Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
nonchè di monitoraggio e valutazione della regolazione
Comma 2
Commissione di cui all'articolo 3, comma 6 duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: "Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 MARZO 2006, N. 80. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 MARZO 2006, N. 80. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 MARZO 2006, N. 80. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 MARZO 2006, N. 80.
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Art. 3-bis
#Comma 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266))
Comma 2
"137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello `730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato".
Art. 4
#Comma 1
somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni
Comma 2
"4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonchè dei criteri previsti dall'articolo 36.".
"1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonchè previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia
Art. 5
#Comma 1
della Croce rossa italiana
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ))
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
per le persone con disabilità
Comma 2
"2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.".
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
Art. 21
#Comma 1
Art. 22
#Comma 1
Art. 23
#Comma 1
Art. 24
#Comma 1
Art. 25
#Comma 1
Art. 26
#Comma 1
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
professionale dei lavoratori - ISFOL
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Art. 30
#Comma 1
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
Comma 2
Comma 3
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 59) che "Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro 950.000".
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 20 marzo 2019 n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2006, n. 80".
Art. 32
#Comma 1
Art. 33
#Comma 1
Art. 34
#Comma 1
Art. 34-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 34-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 34-quater
#Comma 1
Comma 2
"5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa".
Art. 34-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonchè le relative modalità di interscambio.
Art. 34-sexies
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 221) che i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui al presente articolo sono prorogati per l'anno 2008.
Comma 4
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 29, comma 1-decies) che "Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti".
Art. 34-septies
#Comma 1
Comma 2
Art. 34-octies
#Comma 1
Comma 2
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli