2. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, sono rinviate, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022. Allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'
articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'
articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli
articoli 283,
351 e
373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli
articoli 22,
23 e
24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'
articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della
legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del
codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'
articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'
articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2022 e in quelli i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.