All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006, 13 maggio 1957, n. 439 e 18 maggio 1959, n. 383, e' aggiunto il seguente sesto comma:
"Il prezzo speciale di vendita del sale comune per la stagione dei pesci e' stabilito in lire 900 per quintale quando e' reso alla rinfusa franco aie presso gli stabilimenti di produzione, per quantitativi non inferiori a 5.000 quintali per ogni acquisto, ferme restando le cautele in atto, per evitare frodi, trattandosi di sale non sofisticato. Il prezzo di lire 900 al quintale spetta per intero all'Amministrazione dei monopoli per spese di produzione e di vendita".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1