Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
«3.01. Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.02. Se il pagamento è eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo:
a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento;
b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento;
c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento;
d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento.»;
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1, primo periodo, le parole «vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «vigila sulla loro attività, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalità e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.»;
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il progetto organizzativo è redatto in coerenza con il programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis.
Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.»;
1) l'alinea è sostituita dalla seguente «Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali;»;
2) la lettera f), è sostituita dalla seguente: «f) il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
3) la lettera g) è soppressa;
1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis.
Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , salvo i casi di urgente e comprovata necessità.»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello»;
1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis.
Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità.»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello».
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
«12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.»;
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Documenti forniti al richiedente). - 1. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente protezione internazionale un documento nominativo, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, nonchè la fotografia e le relative generalità dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui al primo periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di cui al comma 4, attesta che la domanda è stata registrata ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, è rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonchè il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure di cui al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al comma 4.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Al momento della formalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento di cui al primo periodo è definito con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. La questura può fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di cui al primo periodo è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali è stato rilasciato.»;
b) all'articolo 5, al comma 1, le parole: «da riportare nella domanda di protezione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «resa al momento della registrazione della domanda»;
c) dopo l'articolo 5-bis, sono inseriti i seguenti:
Art. 5-ter (Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico).
- 1. Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando:
a) è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351;
b) è stato trasferito in Italia a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.
2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento.
3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo è effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-quater.
4. Quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse è subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.
5. Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo è adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è motivata in caso di rigetto ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5.
6. Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità o in giudizio quando è richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.
Art. 5-quater (Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). - 1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalità e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5-ter. Il provvedimento è motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonchè le modalità della segnalazione eventualmente disposta ai sensi del comma 3 del predetto articolo 5-ter. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'interessato ed è esecutivo.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356.
3. La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga.
Art. 5-quinquies (Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). - 1. L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, può presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi in base ai quali è chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato.
2. Il reclamo è dichiarato inammissibile con decreto motivato se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Il giudice, se non procede ai sensi del comma 2 nomina, quando necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il decreto di fissazione è notificato a cura del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il prefetto può depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e può stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il ricorrente che ne fa richiesta è sentito personalmente.
4. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo dove si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova.
6. Se il difensore del ricorrente non compare all'udienza fissata ai sensi del comma 3, il ricorso è dichiarato improcedibile.
Si applica il comma 2, secondo periodo.
7. Il giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attività processuali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni.
8. Contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 5-sexies (Rischio di fuga). - 1. Il rischio di fuga è valutato caso per caso sulla base di una o più delle seguenti circostanze:
a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
c) l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti;
e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè di quelle previste dall'articolo 6-quater;
g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
i) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
m) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.
2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresì conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351.
Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2»;
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola «disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348,»;
2.2) la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente: «a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;»;
2.3) alla lettera d) le parole «articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti «articolo 5-sexies.»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.»;
4) al comma 4-bis, dopo le parole: «28 gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
5) al comma 5:
5.1) al primo periodo, dopo la parola: «motivazione» sono aggiunte le seguenti: «, precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater»;
5.2) al quarto periodo, le parole: «comprese le» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quanto previsto sulle»;
5.3) all'ultimo periodo, le parole: «alla corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» e le parole: «massimo di ulteriori sessanta giorni, per» sono sostituite dalle seguenti: «di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di»;
6) al comma 5-bis, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.»;
7) al comma 8, le parole: «della corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «del giudice»;
e) all'articolo 6-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il richiedente può essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «qualora», sono inserite le seguenti: «non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d), nonchè qualora» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 6-quater, comma 2.»;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il trattenimento non può protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.»;
5) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Quando, entro il termine di dodici settimane, non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6.
3-ter. Se la domanda è rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale.»;
6) al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
7) al comma 4-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dell'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
8) la rubrica dell'articolo 6-bis è così modificata: «Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348»;
f) dopo l'articolo 6-ter, è inserito il seguente:
«Art. 6-quater (Misure alternative al trattenimento del richiedente). - 1. Nei casi di cui agli articoli 6, 6-bis e 6-ter, il questore, ove ritenga che possano essere applicate efficacemente, dispone, in luogo del trattenimento, una o più delle seguenti misure alternative:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;
d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.
2. Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui al comma 1, il questore tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6.
3. Si applica l'articolo 14, comma 1-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
g) all'articolo 22:
1) al comma 1, le parole: «Il permesso di soggiorno per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento», dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «, comma 4» e le parole: «sessanta giorni dalla presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla formalizzazione della domanda»;
2) il comma 2 è abrogato.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda è effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 26-ter.»;
2) al comma 3, le parole: «del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l'Unità Dublino» sono sostituite dalle seguenti: «della Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, è l'Unità AMMR»;
«2- ter. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348, in aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-bis, possono essere istituite una o più sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro.»;
«Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda). - 1. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6.»;
1) le parole: «All'atto della presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Prima possibile e comunque entro la data della registrazione»;
2) le parole: «l'ufficio di polizia competente a riceverla» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio di polizia competente alla registrazione»;
«Art. 23-bis (Ritiro implicito della domanda). - 1. Nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda.
2. Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia già appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
3. Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-bis.»;
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:
a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi;
b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento;
c) dagli stranieri detenuti.»
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il cittadino di un paese terzo che non è soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che è stato già sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volontà di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, può manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale con le modalità di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volontà dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volontà confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-bis.»;
4) al comma 3, le parole: «di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024»;
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Presentazione della domanda di protezione internazionale»;
«Art. 26-bis (Registrazione della domanda di protezione internazionale). - 1. La domanda è registrata, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2.
2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2.
3. All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Art. 26-ter (Formalizzazione della domanda di protezione internazionale). - 1. La domanda di protezione internazionale è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente è rilasciato il documento di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo i criteri enumerati al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348» e le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348»;
2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.»;
1) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 5 e 6 sono abrogati;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;
3) alla rubrica, le parole: «Procedure accelerate» sono sostituite dalle seguenti: «Individuazione delle zone di frontiera e di transito»;
«Art. 28-bis.1 (Termini per lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera). - 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348, qualora sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane.
Art. 28-bis.2 (Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera). - 1. Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera.
2. Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorità.».
«Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La Commissione territoriale respinge la domanda per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1348 se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e paragrafo 3, del suddetto regolamento.»;
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348;»;
1) al comma 1, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:
«b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348.»;
2) al comma 4:
a) al primo periodo, sopprimere la parola: «e» e dopo le parole: «b-ter)» aggiungere le seguenti: «e b-quater)»;
b) dopo le parole: «articoli 23,» aggiungere le parole: «23-bis,»;
3) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28-bis.1»;
b) le parole: «lettera b-bis)» sono soppresse;
4) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: «4-ter. Con la decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, è informato della facoltà di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, semprechè non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349. Si applica l'articolo 10, comma 2-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 33» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35-bis e 35-ter»;
3) al comma 2-bis, il secondo periodo è soppresso;
1) al comma 1, dopo le parole: «dal presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-ter»;
2) al comma 2, le parole: «dai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis»;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento.»;
4) il comma 2-ter è abrogato;
5) i commi 3, 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.
4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni.
4-bis. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza è accolta, al ricorrente è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
5. Il richiedente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348.»;
6) al comma 6, le parole: «o la sezione» sono soppresse;
7) al comma 13 il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione è adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non è reclamabile. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.»;
8) al comma 14, dopo le parole «di cui al presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e all'articolo 35-ter»;
9) al comma 17:
9.1) al primo periodo, le parole «dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348»;
9.2) al secondo periodo, dopo la parola «primo» sono inserite le seguenti: «e secondo»;
10) il comma 17-bis è abrogato;
«Art. 35-ter(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera). - 1.
Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, è ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.
2. Il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Si applica l'articolo 35-bis, comma 5, e il richiedente non può essere allontanato.
3. Il ricorso è immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonchè la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni.
4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
5. Quando l'istanza di cui al comma 2 è accolta il ricorrente è autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista dal comma 6, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
6. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall'articolo 35-bis, comma 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non è reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.
7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13.
8. Il ricorrente non è autorizzato e non ha diritto di rimanere quando è rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma 3 o quando è rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma 6.».
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
1) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: «1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non è convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter.»;
2) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole: «entrando nel territorio dello Stato» sono soppresse;
3) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «rientrare», sono sostituite dalle parole: «entrare o rientrare»;
4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «ingresso», sono sostituite dalle parole: «ingresso o reingresso»;
5) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente: «2-septies.
Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, può chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter, semprechè sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio è posto a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del citato regolamento.»;
6) al comma 6, le parole: «dall'autorità di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.»;
b) all'articolo 10-ter:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonchè per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonchè le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi è assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonchè sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-ter. È inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «strutture analoghe» sono inserite le seguenti: «presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 o» e dopo le parole: «di cui al medesimo comma» sono inserite le seguenti: «e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1.»;
3) al comma 2, le parole: «agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato è informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.»;
4) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti: «2-quater.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.
2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonchè le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalità di cui al primo periodo sono raccolte le generalità della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonchè al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonchè l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorità procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorità, entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonchè quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero è rimesso in libertà, fermo quanto previsto dal comma 3.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.
2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non può eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-quinquies, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, è competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.»;
6) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Allo straniero è sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.»;
7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonchè le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna.
4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorità, è adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4-quater. Quando lo straniero è rintracciato nelle circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o più reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14.»;
8) la rubrica è così sostituita: «Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399»;
«Art. 10-quater (Convalida del fermo per accertamenti). - 1.
La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, è immediatamente comunicata all'interessato con modalità idonee allo scopo. L'autorità procedente lo informa della facoltà di nominare un difensore di fiducia al quale sarà comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorità procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà effettuata al difensore nominato di ufficio, nonchè allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti.
2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata.
3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne dà immediato avviso all'autorità procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria.
4. Lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità.
6. Quando non è disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilità e udibilità il giudice decide immediatamente sulle modalità di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorità procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non è pronunciato in udienza, il provvedimento è comunicato al difensore e all'autorità procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica l'articolo 14.1.
8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.»;
1) al comma 9-septies, le parole: «CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «UE 2018/1862 del 28 novembre 2018», dopo le parole: «identificazione delle impronte» sono aggiunte le seguenti: «e delle immagini facciali», le parole: «il Sistema gestione accoglienza» sono sostituite dalle seguenti: «i sistemi informativi» e dopo le parole: «del medesimo Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «e del Ministero della giustizia.»;
2) dopo il comma 9-septies, è aggiunto il seguente: «9-octies.
Il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-septies supporta il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attività relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite anche per le finalità previste dal successivo paragrafo 3, nonchè per quelle previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.»;
1) al primo periodo, le parole: «il prefetto accerti» sono soppresse e dopo le parole: «, caso per caso,» sono aggiunte le seguenti: «è accertato»;
2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un indirizzo affidabile»;
3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento»;
4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonchè degli articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
5) alla lettera e), è soppresso il seguente segno di interpunzione «.» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»;
6) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter;
e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter;
e-quater) la mancanza di collaborazione nell'ottenimento di un documento di identità o di viaggio;
e-quinquies) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
e-septies) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti;
e-octies) l'aver fornito nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorità competenti;
e-novies) il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la pertinente informazione.»;
«Art. 14.1 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.
2. Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile.
3. La parte contro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria difensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale.
4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
5. Il pubblico ministero può depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio.
Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti dall'articolo 372 del codice di procedura civile.
6. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza.
7. L'adunanza può svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici giorni.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.».
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
1) le autorità designate a fini di contrasto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358;
2) le unità operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
1) le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati, nonchè del relativo piano di sicurezza;
2) le procedure di trasferimento di dati a paesi terzi ai fini di rimpatrio;
3) le procedure di registrazione e documentazione;
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale;
c-ter) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale;
c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza;» e, alla lettera e-bis), le parole «n. 604/2013» sono sostituite dalle seguenti «2024/1351»;
2) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga»;
3) il comma 4-bis è soppresso;
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell'interno
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio