Il reclutamento del personale della Banda musicale ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami, indetti, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni, con determinazioni del Comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, al verificarsi delle vacanze organiche nei ruoli e nelle parti del complesso bandistico.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Reclutamento del personale
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore
Comma 2
I candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
Art. 3
#Comma 1
Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad esecutore ed archivista
Comma 2
I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
Art. 4
#Comma 1
Commissione giudicatrice
Comma 2
Per ciascuno dei concorsi di cui agli articoli 2 e 3, e' nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o dell'autorita' da questi delegata, una Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza.
La composizione della sottocommissione di cui al precedente comma 2, lettera e), e' disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8. La composizione delle sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) e' disciplinata dalla determinazione con la quale e' indetto il concorso.
Art. 9
#Comma 1
Valutazione dei titoli e redazione graduatorie finali
Comma 2
I titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella «D» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.
Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della Banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza.
In caso di parita' di punteggio riportato dai candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu' anziano.
In caso di parita' di punteggio complessivo, tra candidati non appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Art. 10
#Comma 1
Nomina del maestro direttore e del maestro vice direttore
Comma 2
La nomina di cui al comma 1 decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
Il maestro direttore e il maestro vice direttore sono computati nell'organico del ruolo speciale.
Con il grado di cui al comma 1, il maestro direttore o il maestro vice direttore sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante il quale prestano servizio nella Banda musicale e frequentano un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.
Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.
Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
Il maestro direttore e il maestro vice direttore, se giudicati idonei ai sensi del comma 6, hanno l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del predetto periodo di prova.
Il maestro direttore o il maestro vice direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili, se gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.
Art. 11
#Comma 1
Nomina degli esecutori e dell'archivista
Comma 2
Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorita' dal medesimo delegata, sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori dei concorsi per esecutori ed archivista i candidati che, nell'ordine delle graduatorie stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. Ai vincitori dei concorsi e' attribuito il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
L'aspirante nominato vincitore del concorso per archivista e' nominato maresciallo ordinario del Corpo della guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della Banda musicale.
La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
Con il grado di cui al comma 1, gli esecutori e l'archivista sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale della durata di novanta giorni. I militari gia' appartenenti alla Banda musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di istruzione.
Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.
Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
L'esecutore o l'archivista riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili. Se gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.
Art. 12
#Comma 1
Inidoneita' tecnica del maestro direttore
Comma 2
Il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente articolo 10, comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado, nonche' ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all'articolo 10, comma 7.
In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Gli accertamenti di cui al citato articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 5.
Art. 13
#Comma 1
Inidoneita' tecnica del maestro vice direttore
Comma 2
Il maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente articolo 10, comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado, nonche' ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all'articolo 10, comma 7.
In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Gli accertamenti di cui al citato articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 6.
Art. 14
#Comma 1
Inidoneita' tecnica degli esecutori
Comma 2
Il maresciallo esecutore, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale.
L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il maresciallo e' collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Gli accertamenti di cui al citato articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 7. In tal caso, il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza e' sostituito da un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare.
Art. 15
#Comma 1
Inidoneita' tecnica dell'archivista
Comma 2
Il maresciallo archivista, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, transita nel ruolo Ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale.
L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il maresciallo e' collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Gli accertamenti di cui al citato articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 8. In tale caso, il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza e' sostituito da un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare.
Art. 16
#Comma 1
Impiego del personale invalido della Banda musicale
Comma 2
Il personale di cui al comma 1 viene ammesso, prima dell'impiego, alla frequenza di un corso di aggiornamento tecnico professionale.
Art. 17
#Comma 1
Decorrenza
Comma 2
Le disposizioni degli articoli da 1 a 11 del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dalla data di indizione del primo concorso, per il reclutamento del personale della Banda musicale, successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per i concorsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.
Art. 18
#Comma 1
Abrogazione
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono abrogati l'articolo 26, comma 2, l'articolo 27, comma 2, l'articolo 28, comma 4, e l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.
Art. 19
#Comma 1
Invarianza degli oneri
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non possono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.