DECRETO LEGISLATIVO

Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Numero 38 Anno 2004 GU 16.02.2004 Codice 004G0059

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto legislativo disciplina lo scorporo dell'istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti» dal CNR, e la sua fusione con l'istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris».
La struttura derivante dalla fusione dei due predetti istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica» (I.N.RI.M.).


Art. 2

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Comma 1

Finalita' dell'Ente

Comma 2

L'I.N.RI.M. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attivita' di ricerca scientifica, nei campi della metrologia. L'I.N.RI.M. svolge le funzioni di istituto metrologico primario, gia' di competenza dell'istituto «Gustavo Colonnetti» e dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. L'I.N.RI.M., valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti.


L'I.N.RI.M. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto legislativo, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.


Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti dell'I.N.RI.M. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.


Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle attivita' produttive e l'I.N.RI.M. stipulano apposite convenzioni per l'individuazione e la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia.


Art. 5

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Comma 1

Principi di organizzazione

Comma 2

L'I.N.RI.M. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base dei principi di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore generale e il dipartimento.


Art. 6

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.


In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.


Art. 7

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Comma 1

Consiglio di amministrazione

Comma 2

Il consiglio e' composto dal presidente e da cinque componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attivita' dell'I.N.RI.M., di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due designati dal Ministro delle attivita' produttive ed uno designato dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.


I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.


Art. 8

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Comma 1

Consiglio scientifico

Comma 2

Il consiglio scientifico e' composto, oltre che dal presidente dell'I.N.RI.M. che lo presiede, da nove componenti, con qualificata professionalita' ed esperienza scientifica nei settori di competenza dell'Istituto, di cui due designati dal presidente, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal direttore del dipartimento, uno designato dal Consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunita' metrologica internazionale e tre eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, secondo modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.


I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


Art. 9

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Comma 1

Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.


Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


Art. 10

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Comma 1

Comitato di valutazione

Comma 2

Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).


Il comitato di valutazione e' composto da sei membri esterni all'ente, in possesso di elevata qualificazione scientifica nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra cui il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.


Art. 11

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Comma 1

Direttore generale

Comma 2

Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione.


Art. 12

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Comma 1

Dipartimento

Comma 2

Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un dipartimento ai fini della programmazione e della realizzazione delle attivita' di ricerca dell'ente.


Al dipartimento e' preposto un direttore con incarico a tempo pieno attribuitogli dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione. L'incarico dura cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. Il direttore e' scelto fra professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di competenza dell'I.N.RI.M., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico senza diritto di voto e puo' formulare al consiglio di amministrazione proposte riguardanti l'articolazione del dipartimento.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni specifiche

Comma 2

Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'I.N.RI.M.


Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.


Il direttore generale e il direttore di dipartimento, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico, ad eccezione del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


I compensi del direttore di dipartimento e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.


In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato, un commissario straordinario, per la durata massima di dodici mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.


L'I.N.RI.M. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.


Art. 14

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Comma 1

Piani di attivita'

Comma 2

L'I.N.RI.M. opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.


Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i piani si intendono approvati. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.


L'I.N.RI.M., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.


Art. 16

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Comma 1

Strumenti

Comma 2

L'I.N.RI.M. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.


Art. 17

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Comma 1

Regolamenti

Comma 2

L'I.N.RI.M. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro della funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


Art. 18

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Comma 1

Bilanci, relazioni e controlli

Comma 2

I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.


L'I.N.RI.M. e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.


Art. 19

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Comma 1

Personale

Comma 2

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.N.RI.M. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.


(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213 ))


Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.RI.M. sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'ente, puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.


Art. 20

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Comma 1

Mobilita' con le universita'

Comma 2

Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.RI.M. e' autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita', in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.RI.M. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.


I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca presso l'I.N.RI.M.


Il personale di ricerca dell'I.N.RI.M. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimento o di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o delle attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.


I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso l'I.N.RI.M. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.


I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.


Art. 21

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono il presidente ed i1 consiglio di amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ed e' nominato, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalita' dell'Istituto nella fase transitoria fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione, nominati con le modalita' di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori dell'istituto «Galileo Ferraris», nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori, nominato con le modalita' di cui all'articolo 9. Nella fase transitoria l'istituto «Gustavo Colonnetti» prosegue la sua attivita' come istituto del CNR.
Il commissario provvede, entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 17 definendo anche le modalita' per la fusione dei due istituti.


A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 l'istituto «G. Colonnetti» del CNR e' fuso nell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» e la struttura derivante dalla fusione dei due istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica - I.N.RI.M.». A decorrere dalla stessa data sono abrogati i regolamenti dell'istituto «Galileo Ferraris». Nell'I.N.RI.M. confluiscono il patrimonio, i beni mobili e le attrezzature dell'istituto «Galileo Ferraris» nonche' i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature in uso all'istituto «Gustavo Colonnetti» individuati secondo modalita' definite dagli stessi regolamenti. Confluiscono, altresi' nell'I.N.RI.M., il personale dell'istituto «Galileo Ferraris» ed il personale in servizio nell'istituto «G. Colonnetti» alla data del 27 giugno 2003, individuato dal commissario straordinario di cui al comma 1, d'intesa con il CNR, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR, effettivamente addetto all'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti». Il predetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale, ove applicabili, e le modalita' di accantonamento del trattamento di fine rapporto previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 1946.


In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 6.


La dotazione organica dell'I.N.RI.M. e' rideterminata ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nell'allegato n. 3.


La tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e' sostituita dall'allegato n. 1 al presente decreto legislativo. L'allegato n. 2 al presente decreto legislativo sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138.


La legge 25 luglio 1956, n. 925, e' abrogata.