E' concessa amnistia per le violazioni punite ai termini degli articoli seguenti del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1.608
A) articoli 15 e 24 n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi;
B) art. 19, per occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore od all'ufficio delle imposte di una eta' diversa dalla vera ;
C) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte e dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facolta' loro conferite dalle singole leggi d'imposta;
D) art. 27, per morosita' per sei rate successivo d'imposte.
Sono altresi' amnistiate le violazioni relative alla omissione delle dichiarazioni prevedute dalle seguenti leggi e loro successive aggiunte e modificazioni:
a) decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta cedolare, convertito nella leggo 13 gennaio 1936, n. 76;
b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5% e la istituzione dell'imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;
c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, concernente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle societa' commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;
d) R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle societa' per azioni, convertito nella legge 18 gennaio 1938, n.19;
e) R. decreto-legge 19 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 250;
f) R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, relativo all'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;
g) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio, 1940, n. 100;
h) Legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2 % sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;
i) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle societa' commerciali;
l) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, o successive modificazioni;
m) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte o delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1943, n. 204;
n) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonche' l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle societa' non azionarie.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e di quelle modificative ed integrative:
a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, concernente tasse sulle carte da giuoco, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22;
b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, sulla tassa di bollo sui documenti di trasporto;
c) R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, relativo alla presentazione annuale dei contratti di locazione dei fabbricati, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247;
d) R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, relativo alla tassa dei trasporti di cose con automezzi, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260;
e) R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, sul regime tributario dell'automobilismo, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58;
f) R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, istitutivo di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1468;
g) R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014, concernente l'imposta e la sovrimposta di negoziazione, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1469 ;
h) R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 186, concernente. l'applicazione dell'imposta di trasferimento, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840 ;
i) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 417, concernente l'imposta speciale di registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atti tra vivi, convertito nella legge 26 settembre 1942, n. 1151;
l) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 19412, n. 1220;
m) R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, relativo alla tassa annua di circolazione sugli autoveicoli industriali;
n) Legge 30 dicembre 1923, u. 3278, concernente tasse sui contratti di borsa.
Art. 3
#Comma 1
E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:
a) Legge 28 luglio 1930, n. 1011, sulla abolita tassa di scambio;
b) R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;
c) R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra.
Art. 4
#Comma 1
E' concessa amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili al termini dell'art. 19 del detto decreto-legge.
Art. 5
#Comma 1
E' concessa amnistia per le violazioni, delle seguenti leggi:
a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;
b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione:
c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.
Art. 6
#Comma 1
E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette.
Art. 7
#Comma 1
E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.
Art. 8
#Comma 1
E' concessa amnistia per le contravvenzioni previste:
a) dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con il R. decreto 14 settembre. 1931, n. 1175, e successive aggiunte e modificazioni;
b) dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e turismo, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 9
#Comma 1
L'amnistia prevista dal presente decreto e' limitata a quelle violazioni per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda ed e' concessa alle condizioni che:
1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, presentino la dichiarazione stessa entro centoventi giorni,dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
2) trattandosi d'infedele denunzia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;
3) trattandosi di morosita' al pagamento di tributi o canoni o di omissione di operazioni o di formalita' previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi e i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalita', entro il periodo di centoventi giorni predetto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 74 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' fissato in duecentodieci giorni il termine stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale, 26 ottobre 1944, n. 262, per fruire della, amnistia ed indulto per i reati in materia finanziaria contemplati dal citato decreto Luogotenenziale".
Art. 10
#Comma 1
Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi tino tutto il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.
Art. 11
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Negli altri territori entrera' in vigore il giorno in cui essi saranno, restituiti all'Amministrazione italiana, ovvero il giorno, in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi esteso dalle competenti autorita' alleate.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente, decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addi', 26 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SIGLIENTI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI