Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
Si applica l'articolo 13, comma 6
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Per l'attuazione del presente comma
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla lettera d-bis);
f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»;
«Art. 5-bis (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici). - 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico «Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici». Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.
2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.
3 . In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonchè le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.
4 . Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse,
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
"10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attività di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.";
1) al quarto periodo, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative".
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
«complessivi».
«8-septies. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni
a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;
b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali».
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
«3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.
Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonchè delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
«2-bis. Il CITE
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio