DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

Numero 3 Anno 1972 GU 19.01.1972 Codice 072U0003

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;3

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 1

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Comma 1

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative tra le quali sono comprese quelle concernenti:
a) l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei patronati scolastici;
b) il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali;
c) le facilitazioni, anche sotto forma di buoni-libro, per l'acquisto di libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche;
d) la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche;
e) la concessione di sussidi per l'assistenza dei subnormali;
f) gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;
g) ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di cui al precedente primo comma.


Art. 2

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Comma 1

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali di patronati scolastici, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.


Art. 3

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Comma 1

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.


Art. 4

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Comma 1

Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nella materia di cui all'art. 1 del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
Restano parimenti ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine alle casse scolastiche delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche per quanto attiene ai compiti diversi dalla assistenza scolastica.


Art. 5

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Comma 1

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alla materia di cui al precedente art. 1.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali o periferici dello Stato.


Art. 6

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Comma 1

Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1971 sono assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo art. 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, restano in tale posizione, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 6, fino a quando i competenti organi regionali non abbiano diversamente provveduto in ordine ai servizi anzidetti.
Detti insegnanti su loro richiesta possono essere trasferiti alla Regione nel cui territorio trovasi il patronato od il consorzio presso cui prestano servizio ai sensi del precedente comma.
Nei confronti dei predetti insegnanti si applicano le disposizioni dei successivi articoli 17, 19 e 20, in quanto compatibili con il loro particolare stato giuridico.


Comma 2

TITOLO II - MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

Art. 7

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Comma 1

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali.
Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:
a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;
b) la manutenzione, la integrita', la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;
c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalita';
d) il coordinamento dell'attivita' dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;
e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale.


Art. 8

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Comma 1

Le soprintendenze ai beni librari sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio hanno sede.
Le soprintendenze stesse cessano contemporaneamente dall'esercitare le loro competenze sul territorio di altre Regioni.
Il Ministero della pubblica istruzione determinera' il proprio organo od ufficio a cui saranno trasferite le competenze delle soprintendenze di Torino, Venezia e Verona inerenti ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 16 maggio 1978, n.196, ha disposto (con l'art.18, comma 1) che "A modifica del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, le competenze della soprintendenza ai beni librari di Torino inerenti al territorio della Valle d'Aosta - gia' attribuite alla biblioteca nazionale universitaria di Torino, con decreto ministeriale 30 marzo 1972 - sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, che vi provvede con i propri uffici."


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N.42))


Art. 10

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Comma 1

Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 8, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dalla amministrazione regionale.


Art. 11

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Comma 1

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 8, vengono consegnati alla Regione cui l'ufficio viene trasferito, fatta eccezione di quelli relativi ai territori delle Regioni a statuto speciale di cui al terzo comma del medesimo articolo che saranno trasferiti tempestivamente agli organi ed uffici di cui al comma stesso.
La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle Regioni nella materia di cui al precedente art. 7 e quelli inerenti alle attivita' delegate con l'art. 9.
Nei casi di cui al secondo comma del medesimo art. 8, al successivo passaggio degli atti d'ufficio inerenti al territorio di altre Regioni si provvede a cura della Regione a cui la soprintendenza viene trasferita, previa intesa con l'altra Regione interessata.
Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla Regione.
In ordine agli archivi e documenti consegnati alle Regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.


Comma 2

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12

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Comma 1

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.


Art. 13

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Comma 1

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.


Art. 14

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Comma 1

Le Regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 7 loro delegate con il precedente art. 9, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle Regioni.
Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per conto della Regione.
La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.


Art. 15

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Comma 1

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il precedente art. 11, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 16, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.


Art. 16

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Comma 1

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Resta, altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.


Art. 17

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Comma 1

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, e' indicato nella tabella allegata.
Il contingente di cui al precedente comma sara' ripartito per qualifica e per Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle Regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sara' effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.
Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuera' a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, la amministrazione di provenienza.
Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Nell'ambito della Regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne da' notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.
Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle Regioni che provvederanno altresi' a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Fino a quando non si potra' provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attivita' di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verra' effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.


Art. 18

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Comma 1

Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle Regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, e' messo a disposizione di diritto della Regione nel cui territorio si trova l'ufficio.
Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.


Art. 19

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Comma 1

Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle Regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferito alle Regioni, e' messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole Regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della Regione nel cui territorio tale ufficio si trova.
Ove gli assensi fossero inferiori alle unita' da trasferire, l'amministrazione provvedera', entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle Regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.
Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennita' di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.
Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.


Art. 20

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Comma 1

La legge della Regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurera' al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche gia' acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 18 e 19 si considera di diritto trasferito a domanda.
Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la meta' dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sara' conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti gia' trasferito ad altra Regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.
Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alle Regioni presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove, non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.


Art. 21

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Comma 1

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonche' del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:



Ammontare
dello stanziamento da sopprimere
(milioni di lire) 1) CAPITOLI DA SOPPRIMERE -------

Spese di natura operativa correnti - Assistenza
scolastica:

1322 - Sussidio alla Fondazione scolastica "Le
scuole per i contadini", per le istituzioni di
scuole-asilo ed opere integrative della scuo-
la nel Lazio e nei territori confinanti . . . . . . . . . 20 1407 - Spese per l'assistenza educativa agli anorma-
li (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126) . . . . . . 30 1438 - Contributo per spese postali al Gruppo di
azione per le scuole del popolo in Milano . . . . . . . . 1 2693 - Contributi ad enti, istituzioni, associazioni
e comitati, da erogarsi per i compiti di as-
sistenza nel campo dell'istruzione a favore
delle categorie indicate dall'articolo 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 31 lu-
glio 1945, n. 425, e dall'articolo 1 del de-
creto legislativo luogotenenziale 28 settem-
bre 1945, n. 646, esclusa la categoria dei
reduci prevista dal decreto legislativo luo-
gotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 (articolo
8 del decreto legislativo del Capo provviso-
rio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27). . . . . . . . . 1

Ammontare
delle riduzioni (in milioni di lire)
2) CAPITOLI DA RIDURRE ---------
a) Spese di natura operativa correnti - Assistenza
scolastica:

1301 - Spese per il funzionamento delle scuole mater-
ne statali e per le iniziative di decondizio-
namento precoce (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1321 - Assegni, premi, sussidi, contributi per il
mantenimento e la diffusione delle scuole ma-
terne non statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 1324 - Contributo ai Patronati scolastici per l'as-
sistenza agli alunni bisognosi delle scuole
materne statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.216 1433 - Sussidi per l'assistenza educativa agli a-
normali (regio decreto 31 dicembre 1923,
n. 3126
). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.430 1642 - Assistenza agli alunni bisognosi. . . . . . . . . . 250 2052 - Sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio
a favore di alunni degli istituti e scuole
d'istruzione tecnica e professionale - Aiuti
a favore di iniziative nel campo dell'istru-
zione tecnica e professionale comprese quelle
per le dotazioni di pubblicazioni e di libri . . . . . . 500 2057 - Borse di studio annuali istituite presso i
Consorzi provinciali obbligatori per l'istru-
zione tecnica a favore di alunni di istituti
e scuole di istruzione tecnica bisognosi e
particolarmente meritevoli (articolo 9 del
decreto legislativo del Capo dello Stato
29 maggio 1947, n. 690
) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 2059 - Posti gratuiti e semi-gratuiti a favore degli
alunni degli Istituti professionali statali
nei Convitti annessi agli istituti stessi o
agli istituti tecnici, nonche in altri isti-
tuti statali di educazione. . . . . . . . . . . . . . 1.600 2122 - Premi agli alunni degli Istituti di istru-
zione artistica. Borse di studio per gli al-
lievi d'arte applicata e disegno industriale . . . . . . 30 2124 - Borse di studio e sussidi da conferirsi ad
alunni di condizione disagiata degli istituti
di istruzione artistica - Borse di studio
intitolate ad Evan Gorga da conferirsi a gio-
vanetti bisognosi per l'apprendimento della
arte del canto (legge 30 luglio 1950, n. 711) . . . . . . 80 2681 - Gettoni di presenza ai componenti le commis-
sioni istituite presso i Provveditorati agli
studi ai sensi dell'articolo 5 della legge
4 marzo 1958, n. 261
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2682 - Gettoni di presenza, indennita e compensi ai
componenti le commissioni esaminatrici dei
concorsi provinciali per il conferimento del-
le borse di studio di cui all'articolo 17
della legge 31 ottobre 1966, n. 942
. . . . . . . . . . .360 2683 - Spese e rimborsi per il trasporto gratuito
degli alunni della scuola dell'obbligo e as-
segnazioni per il trasporto gratuito degli
alunni degli istituti professionali. Assicu-
razione contro gli infortuni derivanti agli
alunni in seguito al trasporto. . . . . . . . . . . . 6.850 2691 - Contributi per il funzionamento dei Patronati
scolastici, per l'assistenza agli alunni bi-
sognosi della scuola dell'obbligo . . . . . . . . . . 7.000 2695 - Borse di studio da conferirsi agli alunni
delle scuole secondarie superiori ed artisti-
che statali o autorizzate a rilasciare titoli
di studio riconosciuti dallo Stato. . . . . . . . . . 13.000 2697 - Contributi alle Casse scolastiche delle scuo-
le medie statali per assistenza agli alunni e
per attivita scolastiche integrative (b) . . . . . . . 1.500 2698 - Contributi alle casse scolastiche delle scuo-
le statali di istruzione secondaria, superio-
re e artistica per assistenza agli alunni e
per attivita scolastiche integrative (b) . . . . . . . 1.000 2699 - Buoni libro agli alunni di disagiate condi-
zioni economiche frequentanti le scuole medie
statali o autorizzate a rilasciare titoli di
studio riconosciuti dallo Stato . . . . . . . . . . . .7.000 2700 - Buoni libro agli alunni capaci e meritevoli,
di disagiate condizioni economiche, frequen-
tanti Istituti e scuole di istruzione secon-
daria superiore e artistica statali o auto-
rizzati a rilasciare titoli di studio ricono-
sciuti dallo Stato, che non siano beneficiari
di borse di studio di cui all'art. 17 della
legge 31 ottobre 1966, n. 942
. . . . . . . . . . . . 3.300
Musei e biblioteche di enti locali:

2455 - Spese per restauri di materiale bibliografico
raro e di pregio e per provvidenze necessarie
ad impedire il deterioramento del materiale
stesso - Spese e incoraggiamenti per riprodu-
zioni fotografiche di cimeli e di manoscritti
di gran pregio - Espropriazioni, a norma di
legge, di materiale bibliografico prezioso o
raro ed esercizio da parte del Governo del
diritto di prelazione, giusta l'articolo 31
della legge 1 giugno 1939, n. 1089
, e del
diritto di acquisto della cosa denunciata per
l'esportazione. Giusta l'articolo 39 della
legge medesima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2458 - Spese per il servizio nazionale di lettura,
comprese quelle per l'acquisto, la manuten-
zione e l'esercizio di bibliobus - Assegni e
dotazioni a biblioteche non statali comprese
quelle interessate al servizio nazionale di
lettura - Assegno per la pubblicazione della
"Rivista zoologica" e per la biblioteca della
Stazione zoologica (Acquario) di Napoli - As-
Segno alla biblioteca nazionale "Braidense"
di Milano per la somma corrispondente alla
rendita del legato Crespi Edoardo . . . . . . . . . . . .700 2473 - Sussidi, premi, assegni e dotazioni a biblio-
teche popolari, ad enti che promuovono l'in-
cremento delle biblioteche stesse e i corsi
di preparazione del relativo personale, non-
che la diffusione del libro. . . . . . . . . . . . . . . .15 2562 - Sovvenzioni e sussidi a musei, pinacoteche e
collezioni artistiche non statali, ad istitu-
zioni, fondazioni, enti e comitati vari . . . . . . . . . 70 2573 - Interventi per il restauro e la conservazione
di opere di antichita e d'arte di proprieta'
non statale - Concorso nella spesa per il re-
stauro di opere di antichita e d'arte di
proprieta privata e per la conservazione di
raccolte aventi riferimento con la storia po-
litica, militare, letteraria, artistica e
culturale in genere - Spese per l'accerta-
mento e la documentazione tecnica dei lavori 500.

b) Spese di personale ed accessorie:

1061 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi
al personale di ruolo e non di ruolo (Spese
fisse ed obbligatorie). . . . . . . . . . . . . . . . . 68.8 1063 - Compensi per lavoro straordinario al perso-
nale di ruolo e non di ruolo. . . . . . . . . . . . . . .5.3 1064 - Compensi speciali di cui all'art. 6 del de-
creto legislativo presidenziale 27 giugno
1946, n. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 1065 - Indennita e rimborso spese di trasporto per
missioni nel territorio nazionale . . . . . . . . . . . .1.4 1066 - Indennita e rimborso spese di trasporto per
trasferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.7 1095 - Spese per accertamenti sanitari (Spese obbli-
gatorie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 1096 - Spese per cure, ricoveri e protesi (art. 68
del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3
) (Spese obbligatorie) (b). . . . . . . . . . . . . .0.1 1102 - Spese per l'organizzazione e l'attuazione dei
corsi di formazione, aggiornamento e perfe-
zionamento dei funzionari ed impiegati del
Ministero della pubblica istruzione, nonche'
degli insegnanti di scuole e di istituti di
istruzione elementare e secondaria; per com-
pensi ai funzionari docenti; per acquisto di
materiale didattico e pubblicazioni; per con-
tributi e sussidi ad universita', enti ed
istituti posti sotto la vigilanza del Mini-
stero della pubblica istruzione presso i
quali si attuano i corsi. . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1121 - Interventi assistenziali a favore del perso-
nale di servizio, di quello cessato dal ser-
vizio e delle loro famiglie . . . . . . . . . . . . . . . .1 2431 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi
al personale di ruolo e non di ruolo (Spese
fisse ed obbligatorie). . . . . . . . . . . . . . . . .323.1 2433 - Compensi per lavoro straordinario al perso-
nale di ruolo e non di ruolo. . . . . . . . . . . . . . 16.5 2435 - Compensi speciali di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo presidenziale 27 giugno
1946, n. 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2 2436 - Indennita e rimborso spese di trasporto per
missioni nel territorio nazionale . . . . . . . . . . . .1.3 2471 - Interventi assistenziali a favore del perso-
nale in servizio, di quello cessato dal ser-
vizio e delle loro famiglie . . . . . . . . . . . . . . .0.7
c) Spese di funzionamento:

1092 - Compensi per speciali incarichi (art. 380 del
testo unico approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3). . . . . . 0.1 1094 - Spese per il funzionamento - compresi i get-
toni di presenza ed i compensi ai componenti
e le indennita di missione ed il rimborso
spese di trasporto ai membri estranei all'Am-
ministrazione della pubblica istruzione - di
consigli, comitati e commissioni. . . . . . . . . . . . 1.9 1099 - Spese postali e telegrafiche. . . . . . . . . . . . . . .1.5 1100 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di mezzi di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.3 1201 - Spese d'ufficio - Stampa dei ruoli dei mae-
stri elementari - Materiali ed altre occor-
renze per i concorsi magistrali - Spese per
l'impianto e il funzionamento del servizio
documentazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.7 2451 - Spese di funzionamento e di manutenzione per
le biblioteche statali e le Soprintendenze
bibliografiche - Spese per mostre ed altre
manifestazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.2 2452 - Fitto di locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2453 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di mezzi di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5


Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1 aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.


Art. 22

#

Comma 1

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:
a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;
b) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;
c) spese di funzionamento: venti per cento.
Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 7.280,8 in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.
All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.


Art. 23

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla, data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.