E' consentito il prelevamento presso la salina di Volterra del sale raffinato destinato alle industrie della salagione delle pelli, della raffinazione degli oli, della fabbricazione dei saponi, della pastorizia e della salagione dei pesci.
I prezzi stabiliti rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383; 28 agosto 1960, n. 1046, sono aumentati di lire 450 al quintale quando trattasi di sale raffinato prelevato presso la salina di Volterra.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1