Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
((I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 dicembre 1976 sono prorogati fino al 30 giugno 1977 e, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo articolo 2.
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
Sino alla predetta data del 30 giugno 1977 continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349, nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani))
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Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
Sino alla predetta data del 30 giugno 1977 continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349, nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani))
Art. 2
#Comma 1
La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1977.
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1977, n. 928, ha disposto (con l'art. 3) che " La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, già prorogata con l'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 28, è ulteriormente prorogata fino alla data del 31 dicembre 1978".
Art. 3
#Comma 1
Per la durata della proroga di cui al precedente art. 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'art. 1-quater della legge 31 luglio 1975, n. 363.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - BONIFACIO - DONAT-CATTIN - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 38
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 38