LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998.

Numero 25 Anno 1999 GU 12.02.1999 Codice 099G0071

urn:nir:stato:legge:1999-02-05;25

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1

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Comma 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).


Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.


I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.


Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.


Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.


Art. 2

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Comma 1

(Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa).


Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove gia' non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e' prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.


Art. 3

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Comma 1

(Attuazione di direttive comunitarie
con regolamento autorizzato).


Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2.


Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.


Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.


Art. 4

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Comma 1

(Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare o amministrativa).


L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.


Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.


Art. 5

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Comma 1

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).


Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.


Art. 6

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Comma 1

(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie).


Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).


Art. 7

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Comma 1

(Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie).


Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.


Art. 8

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Comma 1

(Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli
all'interno dell'Unione europea).


Le parole del terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, da ", purche' gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile e' diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".


Le parole del terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, da ", purche' gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".


All'articolo 7-bis del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocita' e purche' non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato".


Art. 9

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Comma 1

(Disposizioni in materia di marcatura CEE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente:
"1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea".


Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola: "relative" e le parole: "all'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "alle procedure finalizzate".


Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente:
"6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza".


Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3.


Art. 10

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Comma 1

(Modifiche della legge 9 marzo 1989, n. 86)

Comma 2

All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:
a) si riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) si da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa".


L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Relazione annuale al Parlamento) - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attivita' del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita' europee per cio' che concerne l'Italia.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attivita' svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso".


Art. 11

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Art. 12

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Comma 1

(Integrazioni al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281
).


All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "venti giorni" sono inserite le seguenti: "; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere".


All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge e' presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere".


Art. 13

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Comma 2

Capo II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 14

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Art. 15

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Art. 16

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Art. 17

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Comma 1

(Lavoro notturno).


Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".


Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta giorni.


Art. 18

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Comma 1

(Interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocita': criteri di delega).


Art. 19

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Comma 1

(Protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori: criteri di delega).