All'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Prima di adibire una nave a servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti dello Stato, l'autorita' marittima accerta la conformita' ai requisiti del presente decreto:
a) durante le ispezioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, per le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera diversa da quella italiana;
b) durante le ispezioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, per le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera italiana.».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Comma 2
All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, dopo le parole: «di cui all'allegato I,» sono inserite le seguenti: «sezione A,».
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Comma 2
L'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - Requisiti specifici di stabilita' - 1. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le navi ro/ro da passeggeri nuove autorizzate a trasportare oltre 1350 persone a bordo rispettano i requisiti specifici di stabilita' di cui al capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020.
2. Le navi ro/ro da passeggeri nuove autorizzate a trasportare fino ad un massimo di 1350 persone a bordo rispettano, a scelta della societa', i requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione A, oppure i requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione B, al presente decreto.
3. Entro un mese dalla data di rilascio del certificato di cui all'articolo 7, la societa' notifica all'amministrazione, per ciascuna nave, la scelta effettuata tra le opzioni di cui al comma 2 e allega alla comunicazione le informazioni di cui all'allegato II-bis.
4. Entro due mesi dalla data di rilascio del certificato di cui all'articolo 7, l'amministrazione notifica alla Commissione europea la scelta effettuata per ciascuna nave tra le opzioni di cui al comma 2 e allega alla comunicazione le informazioni di cui all'allegato II-bis.
5. Nell'applicare i requisiti stabiliti dall'allegato I, sezione A, l'amministrazione fa riferimento agli orientamenti di cui all'allegato II, per quanto fattibile e compatibile con le caratteristiche costruttive della nave.
6. Le navi ro/ro da passeggeri esistenti autorizzate a trasportare oltre 1350 persone a bordo, che la societa' adibisce a servizi di linea da o verso un porto nazionale dopo il 5 dicembre 2024 e che non sono mai state certificate a norma del presente decreto, rispettano, a scelta della societa', i requisiti specifici di stabilita' di cui al capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020 oppure i requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione A, oltre a quelli previsti dal capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2009. I requisiti di stabilita' applicati sono riportati nel certificato di cui all'articolo 7.
7. Le navi ro/ro da passeggeri esistenti autorizzate a trasportare fino a un massimo di 1350 persone a bordo che la societa' adibisce a servizi di linea da o verso un porto nazionale dopo il 5 dicembre 2024 e che non sono mai state certificate a norma del presente decreto, rispettano, a scelta della societa', i requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione A oppure i requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione B. I requisiti di stabilita' applicati sono riportati nel certificato di cui all'articolo 7.
8. Le navi ro/ro da passeggeri esistenti che sono impiegate in servizi di linea alla data del 5 dicembre 2024 continuano a rispettare i requisiti specifici di stabilita' contenuti nell'allegato I al presente decreto, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.».
Art. 5
#Comma 1
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Comma 2
L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, e' abrogato.
Art. 6
#Comma 1
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Comma 2
L'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. - Certificati - 1. Tutte le navi da passeggeri ro/ro nuove ed esistenti sono in possesso di un certificato attestante la conformita' ai requisiti specifici di stabilita' previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I al presente decreto.
2. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato dall'amministrazione dello Stato di bandiera ovvero da un organismo riconosciuto da essa autorizzato, su modello approvato dall'amministrazione e integrato con altra documentazione pertinente.
3. Per le navi ro/ro da passeggeri conformi ai requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I, sezione A, il certificato indica l'altezza significativa d'onda massima per cui la nave risulta soddisfare i requisiti specifici di stabilita' previsti dall'articolo 5.
4. Il certificato di cui al comma 3 rimane valido al fine della navigazione in tratti di mare con un valore di altezza significativa d'onda uguale o inferiore a quello riportato nel certificato.
5. Nell'effettuare la verifica di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorita' marittima riconosce i certificati rilasciati dallo Stato membro di bandiera ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici di stabilita' previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I. Sono accettati i certificati rilasciati dallo Stato terzo di bandiera, nei quali si certifica che una nave e' conforme ai requisiti specifici di stabilita' previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I.».
Art. 8
#Comma 1
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Comma 2
All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, le parole: «adottate con la procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/25/CE
» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
».
Art. 9
#Comma 1
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Comma 2
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, le parole: «all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5».
Art. 12
#Comma 1
Allegato II-bis al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Comma 2
Al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, dopo l'allegato II, e' aggiunto l'allegato II-bis di cui all'allegato A al presente decreto.
Art. 14
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.