Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
1) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
2) è autorizzata
3) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
La Cabina di monitoraggio
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
di lunga durata con facoltà di riscatto predefinita
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Istituzione dello strumento finanziario
«Fondo housing coesione»
Comma 2
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e attribuzione delle stesse
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) si fa riferimento ai valori
2)
3) si procede ai sensi del numero 2) anche in caso di mancanza o insufficienza dei dati dell'Osservatorio di cui al numero 1) con riguardo alla specifica destinazione funzionale o tipologia di contratto oggetto della convenzione con il comune;
1)
2) gli oneri su base annua connessi all'acquisto in proprietà o alla locazione a prezzo o canone in base ai correnti valori di mercato, anche in maniera differenziata per le diverse tipologie
3)
1) specifico obbligo in capo al conduttore di comunicazione tempestiva al locatore e all'amministrazione comunale, secondo termini e modalità appositamente
2) nei casi di omissione dell'obbligo di cui al numero 1) ovvero di mancata conversione del canone di locazione ai valori correnti di mercato nei termini di cui alla lettera g), ferma restando la risoluzione di diritto del contratto, il conduttore è altresì obbligato a versare in favore del comune interessato, con vincolo di destinazione esclusivo al potenziamento delle politiche abitative, la differenza tra l'importo del canone ai valori correnti di mercato e il canone calmierato applicato per tutto il periodo oggetto di contestazione, oltre le spese di accertamento e gli interessi al tasso legale. Nei contratti di locazione è chiaramente evidenziato che alla riscossione dei predetti importi si provvede a mezzo ruolo e si applicano l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
3) termini e modalità per assicurare la comunicazione costante e tempestiva ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al numero 1), nonchè il monitoraggio e controllo da parte dell'amministrazione comunale sul rispetto dell'obbligo di comunicazione del conduttore di cui al numero 1), a fini di dissuasione dall'inadempimento;
1) la documentazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera f);
2) il monitoraggio e il controllo da parte dell'amministrazione comunale interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dell'ente territoriale, sulla destinazione effettiva delle unità residenziali realizzate ai sensi della lettera b) esclusivamente in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera f), nonchè sulle fattispecie di cui alla lettera g), nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
3) soddisfare le esigenze abitative di lavoratori stagionali anche attraverso la possibilità che unità abitative realizzate ai sensi del comma 3, lettera b)
4) assicurare una adeguata dotazione di servizi pubblici a servizio
Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti del rimborso dei costi emergenti, e comunque non oltre l'importo complessivo di euro 572.148 per l'anno 2026 e di 980.824 euro annui a decorrere
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) alloggi di servizio per esigenze temporanee";
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b-bis), sono concessi prioritariamente al personale dell'Arma dei carabinieri nell'interesse dell'amministrazione, per motivate esigenze di carattere temporaneo connesse al servizio, individuate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Per eccezionali e documentate esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, gli alloggi possono essere concessi anche al personale appartenente alle Forze armate nazionali e alle Forze armate e di polizia estere, ovvero al personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato";))
"Art. 296-bis (Criteri di concessione degli alloggi di servizio per esigenze temporanee dell'Arma dei carabinieri e determinazione della retta). - 1. I concessionari degli alloggi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera b-bis), corrispondono una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia.
2. La concessione degli alloggi di cui al comma 1 non rileva ai fini dell'applicazione delle norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale appartenente alle Forze armate.
3. I criteri per le concessioni degli alloggi di cui al comma 1 e per la determinazione delle rispettive rette a carico dei concessionari sono stabiliti con il regolamento.
4. Al fine di garantire l'efficienza e il miglioramento delle condizioni infrastrutturali degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri di cui alla presente sezione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme derivanti dalla concessione dei medesimi alloggi, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sui pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa".))
Art. 9-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, con riferimento agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, può avvalersi del supporto tecnico e specialistico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., sulla base di apposita convenzione. La commissione da corrispondere a favore della medesima Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. è determinata, nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, nel limite dell'1 per cento, a valere sui fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, depositati nel corrispondente conto di tesoreria del Ministero dell'università e della ricerca"))
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio