DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 769/1948 - Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali gia' scritte presso gli Uffici del tesoro dei Governatori dell'Africa orientale italiana, delle Province Libiche, dell'Egeo, delle province di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sov

Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali gia' scritte presso gli Uffici del tesoro dei Governatori dell'Africa orientale italiana, delle Province Libiche, dell'Egeo, delle province di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sov

Numero 769 Anno 1948 GU 24.06.1948 Codice 048U0769

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Tutti i provvedimenti legislativi che abbiano arrecato variazioni di carattere generale a pensioni ed altri assegni similari, concessi a qualsiasi titolo sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni di Stato ad ordinamento autonomo, sono applicabili alle partite della specie gia' iscritte per il pagamento presso uno degli Uffici del tesoro dell'Africa orientale italiana, ovvero della Libia.
L'Applicazione del provvedimenti legislativi di cui al comma che precede, avverra' con la decorrenza normale indicata, negli stessi, ovvero, per i provvedimenti in cui erano previste decorrenze diverse secondo i differenti territori dello Stato ove venivano estesi, colla decorrenza dalla quale ebbero efficacia nella provincia di Roma, ed, in ogni caso, osservate le altre condizioni con tenute nei provvedimenti medesimi.
Il presente articolo e' altresi' applicabile alle pensioni od altri assegni similari della specie di quelli indicati al primo comma, gia' iscritti per il pagamento presso l'Ufficio del tesoro del cessato Governativo dell'Egeo.


Art. 2

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Comma 1

I titolari delle pensioni od altri assegni similari indicati al primo comma dell'articolo precedente che rientrino nel territorio metropolitano ovvero che si trasferiscano all'estero possono richiedere il pagamento della propria pensione compresi gli arretrati non caduti in prescrizione. A cio' ai provvede mediante duplicati dei ruoli individuali di iscrizione, da rilasciarsi, con gli aggiornamenti fino a data corrente, dalle singole Amministrazioni centrali che emisero gli originali di detti ruoli individuali.
Fino a quando non sia possibile comunque ricuperare i ruoli di iscrizione di Elette pensioni gia' in carico agli Uffici del tesoro indicati al primo comma dell'articolo precedente, l'accertamento della data dalla quale iniziare il pagamento delle rate insolute sara' effettuato in base alle risultanze dei certificati di iscrizione (libretti) individuali, tenUto altresi' conto della data in cui i singoli Uffici del tesoro e le coesistenti Sezioni di tesoreria cessano di funzionare in conseguenze degli eventi bellici, nonche' di tutte le altre notizie ufficiali che risultasse possibile al riguardo raccogliere.


Art. 3

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Comma 1

Ai fini della ripresa dei pagamenti nei casi contemplati dall'art. 2, ogni intestatario e' tenuto a rimettere all'Ufficio provinciale dei tesoro presso il quale desidera ottenere l'assegnazione del duplicato del proprio ruolo d'iscrizione, una domanda in carta libera, a firma autenticata, corredata dal certificato di iscrizione (libretto), nella quale attestera': fino a quale data riscosse la pensione o l'assegno e presso quale Tesoreria od altro ufficio a cio' delegato; se sulla pensione gravano ritenute a carattere straordinario, per quale importo mensile e fino alla concorrenza di quale somma residua; se dalla data di cessazione dei normali pagamenti della pensione ed assegno in poi ebbe a percepire dalle autorita' d'occupazione o da altri enti o persone somme a titolo di anticipazione o di acconto di pensione, o di soccorsi, indicando i periodi relativi a tali riscossioni e l'ammontare delle somme percette.
Ogni assegnatario, nella domanda indicata nel comma precedente, dichiarera' sotto la sua personale responsabilita': se ebbe o meno a rilasciare delega o procura per la riscossione della pensione od assegno; che conserva la cittadinanza italiana; che non esiste, per la propria partita, altro certificato di iscrizione (libretto) all'infuori di quello esibito; che le indicazioni fornite corrispondono ad esattezza; che conosce le sanzioni previste dall'art. 16 del presente decreto a carico di coloro che rilasciassero false attestazioni o presentassero false od alterate documentazioni; e che, infine, si impegna a risarcire l'erario degli eventuali indebiti pagamenti che potessero essere disposti a suo favore.
L'Ufficio provinciale del tesoro rilascia al pensionato ricevuta della domanda e del certificato di iscrizione (libretto) che trattiene e richiede quindi alla Amministrazione centrale competente l'emissione del duplicato del ruolo di iscrizione del certificato di iscrizione.
La consegna del duplicato del certificato di iscrizione (libretto) al pensionato dovra' avvenire, a cura dell'Ufficio provinciale dei tesoro, per mezzo del sindaco, ai sensi dell'art. 378 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 821.


Art. 4

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Comma 1

Nel caso di pagamento degli arretrati effettuato con la procedura indicata al secondo comma dell'art. 2, il pagamento stesso deve essere sottoposto alla ritenuta precauzionale di un quinto, da restare accantonato fino a diversa, disposizione del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).
Per arretrati, s'intendono tutte le quote maturate alla data in cui perviene all'ufficio destinatario l'istanza prevista dall'art. 3.


Art. 5

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Comma 1

Qualora l'assegnatario trovantesi nelle condizioni di cui all'art. 2, non sia in grado di esibire il proprio certificato di iscrizione (libretto) il pagamento della pensione sara' iniziato soltanto allorquando abbia ottenuto il duplicato del certificato stesso.
Pero', in tal caso, il pagamento degli arretrati resta accantonato, per tutte le quote interamente maturate alla data in cui perviene all'Ufficio provinciale del tesoro la domanda prevista dall'art. 3, in attesa della decisione che adottera', al riguardo, il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), su motivata richiesta dell'Ufficio provinciale del tesoro competente, corredata dai documenti esibiti dalla parte.


Art. 6

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Comma 1

Al pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'art. 1 a favore di assegnatari che conservino la loro residenza nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, potra' essere temporaneamente provveduto con le modalita' che verranno stabilite con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per l'Africa italiana.


Art. 7

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Comma 1

Le concessioni provvisorie di pensioni consentite dalla legge 4 agosto 1942, n. 969, e dal regio decreto-legge 27 maggio 1943, n. 564, debbono considerarsi revocate man mano che le singole partite siano sostituite dai duplicati dei normali ruoli d'iscrizione di cui all'art. 2, previo conguaglio tra le somme dovute e quelle pagate, tenuto conto anche di tutte le ritenute di carattere straordinario eventualmente gravanti su ogni singola partita.
In luogo della sostituzione indicata nel comma che precede e' peraltro consentito che con ruolo di variazione sia sistemata la partita provvisoria vigente per adeguarla alle disposizioni contenute nel presente decreto e che siano ad essa applicabili.
L'omissione dei ruoli duplicati ovvero dei ruoli di variazione nei casi indicati nel presente articolo, deve essere richiesta alle Amministrazioni centrali competenti dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le partite provvisorie concesse in base alla legge 4 agosto 1942, n. 969, ed al regio decreto-legge 27 maggio 1943 n. 564


Art. 8

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Comma 1

Le procedure previste dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 per l'emissione dei duplicati dei ruoli individuali di iscrizione di pensione od assegni similari concessi a qualsiasi titolo con le normali disposizioni vigenti in materia, sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonche' per l'ordinazione dei pagamenti relativi, sono consentite anche a favore degli assegnatari trasferitisi dai territori ei confine sottoposti ad altre sovranita', nel rimanente territorio italiano, allorquando non sia possibile ottenere l'invio delle copie autentiche dei ruoli d'iscrizione, gia' in carico agli Uffici provinciali del tesoro che avevano giurisdizione sui territori stessi.
Per le partite di pensione iscritte negli Uffici provinciali del tesoro indicati al comma precedente, ma originariamente liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume ovvero dell'autorita' jugoslava, si osservano le prescrizioni indicate agli articoli 9, 10, 11 e 12.


Art. 9

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Comma 1

Per le partite di pensioni o di assegni similari a carico del bilancio dello Stato, liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume dagli organi locali competenti secondo i cessati ordinamenti, che non siano state reiscritte e liquidate dalle Amministrazioni centrali ed i cui titolari si trasferiscano dai territori nazionali di confine sottoposti ad altre sovranita' in altre province della Repubblica senza che sia possibile ottenere la restituzione dei rispettivi ruoli di iscrizione e dei documenti di liquidazione, e' consentita l'apertura di partite provvisorie presso gli Uffici provinciali del tesoro della cui giurisdizione gli intestatari si sono trasferiti, in base ad apposita istanza in carta libera a firma autenticata, corredata dal certificato di iscrizione (libretto), dal certificato anagrafico di cui al regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1477 e da quello di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.
Sulla domanda dovranno essere specificati:
a) cognome, nome, paternita' e data di nascita del pensionato;
b) qualifica originaria di servizio e Amministrazione che liquido' la pensione;
c) numero del certificato di Iscrizione (libretto);
d) provincia e comune di provenienza;
e) data dell'ultima rata riscossa e ufficio che la pago';
f) ammontare netto mensile dell'ultima rata riscossa, ripartito, possibilmente, nei suoi componenti;
g) eventuali ritenute mensili per alimenti, fitti, cessioni o per qualsiasi altro motivo gravanti sulla pensione ed importo residuo del debito dopo l'ultima riscossione;
h) ove si tratti di vedove ed orfani, il cognome e la qualifica del dante causa, nonche' la data di nascita di ciascun orfano compartecipe.
In tali domande oltre a quanto e' richiesto al secondo comma dell'art. 3, sara' dichiarato sotto la responsabilita' del sottoscrittore che sussistono le condizioni alle quali e' subordinato il godimento della pensione e degli accessori. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".


Art. 10

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Comma 1

Nei casi previsti dall'art. 9, l'Ufficio provinciale del tesoro trattiene nei propri atti le istanze ed i certificati di iscrizione (libretti) rilasciando agli assegnatari una attestazione dalla quale risultino tutti gli estremi dell'assegno e l'indicazione dell'ultimo pagamento eseguito, corredata da un foglio a casellario, analogo a quello per i certificati di iscrizione, sul quale, all'atto del pagamento, sara' apposto il timbro a calendario.
L'Ufficio provinciale del tesoro trasmette indi alla Corte dei conti copie autentiche dei ruoli per le partite provvisorie accese ai fini del riscontro dei relativi titoli pagati. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".


Art. 11

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Comma 1

Le partite di pensione provvisorie aperte in base agli articoli 9 e 12 possono essere pagate mediante procuratore, e con una delle facilitazioni consentite a norma del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, e del regolamento approvato con regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, e successive modificazioni.
Peraltro le procure e le altre facilitazioni in precedenza esistenti, eventualmente risultanti dalla dichiarazione della parte, si intendono decadute e debbono quindi essere rinnovate nei modi prescritti. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".


Art. 12

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Comma 1

Le pensioni liquidate originariamente dalle autorita' jugoslave ed intestate ad assegnatari gia' pertinenti ai territori che costituirono le province di Cattaro e Spalato o che furono aggregati alle circoscrizioni territoriali delle province di Zara e Fiume, il cui pagamento fu assunto dallo Stato italiano in base alle "Istruzioni per la disciplina delle spese fisse nei territori dalmati occupati, approvate e rese esecutive con decreto 10 agosto 1942 del Governatore della Dalmazia", possono continuare a corrispondersi agli intestatari trasferitisi nel rimanente territorio italiano, mediante l'apertura di partite provvisorie, con l'osservanza delle modalita' indicate agli articoli 9 e 10. (1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, e' prorogato fino al 30 giugno 1953".
Ha inoltre disposto (con l'art. 34) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1951.


Art. 13

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Comma 1

Nel caso di decesso dell'avente diritto ad una delle pensioni provvisorie contemplate agli articoli 9 e 12, le Amministrazioni centrali competenti sono autorizzate a concedere alla vedova ed agli orfani una pensioni provvisoria di riversibilita' nella misura e secondo le norme vigenti in materia per i pensionati statali. (1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, e' prorogato fino al 30 giugno 1953".
Ha inoltre disposto (con l'art. 34) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1951.


Art. 14

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Comma 1

Qualora gli interessati, titolari delle pensioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto, od i loro aventi causa, non siano in grado di presentare in tutto ed in parte i documenti richiesti dal presente decreto, ovvero dalle altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia di liquidazione o di ordinazione del pagamento delle pensioni a carico dello Stato, le Amministrazioni statali possono accettare le istanze previste, corredate da mezzi sussidiari di prova, giusta quanto e' disposto nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 febbraio 1917, n. 60.
In ogni caso gli atti di notorieta' da prendersi in esame debbono essere esclusivamente giudiziali e redatti a norma dell'art. 33 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".


Art. 15

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Comma 1

Qualora dai documenti comprovanti il loro diritto a pensione, presentati dagli assegnatari o dai loro aventi causa, non possano trarsi le indicazioni necessarie per determinare l'esatto importo annuo lordo della pensione base e degli eventuali assegni annessi, tali importi, ad ogni effetto, sono determinati riducendo del 20 per cento l'ammontare risultante dai mezzi sussidiari di prova che sono stati prodotti e considerando il trattamento di quiescenza cosi' ridotto, attribuito per due terzi a titolo di pensione ed un terzo a titolo di caroviveri, col gravare delle normali ritenute erariali vigenti. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".


Art. 16

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Comma 1

Chiunque, al fine di ottenere il pagamento di assegni in tutto od in parte non spettanti, fa false dichiarazioni nelle istanze presentate, od allega alle stesse, documenti falsi od alterati, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire millecinquecento a lire diecimila.


Art. 17

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Comma 1

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 avranno efficacia fino ad un anno dalla data della ratifica del Trattato di pace.