All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis). Le aree protette e le mostre faunistiche permanenti di cui al comma 3, lettere c) e d), allegano alla richiesta di autorizzazione un manuale gestionale che comprende le misure adottate per applicare i criteri generali minimi per la detenzione degli animali delle specie pericolose di cui al comma 4, incluso il Piano di emergenza, fuga e cattura degli esemplari.
4-ter). L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), e' rilasciata solo previa valutazione positiva del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o della Prefettura-UTG competente per territorio e d'intesa con la ASL che si esprime per gli aspetti di competenza. 4-quater). L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), e' trasmessa in copia alla ASL competente per territorio; all'autorizzazione e' allegato il manuale gestionale di cui al comma 4-bis.
4-quinquies). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone l'ispezione dello stabilimento; a tal fine, si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio.»;
All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio revoca l'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d) nel caso in cui lo stabilimento autorizzato detiene gli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio dispone un'ispezione dello stabilimento autorizzato entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione della violazione.
All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento dell'ispezione di cui al presente comma.
5-ter). Entro dieci giorni dall'ispezione o dalla ricezione del verbale di ispezione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio trasmette allo stabilimento autorizzato la diffida ad adeguarsi alle prescrizioni dell'autorizzazione, dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) entro i quindici giorni successivi alla ricezione del provvedimento di diffida. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione e' avviato entro sette giorni dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento di diffida, in caso di inadempimento da parte dello stabilimento autorizzato.
5-quater). La ASL competente per territorio segnala tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o alla Prefettura-UTG competente per territorio la detenzione degli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione dell'autorizzazione o dei criteri generali minimi di cui al comma 4 oppure del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) nonche' ogni altra infrazione accertata nell'ambito delle attivita' di sorveglianza e controllo di propria competenza che possa essere rilevante ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata agli stabilimenti di cui al comma 3, lettere c) e d). Sono fatte salve le competenze delle Aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza e controllo previste dall'articolo 10 e dai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134 e 136.».
All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi, purche' siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione degli esemplari. E' fatto divieto a circhi, mostre faunistiche viaggianti e mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».