DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 266/2001 - Regolamento relativo alla gestione delle spese ed al rendiconto dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.

Regolamento relativo alla gestione delle spese ed al rendiconto dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.

Numero 266 Anno 2001 GU 06.07.2001 Codice 001G0325

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Finalita' ed ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attivita' amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Autorita' stessa.


Ai fini del presente regolamento le deliberazioni adottate dall'Autorita' in sede collegiale, sono indicate come adottate dal "Consiglio".


Art. 2

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Comma 1

Principi fondamentali

Comma 2

I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento, le linee guida alle quali e' costantemente ispirata l'attivita' amministrativa dell'Autorita'.


Art. 3

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Comma 1

Gestione dei fondi

Comma 2

Alle spese di funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante apertura di contabilita' speciale presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.


La contabilita' speciale e' alimentata mediante mandati informatici, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilita' speciale, tratti sul fondo iscritto nell'apposito capitolo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 4

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Comma 1

Conservazione delle somme impegnate

Comma 2

Le somme versate sulla contabilita' speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere conservate per effettuare i pagamenti delle somme gia' impegnate fino al termine dell'esercizio successivo.


Art. 5

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Comma 1

Limiti di spesa e programmazione finanziaria

Comma 2

Le spese da effettuarsi nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli, sono disposte sulla base di un documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nello svolgimento dell'attivita' istituzionale.


Art. 6

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Comma 1

Attribuzioni

Comma 2

I pagamenti da imputarsi alla contabilita' speciale sono disposti dal Presidente dell'Autorita' o, per sua delega, dai dirigenti generali, nell'ambito della competenza dei rispettivi servizi.


Sugli ordini di pagamento emessi sia dal presidente che dal direttore generale e' apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilita'.


Art. 7

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Comma 1

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

Comma 2

L'esercizio finanziario dell'Autorita' ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.


La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione.


Fatto salvo il principio dell'unita' del bilancio, la relativa gestione si attua attraverso i centri di responsabilita' amministrativa, per la cui individuazione si richiama, in quanto applicabile, il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.


Art. 8

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Comma 1

Requisiti e criteri di formazione del bilancio di previsione

Comma 2

Le spese sono iscritte nel bilancio di previsione integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.


Non e' consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio.


Le spese iscritte nella competenza non possono superare, nel loro complessivo importo, il limite delle entrate corrispondentemente iscritte, ivi compreso l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.


Le entrate e le spese dell'Autorita', suddivise per centri di responsabilita' amministrativa, sono ripartite secondo la classificazione prevista dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468.


Art. 9

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Comma 1

Presentazione e approvazione del bilancio di previsione

Comma 2

Il documento di programmazione annuale ed il progetto di bilancio di previsione con i relativi allegati sono sottoposti, su proposta del dirigente generale della segreteria tecnica, entro il 30 novembre all'esame del Consiglio che, con propria deliberazione, li approva entro il 31 dicembre.


Art. 10

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Comma 1

Variazioni di bilancio

Comma 2

Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli storni da uno ad altro capitolo, sono deliberate dal Consiglio che delibera, altresi', le variazioni occorrenti con prelevamento dal fondo di riserva.


Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la competenza e viceversa.


Art. 11

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Comma 1

Spese per rappresentanza, congressi, convegni, missioni

Comma 2

Le missioni in Italia e all'estero dei componenti l'Autorita' sono deliberate dal Consiglio, quelle del personale e degli esperti sono autorizzate dal presidente.


Art. 12

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Comma 1

Spese per compensi a personale estraneo

Comma 2

I compensi per gli esperti iscritti ad albi professionali saranno corrisposti sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici sono stabiliti di volta in volta dal consiglio dell'Autorita'. Il parere di congruita' di cui all'articolo 20 non e' richiesto.


I compensi in questione vengono liquidati previa dichiarazione del Presidente circa la regolarita' dello svolgimento dell'incarico e sulla base di una relazione scritta presentata dall'esperto.


Art. 13

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Comma 1

Piccole spese

Comma 2

Il Presidente puo' autorizzare anticipazioni di fondi di importo non superiore a dieci milioni di lire a favore dell'economo cassiere per il pagamento di piccole spese di funzionamento.


Il fondo e' reintegrato dietro presentazione del relativo rendiconto che e' trasmesso al servizio amministrativo non oltre il termine di ciascun trimestre.


Il Consiglio disciplina le modalita' di rimborso di spese, escluse quelle di cui all'articolo 11, sostenute dai componenti e direttamente connesse allo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso.


Art. 14

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Comma 1

Liquidazione delle spese

Comma 2

La liquidazione delle spese impegnate e' effettuata dal servizio amministrativo previo accertamento della regolarita' delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.


La liquidazione delle indennita' e di ogni altra competenza ai componenti dell'Autorita', al personale ed agli esperti e' effettuata mediante note di pagamento individuali o collettive. Con deliberazioni del Consiglio sono stabilite le regole per la liquidazione delle indennita' stesse.


Art. 15

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Comma 1

Rendiconto e controllo della gestione

Comma 2

Entro novanta giorni dal termine dell'esercizio, il servizio amministrazione e contabilita' predispone il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate, distinte per unita' previsionali di base, anche adottando un sistema di contabilita' economica fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.


Il rendiconto e' articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi in modo da consentire un adeguato controllo di gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione dell'Autorita', occorrendo, anche in corso di esercizio.


Nei successivi trenta giorni, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente e' trasmesso, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Corte dei conti.


La relazione illustrativa di cui al comma 3 contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarita', economicita', efficienza ed efficacia della gestione, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.


Art. 16

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Comma 1

Spese per i servizi in economia

Comma 2

Per le spese occorrenti per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Art. 17

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Comma 1

Servizio di cassa interno

Comma 2

Il Presidente puo' autorizzare, previa determinazione del Consiglio, l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di economo-cassiere e' conferito dal Presidente ad un dipendente in servizio presso l'Autorita' per un periodo non superiore a due anni ed e' rinnovabile.


L'economo-cassiere, inquadrato nella segreteria tecnica, gestisce il fondo di cui all'articolo 13 con il quale provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, per l'acquisto di giornali, e di pubblicazioni periodiche, nonche' al noleggio delle vetture necessarie per i compiti istituzionali dell'Autorita'.


Art. 18

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Comma 1

Responsabilita' dell'economo-cassiere

Comma 2

L'economo-cassiere e' responsabile delle operazioni di cassa e accerta la regolarita' delle relative determinazioni di pagamento.
Egli e' altresi' responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.


Art. 19

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Comma 1

Manutenzione dei beni

Comma 2

L'economo-cassiere svolge le funzioni del consegnatario.
Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.


Art. 20

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Comma 1

Norme contrattuali di carattere generale

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.


Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e degli elementi essenziali del contratto sono di competenza del direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei dirigenti, in conformita' dei principi generali stabiliti per l'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione.


I contratti hanno termine e durata certi e non possono comunque superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi casi di assoluta necessita' o convenienza da indicare nella relativa delibera di autorizzazione della spesa.


Sempre che non sia diversamente disposto dalla legge, la valutazione della congruita' dei prezzi e' compiuta dal Consiglio, previa acquisizione del parere di una commissione costituita con provvedimento del Consiglio stesso e composta da tre membri. Per i lavori di particolare complessita' tecnica potra' essere altresi' acquisito il parere di organi tecnici di amministrazioni dello Stato.


Nei contratti sono previste adeguate penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.
Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi espressamente disciplinati dalla legge, l'Autorita' puo' avvalersi della facolta' di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola e' comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruita' dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.


Art. 21

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Comma 1

Collaudi e verifiche

Comma 2

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal contratto, il quale puo' prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.


Il collaudo e' effettuato in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Autorita' in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessita', da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori e' effettuata dal presidente dell'Autorita'.


Il collaudo non puo' comunque essere effettuato da chi ha progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi ha partecipato all'aggiudicazione ovvero stipulato il contratto.


Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i 150.000.000 di lire l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da altro dipendente appositamente incaricato.


Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, sempreche' non sia possibile o conveniente procedere al collaudo secondo le modalita' e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna deve procedere ad una verifica della regolarita' e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarita' e' redatta apposita attestazione.


Art. 22

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Comma 1

Controllo interno

Comma 2

La corretta ed economica gestione dei beni e dei servizi acquistati viene verificata a cura del servizio di controllo interno istituito ai sensi del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286, che effettua le valutazioni determinate dal Consiglio in conformita' ai principi stabiliti dal decreto legislativo stesso.


Art. 23

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Comma 1

Adeguamento limiti di somma

Comma 2

I limiti di somma indicati nel precedente articolo 13, comma 1, possono essere aggiornati annualmente, con delibera del Consiglio, tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.


Art. 24

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Comma 1

Norme di rinvio

Comma 2

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto compatibili, alle seguenti norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 190;
legge 3 aprile 1997, n. 94;
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.