DECRETO-LEGGE

D.L. 610/1964 - DECRETO-LEGGE 30 luglio 1964, n. 610

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1964, n. 610

Numero 610 Anno 1964 GU 30.07.1964 Codice 064U0610

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1 novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;
Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica al regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;
Vista la legge 1 luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, numero 584, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 30 giugno 1962, n. 991, concernente la misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala;
Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 29 febbraio 1964, n. 125, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Visto il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, convertito, con modificazione, nella legge 24 giugno 1964, numero 418, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli alcoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 60.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°, 36 del termometro centesimale.
Nella stessa misura sono stabilite l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di 1ª categoria.

Art. 2

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Comma 1


Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, la imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:
1) per gli spiriti di 1ª categoria, per ogni ettanidro L. 20.000;
2) per gli spiriti di 2ª categoria, compreso lo spirito di vino, per ogni ettanidro L. 19.500.
Sullo spirito di 1ª categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è dovuto anche il vigente diritto erariale.
Le nuove misure d'imposta stabilite col presente articolo sono dovute anche sugli spiriti esistenti e non ancora trasformati in aceto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli acetifici soggetti a vigilanza finanziaria, o viaggianti con destinazione a detti acetifici, previa detrazione della imposta eventualmente già pagata nella misura precedentemente in vigore.

Art. 3

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Comma 1


L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione dell'aliquota, di cui al precedente art. 1, si applica sui prodotti (acquaviti, spiriti e prodotti con essi fabbricati) gravati d'imposta esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini e depositi fiduciari dei fabbricanti, dei rettificatori, dei commercianti o in qualsiasi altro locale soggetto alla vigilanza finanziaria o comunque viaggianti in cauzione, nonchè sui prodotti di provenienza estera, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o in altri magazzini o depositi fiduciari di qualsiasi specie
((.))
((L'aumento dei tributi di cui al precedente articolo 1 si applica anche agli spiriti, alle acqueviti, ai liquori, agli estratti alcoolici, alle profumerie alcooliche, nonchè ai marsala, ai vermut ed agli altri vini aromatizzati ed alle specialità medicinali, liberi da imposta, da chiunque e comunque detenuti, anche se viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 200 litri idrati.
Per i marsala, i vermut e gli altri vini aromatizzati e le specialità medicinali la misura del contenuto alcoolico da assoggettare all'aumento dell'imposta è determinata, in via forfettaria, in litri anidri due di alcole per ettolitro di prodotto finito.
I possessori dei prodotti liberi da imposta indicati nel presente articolo dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi venti giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando della Guardia di finanza))
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Art. 4

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Comma 1


La maggiore imposta dovuta in base agli articoli 2 e 3 del presente decreto deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro 20 giorni dalla notificazione della liquidazione.
Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 5

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Comma 1


Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 3 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che siasi tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi dieci giorni previsti nel citato art. 3.

Art. 6

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì
((29 luglio 1964))

Comma 4

SEGNI

Comma 5

MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 185. - VILLA