DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 441/1994 - Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

Numero 441 Anno 1994 GU 14.07.1994 Codice 094G0481

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - FUNZIONI

Capo II - O R G A N I

Art. 3

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Comma 1

Comitato amministrativo

Comma 2

Alle sedute del comitato partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto.


Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. In caso di parita' prevale il voto del presidente.


I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.


Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto del Ministro della sanita' assunto di concerto con il Ministro del tesoro.


I provvedimenti sono assunti dal comitato su proposta del direttore dell'Istituto. Sulle materie di cui alle lettere a) e c) del comma 6 e' sentito il comitato tecnico-scientifico.


Il comitato si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta del Ministro o del Sottosegretario di Stato da lui delegato o di almeno la meta' dei componenti.


L'ordine del giorno e le deliberazioni delle riunioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto e va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima.


Art. 4

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Comma 1

Comitato tecnico-scientifico

Comma 2

Il comitato tecnico-scientifico e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica tre anni ed e' presieduto dal direttore dell'Istituto.


Esso e' composto da sei esperti scelti dal Ministro della sanita', sei esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa, un esperto designato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, un esperto designato dai direttori dei dipartimenti centrali dell'Istituto e da un esperto designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero dell'interno e Ministero dell'ambiente.


Le funzioni di segretario sono assolte da un dirigente amministrativo dell'Istituto.


Il presidente del comitato puo' invitare alle riunioni esperti interni dell'Istituto, o esterni, particolarmente competenti nelle materie oggetto di esame.


Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.


Il comitato esercita attivita' di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine ai piani e programmi di attivita' e formula i pareri previsti dal comma 7 dell'art. 3, ivi compreso il parere sulla individuazione delle materie di studio e ricerche per le quali sono bandite le borse di studio.


Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alle sedute. Il comitato, su proposta del presidente, puo' articolare i propri lavori anche per commissioni.


La convocazione del comitato puo' essere richiesta da almeno la meta' dei componenti, indicando l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.


Art. 5

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Comma 1

Direttore dell'Istituto

Comma 2

L'ufficio di direttore dell'Istituto e' conferito, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalita' scientifica, anche esterna all'Istituto, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso.


L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato per una sola volta con l'osservanza della stessa procedura.


Il trattamento economico del direttore dell'Istituto e' determinato con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.


In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di dipartimento centrale dallo stesso delegato o, in assenza di delega, dal piu' anziano in servizio nella funzione di direttore di dipartimento.


Comma 3

Capo III - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ISTITUTO

Art. 6

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Comma 1

Organizzazione dell'Istituto

Comma 2

L'I.S.P.E.S.L. e organizzato in sei dipartimenti centrali, trentacinque dipartimenti periferici che operano territorialmente nelle circoscrizioni di cui alla tabella D del presente regolamento e, con funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti, da tre dipartimenti centrali amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.


Art. 7

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Comma 1

Dipartimenti centrali

Comma 2

I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'attivita' svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unita' funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attivita' svolta di fronte al direttore del dipartimento.


Gli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico.


Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti.


Gli incarichi di direzione del dipartimento e di coordinamento di unita' funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo.


I direttori dei dipartimenti centrali sono nominati, con la procedura di cui al comma 3, di norma, tra il personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta. Con provvedimento motivato puo' essere scelto tra personale avente qualifica inferiore a quello corrispondente al I livello professionale.


I coordinatori delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali sono nominati con la procedura di cui al comma 4, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta.


Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale opera una unita' funzionale amministrativo-contabile cui competono attivita' amministrative di supporto ai compiti di Istituto relative a: amministrazione del personale, protocollo e archivio, contabilita' e contratti. L'unita' funzionale in questione e' retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla IV.


I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'unicita' di indirizzo delle attivita' dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attivita' delle singole unita' funzionali tecnico-scientifiche e sovraintendono alla unita' funzionale amministrativo-contabile, anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti centrali e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.


L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti e' disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unita' funzionali e' disposta dal direttore del dipartimento.


I dipartimenti centrali coordinano i dipartimenti periferici in relazione alle attivita' di questi ultimi che afferiscono alle materie di competenza dei dipartimenti centrali stessi e svolgono in maniera integrata assistenza alle imprese, certificazione e consulenza nelle materie di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.


I dipartimenti centrali e periferici possono altresi' svolgere attivita' didattica, in relazione a collaborazioni con le universita', enti di ricerca ed organismi pubblici e privati. I dipartimenti centrali, per quanto attiene al settore della formazione, informazione e documentazione, collaborano con il dipartimento documentazione e informazione dell'Istituto.


Il dipartimento igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti i rischi di varia natura negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il dipartimento inoltre effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.


Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il dipartimento effettua inoltre esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.


Il dipartimento tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione del rischio in materia di sicurezza e qualita' dei materiali, prodotti, macchine, strutture, impianti, in relazione all'evoluzione tecnologica; effettua esame e formula proposte relative alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario, rilascia certificazione di qualita' dei prodotti, certificazione dei sistemi di sicurezza nei presidi sanitari ed ospedalieri. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.


Il dipartimento insediamenti produttivi e interazione con l'ambiente svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione, analisi dei sistemi ai fini della sicurezza e della compatibilita' ambientale legati ad interazioni tra gli insediamenti produttivi e l'ambiente esterno, ivi compresi l'analisi del progetto e l'esercizio di impianti a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, o comunque connessi a forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.


Il dipartimento omologazione e certificazione svolge compiti di coordinamento delle attivita' di omologazione di prodotti ed impianti previsti dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, con funzioni sia di indirizzo e di organizzazione, sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonche' per una uniforme ed univoca applicazione delle norme vigenti in materia omologativa. Svolge inoltre compiti di omologazione di prodotti ed impianti non direttamente esercitabili dai dipartimenti periferici, di certificazione ai fini della sicurezza dei prodotti, di consulenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivita' di vigilanza sui prodotti ai fini della sicurezza e sulle procedure di certificazione. Effettua inoltre elaborazioni statistiche relative a tutte le attivita' di certificazione ed omologazione. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali.


Il dipartimento documentazione, informazione e formazione costituisce, con il supporto degli altri dipartimenti dell'Istituto, il centro nazionale di informazione e documentazione attinente la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di vita e di lavoro.
Il dipartimento documentazione, informazione e formazione svolge compiti di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto. Il dipartimento svolge inoltre attivita' didattica, formativa, di perfezionamento ed aggiornamento professionale del Servizio sanitario nazionale. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali.


Art. 8

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Comma 1

Dipartimenti periferici

Comma 2

Ciascun dipartimento periferico opera territorialmente nelle circoscrizioni riportate nella tabella D. Ciascuno di essi si articola in tre unita' funzionali tecnico-scientifiche ed in una unita' funzionale amministrativo-contabile.


I dipartimenti siti in capoluogo di regione o che abbiano comunque come sviluppo territoriale il territorio regionale possono svolgere particolari incarichi di rappresentanza dell'Istituto a livello regionale, anche ai fini di un coordinamento funzionale degli altri dipartimenti ricadenti nel territorio della regione, in tutte le attivita' che l'Istituto puo' svolgere.


I dipartimenti sono retti, di norma, da personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta.


I coordinatori delle unita' funzionali dei dipartimenti periferici sono nominati, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta.


Nei dipartimenti periferici di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Napoli la IV unita' funzionale (unita' amministrativo-contabile) e' coordinata, di norma, da un dirigente che svolge altresi' le funzioni di funzionario delegato, mentre nei rimanenti dipartimenti e' coordinata da un funzionario appartenente, di norma, alla IV qualifica funzionale.


Ferma restando la dipendenza diretta dal direttore dell'Istituto, i direttori dei dipartimenti periferici sono coordinati dai dipartimenti centrali nelle attivita' che afferiscono alle materie di rispettiva competenza dei dipartimenti centrali stessi.


I direttori dei dipartimenti periferici sono responsabili dell'attivita' complessiva svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. Recepiscono ed applicano le disposizioni emanate dal direttore dell'Istituto che, per quanto riguarda le disposizioni di carattere tecnico ed organizzativo, sente i dipartimenti centrali interessati. Coordinano e sovraintendono, con compiti di unicita' di indirizzo per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, le attivita' delle unita' organiche tecnico-scientifiche e di quelle amministrative.


Gli incarichi di dirigenza dei dipartimenti periferici sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto.


Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali sono conferiti dal direttore dell'Istituto sentiti i direttori dei dipartimenti interessati.


Ai direttori dei dipartimenti periferici e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle loro dirette dipendenze. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.


I dipartimenti periferici sede di capoluogo di regione esplicano anche funzione di raccordo e di rappresentanza con le strutture decentrate dello Stato, nonche' con tutti gli organi istituzionali regionali.


Art. 9

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Comma 1

Dipartimenti amministrativi centrali e Servizio per la valutazione e controlli di gestione

Comma 2

Gli uffici amministrativi centrali sono composti da tre dipartimenti amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.


I direttori dei servizi amministrativi centrali sono responsabili dell'attivita' svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unita' funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attivita' svolta di fronte al direttore del dipartimento.


Gli incarichi di direzione dei dipartimenti amministrativi centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto a un dirigente generale amministrativo.


Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali dei dipartimenti amministrativi centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti, a un dirigente amministrativo.


Gli incarichi di direzione di dipartimento e di coordinamento di unita' funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo.


I direttori dei dipartimenti amministrativi centrali sono responsabili dell'unicita' di indirizzo delle attivita' dipartimentali per la realizzazione dei programmi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attivita' delle singole unita' funzionali anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti amministrativi centrali e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.


L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti amministrativi e' disposta dal direttore dell'Istituto.
L'assegnazione del personale alle singole unita' funzionali e' disposta dal direttore del dipartimento.


Il dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale svolge compiti di programmazione e di gestione economico-finanziaria inerenti il bilancio, i servizi a terzi, i contratti, le spese in economia e l'ufficio del consegnatario. Svolge inoltre l'attivita' relativa alla gestione tecnica e patrimoniale degli immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto. Cura l'amministrazione del personale, il reclutamento e lo svolgimento delle carriere, il trattamento economico di attivita' nonche' quello di previdenza e quiescenza, l'organizzazione degli uffici centrali e periferici, le relazioni interne, il contenzioso e il supporto all'attivita' degli organi collegiali dell'Istituto. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali amministrative.


Il dipartimento informatico-statistico svolge compiti di studio e progettazione del sistema informatico per l'attivita' di gestione dell'Istituto e delle sue implementazioni. Coordina lo sviluppo dell'attivita' informatica degli uffici dell'Istituto seguendo l'innovazione tecnologica, la progettazione e lo sviluppo del software. Svolge attivita' di elaborazione dati e di statistica. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali amministrative.


Il dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca "Casilina" e "Monteporzio" svolge attivita' amministrativa relativa a convenzioni con istituti pubblici e privati di riconosciuto valore scientifico. Cura i rapporti con organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di interesse. Cura i rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa, nonche' la partecipazione dell'Istituto a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Svolge inoltre compiti di supporto e assistenza al complesso dei laboratori di ricerca delle aree "Casilina" e "Monteporzio". Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali amministrative.


Il servizio per la valutazione e i controlli di gestione ha il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite nonche' l'imparzialita' e il buon andamento delle attivita' istituzionali. Il servizio, cui e' preposto un dirigente amministrativo, opera in posizione di autonomia e risponde al Ministro della sanita' per il tramite del direttore dell'Istituto. Al servizio e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere a tutti i settori operativi dell'Istituto qualsiasi atto o notizia. Il servizio determina, almeno annualmente, tenendo conto altresi' delle indicazioni emanate dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i parametri di riferimento del controllo.


Per quanto non espressamente previsto al comma 12, si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.


Art. 10

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Comma 1

Consiglio interdipartimentale

Comma 2

Il consiglio interdipartimentale e' composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, dai direttori dei dipartimenti centrali e dai dirigenti amministrativi preposti alle direzioni centrali.


Il consiglio interdipartimentale si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta di almeno la meta' dei componenti.


L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute del consiglio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.


Art. 11

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Comma 1

Comitati tecnici

Comma 2

Al fine della partecipazione delle parti sociali, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico al periodico aggiornamento delle proposte di normativa, delle metodiche e delle specifiche tecniche di cui all'art. 3, secondo comma, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con delibera del comitato ammistrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico, sono istituiti comitati tecnici per determinate materie.


I comitati tecnici per la predisposizione di proposte di specifiche tecniche per l'omologazione e la certificazione sono istituiti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le procedure di cui al comma 1.


Art. 12

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Comma 1

Borse di studio

Comma 2

L'I.S.P.E.S.L. e' autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche sprovvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 500 milioni.


Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attivita' dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.


Le borse di studio sono conferite mediante pubblico concorso ed hanno durata annuale; le stesse potranno essere rinnovate per non piu' di un biennio.


Le borse di studio sono assegnate con provvedimento del direttore dell'Istituto.


I requisiti, le modalita' di fruizione e la composizione della commissione esaminatrice saranno disciplinati con il regolamento di cui all'art. 28.


Art. 13

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Comma 1

Coordinamento con gli organismi del Servizio sanitario nazionale

Comma 2

Il Ministro della sanita', con proprio decreto, regolamenta le forme di coordinamento tra l'I.S.P.E.S.L. e gli organismi del Servizio sanitario nazionale nelle materie di rispettiva competenza.


Art. 14

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Comma 1

Attivita' formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del Servizio sanitario nazionale.

Comma 2

La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e' deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto sentito il comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto.


A tal fine nei piani di attivita' dell'Istituto viene previsto annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare nel corso dell'anno, i discenti cui sono rivolti, nonche' la durata dei corsi stessi.


I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati vengono di volta in volta approvati dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa contiene, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti.


Ai docenti ed ai relatori dei corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolti al personale dell'Istituto e del Servizio sanitario nazionale e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nelle misure previste dalla vigente normativa in materia e comunque in misura non superiore a quella fissata per il dirigente generale di livello C dello Stato, nonche' un compenso determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.


Comma 3

Capo IV - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 15

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Comma 1

Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione

Comma 2

L'Istituto gestisce autonomamente le spese nei limiti dei fondi annualmente assegnati in bilancio.


L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.


La gestione finanziaria dell'Istituto, disciplinata per programmi, si svolge in base al bilancio annuale di previsione, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno e adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministero della sanita' entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data della deliberazione.


L'Istituto apre, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilita' speciale ai sensi dell'art. 1280 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. I prelevamenti sono effettuati a cura dell'I.S.P.E.S.L. a favore di un istituto di credito cassiere e strettamente correlati alla effettiva necessita' delle erogazioni a favore dei creditori. A tal fine l'Istituto allega alla richiesta di prelevamento l'elenco riepilogativo dei mandati trasmessi all'istituto cassiere. Per l'attuazione delle suesposte disposizioni l'I.S.P.E.S.L. stipula apposita convenzione di cassa con primario istituto di credito avente sede sociale nel territorio nazionale. La contabilita' speciale e' alimentata con ordinativi diretti emessi dal Ministero della sanita'.


Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto correlativo alle entrate.


E' vietata qualsiasi gestione al di fuori del bilancio.


Il bilancio di previsione e' accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio ed e' corredato altresi' dai dati della consistenza numerica del personale in servizio.


Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttivita' nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.


Le variazioni di bilancio compensative da articolo ad articolo sono deliberate, su proposta del direttore, dal comitato amministrativo e comunicate entro quindici giorni dalla data della deliberazione al Ministero della sanita'. Le variazioni per minori o maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.


Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate nell'esercizio successivo.


Art. 16

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Comma 1

Gestione finanziaria

Comma 2

La gestione finanziaria dell'Istituto e' unica e si attua attraverso il decentramento delle funzioni amministrative nei limiti e con le modalita' stabilite dal direttore dell'Istituto.


Le funzioni amministrative relative alla contabilita' generale dell'Istituto e alla emissione dei mandati di pagamento sono svolte dall'unita' centrale preposta ai servizi amministrativi cui spetta anche il coordinamento tra le amministrazioni delle unita' operative e l'amministrazione centrale.


Il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e sugli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto e' esercitato dall'ufficio centrale di ragioneria ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724 e dall'art. 15, comma 2, della legge 30 luglio 1980, n. 619.


Art. 17

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Comma 1

Attivita' di ricerca finanziata

Comma 2

L'attivita' di ricerca scientifica svolta dall'Istituto e' altresi' finanziata con quota-parte dello stanziamento previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, determinata secondo le indicazioni della commissione per la ricerca sanitaria ai sensi dell'art. 18, distinta per la ricerca corrente e per quella finalizzata e in conto capitale. Detto finanziamento va ad incrementare il fondo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero della sanita' - I.S.P.E.S.L. ed e' ripartito incrementando gli stanziamenti degli articoli di bilancio destinati alla ricerca.


Art. 18

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Comma 1

Gestione della spesa

Comma 2

I dirigenti possono assumere in ciascun esercizio obbligazioni nei limiti delle disponibilita' programmate nell'esercizio, fermo restando che i relativi pagamenti sono contenuti nei limiti delle autorizzazioni di spesa in termini di competenza e di cassa.


Ogni deliberazione per obbligazioni comportanti assunzioni di impegni di spesa esplicita la disponibilita' della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenze che in termini di cassa.


Possono essere autorizzate dall'organo competente, qualora se ne ravvisi la necessita', aperture di credito a favore di funzionari delegati per le spese indicate nell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.


La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.


Il rendiconto della gestione delle spese e' trasmesso al Ministero della sanita' entro il 30 aprile dell'anno successivo per il tramite dell'ufficio centrale di ragioneria.


Comma 3

Capo V - E N T R A T E

Art. 19

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Comma 1

Servizi a pagamento

Comma 2

L'Istituto puo' rendere a pagamento, a richiesta degli interessati, servizi inerenti alle proprie funzioni stabilite all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, secondo le tariffe allegate al presente regolamento (tabelle A, B e C).


Annualmente le tariffe sono aggiornate almeno secondo l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente con provvedimento del comitato tecnico-scientifico approvato dal Ministro della sanita'. I proventi derivanti dai menzionati servizi e prestazioni sono imputati negli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Istituto, con provvedimento del Ministro del tesoro, ed utilizzati a scopi istituzionali.


Le tariffe per le prestazioni effettuate dall'Istituto sono corrisposte, previo pagamento anticipato, mediante versamento su conti correnti postali intestati all'I.S.P.E.S.L. e vincolati al Ministero del tesoro. L'Istituto provvede all'accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore della tesoreria provinciale dello Stato di Roma con imputazione ai rispettivi capitoli di competenza del bilancio dello Stato, entrate capo XXXI, amministrato dall'I.S.P.E.S.L. Per le prestazioni che per motivi particolari e non prevedibili necessitino di integrazione dei relativi contributi, si provvede ai necessari conguagli con le modalita' suaccennate. Per i servizi pagati ma non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo a conguaglio di tariffa.


Comma 3

Capo VI - GESTIONE CONTRATTUALE

Art. 20

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Comma 1

C o n t r a t t i

Comma 2

L'Istituto, per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, provvede in piena autonomia direttamente all'acquisto dei beni, dei servizi e di tutto cio' che occorre per le attivita' gestionali e per il funzionamento dei dipartimenti centrali, dei dipartimenti periferici e dei servizi amministrativi.


L'attivita' contrattuale dell'Istituto e' soggetta al parere del Consiglio di Stato che si esprime sui progetti di contratto di importo superiore a seicento milioni. Per i progetti di contratto da cui derivano entrate il limite di cui al comma precedente e' ridotto alla meta'. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonche' sugli atti relativi ad inapplicabilita' di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini ovvero vi corrisponda una penalita' eccedente lire venti milioni.


Fermo restando quanto precede, l'Istituto provvede altresi' direttamente alla vendita dei beni non piu' utilizzabili o dichiarati obsoleti da apposita commissione nominata dal direttore.


L'acquisto di beni e servizi e' disposto dai dirigenti secondo le attribuzioni e i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia e nel rispetto delle direttive CE e dei regolamenti amministrativi in materia.


In particolare il direttore dell'Istituto esercita, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio.


I dirigenti esercitano autonomi poteri di spesa, per quanto di competenza, entro i limiti di valore delle spese che possono impegnare definiti dal direttore dell'Istituto, nonche' i poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal direttore dell'Istituto e dai dirigenti generali.


Art. 21

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Comma 1

Contratti di ricerca e contributi

Comma 2

L'Istituto ha facolta' di concedere finanziamenti a enti o studiosi per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca o contributi di ricerca.


L'Istituto puo' inoltre concedere, con le modalita' indicate dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contributi volti a concorrere alle spese inerenti ad iniziative di ricerca scientifica che richiedano l'espletamento di missioni di studio in Italia o all'estero, ovvero la partecipazione a congressi scientifici e seminari, l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali e la stampa dagli atti relativi, la redazione e pubblicazione di opere o di periodici scientifici o similari necessita'.


I contratti di ricerca sono stipulati con enti privati o societa' e sono conformi a schemi tipo approvati dal comitato amministrativo, previo parere del comitato tecnico-scientifico.


I finanziamenti accordati alle universita', agli enti pubblici di ricerca o ad altri enti pubblici assumono la forma di contributi modali. Tali contributi sono versati anticipatamente a dette universita' od enti, i quali sono tenuti a gestirli secondo le rispettive norme di funzionamento, fatto salvo l'obbligo di presentare un analitico rendiconto delle spese effettuate. La documentazione di spesa e' tenuta, presso i soggetti fruitori dei contributi, a disposizione dell'Istituto per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di inoltro del rendiconto.


Quando i contributi sono concessi a soggetti privati, costoro devono presentare documentati rendiconti delle spese sostenute e presentare una relazione scientifica circa l'attivita' svolta, relazione da esaminarsi dall'Istituto per le valutazioni di competenza.


L'Istituto ha la facolta' di revocare la concessione dei contributi ogni volta che essi non ricevano con la dovuta tempestivita' una destinazione conforme a quella stabilita nell'atto di concessione.


L'Istituto ha la facolta' di non concedere ulteriori contributi a coloro che, in occasione della fruizione di precedenti contributi, non abbiano proceduto ad una tempestiva e completa produzione della richiesta documentazione sulla loro utilizzazione.


Art. 22

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Comma 1

Servizi e spese in economia

Comma 2

Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia inerenti alle funzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di centocinquanta milioni.


Il direttore dell'Istituto, i dirigenti e i funzionari delegati possono disporre spese entro il limite massimo rispettivamente di centocinquanta, cinquanta e dieci milioni.


Le spese aventi carattere ordinatorio, fisso e continuativo sono deliberate sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale.


Per la fornitura di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, macchine e arredi per ufficio e tutto cio' che puo' occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei dipartimenti, servizi e divisioni tecnici ed amministrativi e' sentita, sulla indispensabilita' della spesa e la congruita' del prezzo, una commissione nominata dal direttore dell'Istituto all'inizio di ogni biennio e composta da tre membri di cui due dirigenti di ricerca e un dirigente amministrativo. Svolge funzioni di presidente il dirigente piu' anziano.


Le provviste in economia di presumibile importo superiore a lire sette milioni e duecentomila sono giustificate mediante adeguata relazione redatta dal dipartimento, servizio o divisione richiedente.


Le provviste di cui al comma 6 sono fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilita' e di idoneita' tecnica, salvo che la specialita' della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.


I preventivi contengono le condizioni di esecuzione dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'assunzione dell'obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'ordinazione dei servizi e' effettuata mediante lettera o altro atto del committente.


L'ordine impegna il fornitore il quale non puo' in nessun caso e per nessuna ragione variare i termini di consegna, ne' i prezzi stabiliti, ne' la qualita' e quantita' della merce.


In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento si applicano le penali stabilite nella lettera o atto di fornitura accettata per iscritto da parte dell'assuntore. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facolta' di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.


I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente articolo sono soggetti a collaudo finale. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati designati dal competente dirigente, ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera lire 10.000.000 e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato designato dal dirigente competente. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.


Art. 23

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Comma 1

Forma dei contratti

Comma 2

I contratti sono stipulati in conformita' alle disposizioni di legge secondo le procedure previste dal presente regolamento. Gli ordinativi di fornitura sono emessi secondo gli usi del commercio.


Le forme di scelta del contraente sono quelle previste dalle direttive CE in materia ritualmente recepite dallo Stato italiano.


Ogni atto, contratto o ordinativo costituente obbligazione per l'Istituto e' disposto dal direttore dell'Istituto e da dirigenti secondo le attribuzioni e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.


Comma 3

Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

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Comma 1

Organi collegiali

Comma 2

Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente regolamento restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite gli organi previsti dal previgente ordinamento.


La nomina dei componenti dei suddetti organi collegiali interviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 25

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Comma 1

Rinvio alle norme di contabilita' pubblica

Comma 2

Alle materie non disciplinate espressamente dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di contabilita' pubblica.


Art. 26

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Comma 1

Rapporti contrattuali in corso

Comma 2

I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o della indizione delle gare.


Art. 27

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Comma 1

(L'articolo 27 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).


Art. 28

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Comma 1

Regolamenti interni

Comma 2

Fino all'emanazione dei regolamenti di cui sopra permane in vigore l'attuale regolamento dei servizi di cui al decreto del Ministro della sanita' 24 giugno 1991, n. 322.


Alla rideterminazione della pianta organica dell'Istituto si provvede entro i limiti di un contingente da determinare d'intesa con il Ministero del tesoro, sulla base del decreto del Ministro della sanita' 21 novembre 1991, registrato dalla Corte dei conti il 28 febbraio 1992, registro n. 4, foglio n. 53, adottato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, con appositi regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 72, comma 1, del medesimo decreto legislativo.


Art. 29

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Comma 1

Criteri per la valutazione dei costi e per la verifica dei rendimenti dei servizi

Comma 2

Al fine di consentire la valutazione dei costi di gestione delle attivita' tecnico-scientifiche l'Istituto si dota di sistemi di rilevazione analitica che consentano di determinare, per ogni servizio e attivita' istituzionale, il costo per prestazione e, per le attivita' di ricerca, il costo per progetto, comprensivo di ogni fattore calcolato al lordo.


A tale scopo e per il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato sono individuati criteri di attribuzione dei costi direttamente o indirettamente pertinenti all'operativita' specifica dei progetti e delle spese generali e delle quote di ammortamento aventi diretta attinenza con le finalita' pubblicistiche perseguite dall'Istituto.


Detti criteri generali sono adottati, con atto del comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.


Art. 30

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Comma 1

Servizi per il personale

Comma 2

Ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, sono istituiti presso l'Istituto un servizio di trasporto per il personale tra la direzione ed i laboratori dei centri di Monteporzio Catone e di via Casilina, una mensa di servizio per i dipendenti, nonche' un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di eta' rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.


L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati, ovvero quanto in alternativa previsto, e' deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto in relazione alle disponibilita' di bilancio.


La gestione del servizio di trasporto e della mensa e' affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa aventi il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.


In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre al buono pasto.


Art. 31

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Comma 1

Commissione di verifica della programmazione scientifica

Comma 2

Il Ministro della sanita' nomina una commissione per la verifica dell'attuazione della programmazione scientifica dell'Istituto.


La commissione, che ha carattere consultivo e durata triennale non rinnovabile, esprime valutazioni, indicazioni e proposte. E' composta: dal Ministro che la presiede o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato delegato; da tre membri scelti dal Ministro; da tre membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le designazioni riguardano personalita' scientifiche in grado di apprezzare l'attivita' svolta a questo proposito dall'Istituto.


Art. 32

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Comma 1

Disposizioni normative dell'I.S.P.E.S.L.

Comma 2