81






pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale




344,47






pilota di aeromobile ispettore coordinatore




344,47






pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale




344,47






La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita' minima di volo di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 per motivi non imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo.


I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attivita' istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.


Le indennita' di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le specifiche indennita' di cui all'articolo 2, comma 3.


Art. 4

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Comma 1

Indennita' delle specialita' nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)


Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 45,37 euro ed e' corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro) 






Ruolo dei nautici di coperta












nautico di coperta vigile del fuoco 




185,05




227,00






nautico di coperta vigile del fuoco esperto 




186,68




229,00






nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




 188,57




 231,32






nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore 




 188,57




 231,32






nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




 188,57




 231,32






nautico di coperta capo squadra 




 219,28




269,00 






nautico di coperta capo squadra esperto 




228,82




280,70 






nautico di coperta capo reparto 




228,82




280,70 






nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale




228,82




280,70






nautico di coperta ispettore




233,90




287,00






nautico di coperta ispettore esperto




243,27




298,50






nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale




245,72




301,50






nautico di coperta ispettore coordinatore




245,72




301,50






nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale




245,72




301,50









Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro) 






Ruolo dei nautici di macchina












nautico di macchina vigile del fuoco 




185,05




 227,00






nautico di macchina vigile del fuoco esperto 




186,68




229,00






nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




188,57




231,32






nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 




188,57




 231,32






nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




188,57




231,32






nautico di macchina capo squadra 




219,28




269,00






nautico di macchina capo squadra esperto 




228,82




280,70






nautico di macchina capo reparto 




228,82




280,70






nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale




228,82




280,70






nautico di macchina ispettore




233,90




287,00






nautico di macchina ispettore esperto




243,27




298,50






nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale




245,72




301,50






nautico di macchina ispettore coordinatore




245,72




301,50






nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale




245,72




301,50






Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 62,68 euro ed e' corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro) 




Indennita' per attivita' di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro) 






Ruolo dei sommozzatori












sommozzatore vigile del fuoco 




329,15




369,84 






sommozzatore vigile del fuoco esperto 




387,23




 435,10






sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




388,62




436,66 






sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 




388,62




 436,66






sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




388,62




436,66 






sommozzatore capo squadra 




430,72




 498,00






sommozzatore capo squadra esperto




458,30




529,89 






sommozzatore capo reparto 




458,30




529,89 






sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale




458,30




529,89






sommozzatore ispettore




476,55




551,00






sommozzatore ispettore esperto




486,07




562,00






sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale




492,26




569,16






sommozzatore ispettore coordinatore




492,26




569,16






sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale




492,26




569,16






Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina che abbia svolto nel semestre l'attivita' minima di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)






Ruolo dei nautici di coperta









nautico di coperta vigile del fuoco 




131,00






nautico di coperta vigile del fuoco esperto 




 131,00






nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




 131,00






nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore 




 131,00






nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




 131,00






nautico di coperta capo squadra 




 131,00






nautico di coperta capo squadra esperto 




 131,00






nautico di coperta capo reparto 




 131,00






nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale




131,00






nautico di coperta ispettore




131,00






nautico di coperta ispettore esperto




131,00






nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale




131,00






nautico di coperta ispettore coordinatore




131,00






nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale




131,00









Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro) 






Ruolo dei nautici di macchina









nautico di macchina vigile del fuoco 




131,00






nautico di macchina vigile del fuoco esperto 




 131,00






nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




 131,00






nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 




 131,00






nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




 131,00






nautico di macchina capo squadra 




 131,00






nautico di macchina capo squadra esperto 




 131,00






nautico di macchina capo reparto 




 131,00






nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale




131,00






nautico di macchina ispettore




131,00






nautico di macchina ispettore esperto




131,00






nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale




131,00






nautico di macchina ispettore coordinatore




131,00






nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale




131,00






Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori, che abbia svolto l'attivita' minima di immersione per il mantenimento dell'abilitazione prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' di immersione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)






Ruolo dei sommozzatori









sommozzatore vigile del fuoco 




330,00






sommozzatore vigile del fuoco esperto 




330,00






sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




330,00






sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 




330,00






sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




330,00






sommozzatore capo squadra 




330,00






sommozzatore capo squadra esperto 




330,00






sommozzatore capo reparto 




330,00






sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale




330,00






sommozzatore ispettore




330,00






sommozzatore ispettore esperto




330,00






sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale




330,00






sommozzatore ispettore coordinatore




330,00






sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale




330,00






Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attivita' minima di cui ai commi 3 e 4 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennita' ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.


In favore del personale di cui ai commi 3 e 4 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 8 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attivita' di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialita' ai fini del mantenimento dell'idoneita' all'impiego operativo, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)






Ruolo dei nautici di coperta









nautico di coperta vigile del fuoco 




96,00






nautico di coperta vigile del fuoco esperto 




98,00






nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




100,32






nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore




 100,32






nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale




100,32






nautico di coperta capo squadra




138,00






nautico di coperta capo squadra esperto 




149,70






nautico di coperta capo reparto 




149,70






nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale




149,70






nautico di coperta ispettore




156,00






nautico di coperta ispettore esperto




167,50






nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale




170,50






nautico di coperta ispettore coordinatore




170,50






nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale




170,50









Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)






Ruolo dei nautici di macchina









nautico di macchina vigile del fuoco 




96,00 






nautico di macchina vigile del fuoco esperto 




98,00 






nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




100,32 






nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 




100,32 






nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 




100,32 






nautico di macchina capo squadra 




138,00 






nautico di macchina capo squadra esperto 




149,70 






nautico di macchina capo reparto 




149,70 






nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale




149,70






nautico di macchina ispettore




156,00






nautico di macchina ispettore esperto




167,50






nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale




170,50






nautico di macchina ispettore coordinatore




170,50






nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale




170,50









Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche 




Indennita' operativa di soccorso pubblico subacqueo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)






Ruolo dei sommozzatori









sommozzatore vigile del fuoco 




39,84






sommozzatore vigile del fuoco esperto 




105,10






sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 




106,66






sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 




106,66






sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale




106,66






sommozzatore capo squadra




 168,00






sommozzatore capo squadra esperto 




199,89






sommozzatore capo reparto 




199,89






sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale




199,89






sommozzatore ispettore




221,00






sommozzatore ispettore esperto




232,00






sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale




239,16






sommozzatore ispettore coordinatore




239,16






sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale




239,16






La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita' minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 3, 4 e 6 per motivi non imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili.


I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attivita' istruzionale, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unita' navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione.


Le indennita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le specifiche indennita' di cui all'articolo 2, comma 3.


Art. 5

#

Comma 1

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

Comma 2

Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennita' di cui all'articolo 2, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.


Art. 6

#

Comma 1

Salvaguardia delle indennita' specialistiche


Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilita' dal servizio per infermita' temporanea, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto, e' attribuita un'indennita' il cui valore economico e' pari a un ventesimo della misura delle indennita' specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino a un massimo di venti anni.


Il beneficio di cui al comma 1 e' corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.


Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita' permanente, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonche' nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto e' attribuita un'indennita' il cui valore economico e' pari a un ventesimo della misura delle indennita' specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino a un massimo di venti anni.


Il beneficio di cui al comma 3 e' corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilita', a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.


Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilita' sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio e' sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.


Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.


Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilita' temporanea dal servizio derivi da infermita' precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennita' di cui all'articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.


Al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2022, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1° gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguitato a percepire l'indennita' specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operativita' secondo le esigenze dell'Amministrazione.


Art. 7

#

Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Il Ministero dell'Economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.