DECRETO-LEGGE

D.L. 98/1995 - DECRETO-LEGGE 1 aprile 1995, n. 98

DECRETO-LEGGE 1 aprile 1995, n. 98

Numero 98 Anno 1995 GU 01.04.1995 Codice 095G0133

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

Comma 2

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali, in qualità di enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonchè con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.
L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.
((2))
((2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato dallo Stato direttamente alle regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993. La quota di spettanza di ciascuna regione è attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla regione che erogherà il contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato))
3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 5. Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento.
4. Alle regioni Lazio e Campania è altresì corrisposto un contributo decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi e di lire 22 miliardi annue per la copertura dei relativi disavanzi di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende non dotate per legge di organo di controllo interno, uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalle regioni esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati.
6. Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2, le regioni trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi dall'emanazione del suddetto decreto. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti.
7. In attesa della trasmissione della certificazione di cui al comma 6, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eroga alle regioni un acconto del contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330 miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio.
8. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale, in qualità di enti concedenti, secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.
9. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni 1996 e 1997, il recupero dei contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per ciascun anno.
10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia definitivamente accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le regioni dispongono il recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo ed il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 2 viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15 per cento.
11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10, le regioni possono rivalersi sulle aziende.
12. Ai fini del presente decreto non sono da considerare inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende operanti nelle regioni Abruzzo e Molise in ragione dell'esclusione operata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994 .
13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento.
14. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.
15. Alle regioni a statuto speciale è corrisposto un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo è ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1989. Ai fini dell'attribuzione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che l'autorizzazione ad assumere mutui di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.

Art. 2

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Comma 1

Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale

Comma 2

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993.
2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.
3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995 un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia almeno pari al 15 per cento.
((4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 è sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese.
Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto))
5. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.
6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2, 4 e 15, del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810 miliardi, rispettivamente per lire 660 miliardi e per lire 150 miliardi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 1669, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 3

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Comma 1

Interventi urgenti a sostegno
del trasporto marittimo pubblico

Comma 2

1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 5 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono subordinati alla presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile 1995, di un piano di riordino delle società del gruppo Finmare per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia prima dell'approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del CIPE, deve essere approvato entro il 31 maggio 1995.
2. Il processo di privatizzazione di cui al comma 1 è attuato in conformità alle modalità e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in violazione delle disposizoni di cui al comma 2 sono nulli.
4. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare i criteri da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
6. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
7. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonchè dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

Art. 4

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Comma 1

Trasporti rapidi di massa

Comma 2

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.
2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede altresì a fissarne le modalità per il funzionamento, ed è composta dai seguenti membri:
a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato con funzioni di presidente;
b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
((d) quattro esperti in materia di trasporti, dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Unione delle province d'Italia e uno scelto dal Ministro dei tra sporti e della navigazione))
3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da quattro componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzando la metodologia già predisposta dal soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La commissione sostituisce quella costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che conseguentemente sono soppresse.
5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue.

Art. 5

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Comma 1

Trasporti pubblici locali

Comma 2

1. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993 e dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 450 miliardi per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario, da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, nonchè a fune e a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992. Una quota di tale disponibilità, pari a complessive lire 100 miliardi, è destinata all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con ridotte capacità motorie.
2. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 175 miliardi da utilizzare per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti dalle erogazioni già effettuate in applicazione dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498.
3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.

Art. 6

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".

Art. 7

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Comma 1

Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza
dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati
aeronautici.

Comma 2

1. A decorrere dal 1 agosto 1994 e fino
((alla data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566,))
le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità, servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica, spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformità ai requisiti psico-fisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità, in duplice copia, una delle quali è trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio. Il certificato è documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati.
((La data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regola mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella Gazzetta Ufficiale))
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Art. 7-bis

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Comma 1

(Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del
trasporto aereo).

Comma 2

1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta la presentazione di piano di volo purchè il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza.
((1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocità e purchè non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato))

Art. 8

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Comma 1

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti
reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

Art. 9

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Comma 1

Disposizioni particolari
in materia di certificati di abilitazione professionale

Art. 10

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Comma 1

Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna

Art. 11

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Comma 1

Modificazione di norme discriminatrici
nei confronti di titolari di patente di guida italiana

Comma 2

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.";
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "alla guida" sono inserite le seguenti: "e alla velocità" ed è soppresso l'ultimo periodo;
c) al comma 5 dopo le parole: "limiti di guida" sono inserite le seguenti: "e di velocità".
a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: "degli autoveicoli e";
c) è soppresso il comma 3.
3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo.
4. I possessori di ciclomotori già in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Art. 12

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Comma 1

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

Comma 2

1. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 1574, 1583, 2557, 7212, 7294, 7304, 7501, 7502 e 7509 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non impegnate entro il 31 dicembre 1994 possono esserlo entro l'anno 1995.

Art. 13

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Comma 1

Ferrovie dello Stato S.p.a.

Comma 2

1.
((Fino al 31 dicembre 1995))
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

Art. 14

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Comma 1

Aggiornamento carte circolazione

Comma 2

1. Il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli che hanno l'obbligo dell'installazione del limitatore di velocità, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, del Consiglio del 10 febbraio 1992, relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli è prorogato fino al termine di scadenza della revisione per l'anno 1995 prevista per ciascun autoveicolo.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è stabilita la certificazione da esibire ai fini del controllo, con riferimento alla proroga del termine di cui al comma 1.

Art. 15

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 aprile 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione
BRANCACCIO, Ministro dell'interno
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO