DECRETO-LEGGE

D.L. 108/2026 - DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 108

DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 108

Numero 108 Anno 2026 GU 26.06.2026 Codice 26G00133

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio, del 12 giugno 2025, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 20;
Vista la legge 31 agosto 2022, n. 140, recante «Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchè ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport»;
Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica»;
Considerata, l'eccezionale rilevanza della manifestazione sportiva costituta dal Campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e la necessità di assicurare, in tempi compatibili con le scadenze imposte dalla UEFA, la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al relativo svolgimento, considerate di interesse strategico nazionale;
Considerata la rilevanza internazionale della trentottesima edizione della «Americàs Cup- Napoli 2027», iniziata con l'avvio della prima regata di avvicinamento, tenutasi a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026, che richiede l'adozione di ulteriori misure urgenti volte a garantire l'efficace organizzazione e il pieno svolgimento dell'evento e l'assolvimento delle obbligazioni contrattualmente assunte con gli organismi sportivi internazionali di riferimento;
Rilevata la necessità e l'urgenza di supportare lo svolgimento della XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla realizzazione delle grandi manifestazioni sopra individuate e, in particolare, di svolgere le attività e le azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti e a garantirne lo svolgimento;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di supportare e garantire il pieno e corretto funzionamento degli organismi sportivi e degli altri enti che ne vigilano l'operato, con particolare riferimento al sostegno al movimento calcistico professionistico femminile, alla semplificazione degli strumenti ordinamentali a supporto degli organismi di governo e rappresentanza delle discipline sportive, in ragione della relativa dimensione sociale e non lucrativa, nonchè di assicurare, anche sotto il profilo delle risorse economiche, la piena attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno alla pratica sportiva, alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici e alla genitorialità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare modificazioni all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che istituisce e disciplina la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, anche al fine di allineare la copertura economica all'anno 2026, in considerazione dell'imminente adozione delle relative delibere, nonchè di dettare disposizioni necessarie ad assicurare il migliore funzionamento e l'organizzazione della medesima Commissione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare l'immediato riordino della disciplina relativa all'Unione italiana tiro a segno, al fine di chiarire e separare la disciplina organizzativa e amministrativa delle funzioni pubblicistiche e di quelle più propriamente riferite all'attività sportiva, con diversi profili di responsabilità e garantendo comunque l'autonomia del movimento sportivo;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dettare disposizioni volte a garantire e assicurare il concorso del Servizio nazionale di protezione civile per l'organizzazione e la gestione di eventi eccezionali e di particolare rilievo e partecipazione, quali le celebrazioni dell'Anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, nonchè la visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma il 4 luglio 2026;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dettare disposizioni volte a garantire l'ordinato rilascio della carta di identità elettronica, assicurando nelle more, senza soluzione di continuità, l'efficacia del documento di identità per l'acceso ai servizi pubblici e privati erogati ai cittadini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per lo sport e i giovani, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

#

Comma 1



Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032»

Comma 2

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «privati promotori» sono sostituite dalle seguenti: «proponenti» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
2) al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» è soppressa e le parole: «sub-commissario il sindaco del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati»;
3) al diciassettesimo periodo le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di»;
4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario può avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e omnicomprensività di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la società concedente, può essere altresì autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di quest'ultime, ivi inclusi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operatività della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui può avvalersi il Commissario straordinario.».
2. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di quell'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

#

Comma 1

Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

Comma 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione, nel territorio del comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere b) o c) del medesimo articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede con propria ordinanza, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1, nonchè alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalità di attuazione, delle modalità di monitoraggio delle opere e delle modalità di revoca del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere. L'ordinanza di cui al primo periodo è trasmessa dal Commissario straordinario al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 e il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 determina la revoca del finanziamento e il corrispondente aumento delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse già trasferite sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato.

Art. 3

#

Comma 1



Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della «Americàs Cup- Napoli 2027»

Comma 2

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono aggiunti infine i seguenti commi:
«6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della «Americàs Cup-Napoli 2027», sono rilasciate a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
6-quater. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della «Americàs Cup-Napoli 2027», è autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
6-quinquies. La disposizione di cui all' articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della «Americàs Cup-Napoli 2027». Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».
2. All'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-novies:
1) le parole: «nel 2026», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) dopo le parole «a condizione che tali attività» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle quali è tenuta un'apposita contabilità separata,»;
b) al comma 4-decies:
1) al secondo periodo, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e dopo le parole: «negli anni 2026 e 2027» sono inserite le seguenti: «dai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonchè»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,» e le parole: «dall'articolo 24-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24-bis e 24-ter».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4

#

Comma 1



Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027»

Comma 2

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell'evento, fino alla conclusione delle relative attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 da parte del soggetto organizzatore e delle squadre partecipanti all'evento.
2. Le esigenze connesse all'evento costituiscono ragione oggettiva, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che giustifica l'apposizione del termine, la sua durata, le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dai soggetti di cui al comma 1, anche in deroga ai limiti di durata complessiva di cui al medesimo articolo 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all'articolo 21 e ai limiti quantitativi di cui agli articoli 23 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. Il medesimo regime si applica alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'evento.
3. La durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non può eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1. Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a sei. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma si applicano le conseguenze previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
4. Per i lavoratori sportivi ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, impiegati dai soggetti di cui al comma 1, resta ferma la disciplina del medesimo decreto, ivi compreso il regime del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 26, ove più favorevole. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano al restante personale.
5. La cessazione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 per scadenza del termine connesso all'evento non costituisce licenziamento e non è soggetta alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nè a quelle in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
6. Ai soli fini del computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del comma 2 per le esigenze dell'evento, per la parte eccedente le esclusioni già previste dall'articolo 4 della medesima legge. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva eventualmente già maturate.
7. Ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze relative all'evento, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 in materia di aiuti de minimis. Con il decreto di cui al comma 9, sono individuati la misura e le modalità di applicazione dell'esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del presente comma. L'esonero non è cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e decade in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027.
8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, applicabili ai lavoratori distaccati.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, nonchè le modalità di fruizione e di monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 7.
10. Agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonchè quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al primo periodo è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.

Art. 5

#

Comma 2

1. All'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non già appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento può avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.»;
b) al comma 11, lettera a), le parole: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali;» sono sostituite dalle seguenti: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota è direttamente corrisposta alla Commissione dalla società Sport e salute S.p.A.;»;
c) al comma 12 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

Art. 6

#

Comma 2

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco calcio», sono soppresse;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «alla Federazione italiana giuoco calcio» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile».

Art. 7

#

Comma 1

Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva

Comma 2

1. L'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:
«270. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271. ».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 225 e 226 sono abrogati.

Art. 8

#

Comma 1

Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno

Comma 2

1. Al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarietà soggettiva dell'ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, il presente articolo disciplina gli elementi essenziali dell'organizzazione, delle competenze, della gestione e dei controlli dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, disciplina il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente in conformità alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) separazione delle funzioni, delle responsabilità, della gestione, della contabilità tra l'attività istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attività sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti;
b) previsione dell'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attività sportive, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale, la cui gestione è conforme ai principi contabili generali adottati dall'Unione italiana tiro a segno di efficacia, efficienza ed economicità, della quale utilizza il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'equilibrio economico e dell'obbligo del pareggio finanziario, tenendo conto anche dei contributi destinati all'attività olimpica e di alto livello. Nell'esercizio delle attività sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato;
c) individuazione dei seguenti soggetti:
1) l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa;
2) l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b);
3) le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno;
4) gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento delle attività addestrative e certificative previste dalla legge;
5) gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;
d) previsione del consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'Unione italiana tiro a segno, che dura in carica quattro anni e, comunque, sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, composto da:
1) il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità;
2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;
3) un rappresentante designato dagli Ispettori UITS tra gli Ispettori nazionali delle sezioni del tiro a segno nazionale, con le procedure previste dallo statuto;
4) due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalità addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto;
e) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, che esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva, nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, dei quali:
1) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
2) un revisore effettivo e un revisore supplente designati dall'Autorità politica delegata in materia di sport;
3) un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
f) previsione di un comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale, il cui presidente è designato dal consiglio generale, articolato in due sezioni con competenze per le attività di:
1) controllo sulla attività di verifica da parte di soggetti autorizzati dalla legge delle infrastrutture, impianti, campi di tiro e rilascio delle agibilità, composta da tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale, tutti di comprovata esperienza professionale in balistica e nelle attività sportive dell'Unione italiana tiro a segno;
2) gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, composta da esperti iscritti nel Registro dei revisori legali, dei quali:
2.1) un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;
2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;
2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale;
g) previsione di un organo assembleare di livello nazionale composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e società sportiva dilettantistica affiliata e dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e che ogni quadriennio olimpico elegge i membri del consiglio sportivo secondo quanto previsto dai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano;
h) previsione, nell'ambito dell'Istituzione sportiva di cui alla lettera b), del consiglio sportivo, quale organo di indirizzo della politica sportiva, le cui ipotesi di decadenza sono disciplinate conformemente a quanto previsto dai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da:
1) un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico;
2) due rappresentanti degli atleti, assicurando la parità di genere;
3) un rappresentante dei tecnici;
4) sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, assicurando la parità di genere;
i) previsione che la decadenza, per qualsiasi causa, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale non si estende al consiglio sportivo e viceversa;
l) requisiti, compiti e funzioni dell'Ispettore UITS di cui al comma 5, preposto alla organizzazione e gestione delle operazioni di addestramento;
m) definizione delle modalità di svolgimento delle attività addestrative, del rilascio delle certificazioni previste dalla legge e delle competenze dell'Unione italiana tiro a segno in materia di costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle relative delegazioni territoriali;
n) attribuzione all'Unione italiana tiro a segno dei compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi sportivi affiliati, ferma restando l'attività di indirizzo in materia sportiva, esercitata dal consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate;
o) previsione di un fondo interno destinato alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno;
p) definizione delle modalità di gestione e di utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dei beni demaniali in uso, in conformità a quanto previsto al comma 3;
q) disciplina della costituzione, dell'organizzazione, dei compiti e delle modalità di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonchè degli organi di giustizia sportiva, secondo i principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva;
r) definizione delle categorie di iscritti, tesserati, affiliati, requisiti e modalità di iscrizione e affiliazione, norme comportamentali, riconoscimenti, infrazioni e sanzioni disciplinari, nonchè modalità di riconoscimento delle sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, secondo i principi generali stabiliti dal consiglio generale e dall'Istituzione sportiva;
s) definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale;
t) modalità di adozione dei regolamenti interni attuativi.
2. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attività dell'Unione italiana tiro a segno. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di quattro anni, rinnovabile per non più di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
3. I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge.
4. L'Unione italiana tiro a segno, sulla base di direttive tecniche adottate previo parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonchè al rilascio delle agibilità, compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Può altresì affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi. L'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività d'istituto, nonchè alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime.
5. Presso ciascuna sede della sezione del tiro a segno nazionale opera un ispettore UITS, nominato dalle medesime all'esito di una procedura comparativa di verifica dei requisiti, salvo che l'Ente o l'Organismo in ragione del numero degli iscritti e delle conseguenti esigenze di controllo non chieda la nomina di più ispettori.
L'Ispettore UITS svolge la propria attività in maniera autonoma, esclusiva e continuativa e non può essere nominato in più di una sezione del tiro a segno nazionale. La violazione del divieto di cui al primo e al secondo periodo comporta la sospensione dell'autorizzazione UITS all'esercizio delle attività. L'Ispettore UITS deve essere presente a tutte le operazioni di addestramento e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le attività finalizzate al rilascio delle abilitazioni e non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non sia espressamente autorizzato dalla UITS per i motivi previsti dallo statuto. L'Ispettore deve superare annualmente uno specifico corso di addestramento organizzato dalla UITS. All'Ispettore UITS spetta un compenso fino a un massimo di 36.000 euro annui al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali.
All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse appositamente previste dai bilanci delle sezioni del tiro a segno nazionale.
6. L'Unione italiana tiro a segno riconosce come soggetti federati gli enti o organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attività addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa, nei termini stabiliti dallo statuto. Gli enti o organismi federati, ai fini dell'esercizio dell'attività di addestramento all'uso delle armi e del rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, devono possedere requisiti di affidabilità organizzativa, idoneità tecnica, professionalità, continuità operativa e sicurezza, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni, nonchè i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo. In ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può essere riconosciuta una sola sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.
7. Le sezioni di tiro a segno nazionale hanno natura giuridica di diritto privato, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Sono iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In particolare, le sezioni di tiro a segno nazionale:
a) provvedono all'addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonchè l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione;
c) svolgono attività promozionale e di divulgazione del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.
8. Nelle sezioni di tiro a segno nazionale che partecipano anche all'attività sportiva dell'Unione italiana tiro a segno, il voto interno ai fini della rappresentanza assembleare sportiva è espresso dal presidente dell'organismo sportivo cui è affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale, nonchè dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici, eletti o individuati secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.
9. Possono affiliarsi, ai fini sportivi, all'Unione italiana tiro a segno, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli organismi sportivi che abbiano la disponibilità di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzino uno in base a titolo legittimo, purchè costituiti con atto costitutivo e statuto conformi allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente. Gli organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'Unione italiana tiro a segno e, ove non siano anche riconosciuti quali sezioni di tiro a segno nazionale o enti o organismi federati, non possono svolgere le attività addestrative o certificative riservate dalla legge.
10. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975.
11. Le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale sono costituite da:
a) il 75 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;
b) proventi dell'attività sportiva e ludico-amatoriale;
c) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonchè donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno;
d) corrispettivi per l'attività didattica, per i servizi resi, nonchè per l'eventuale attività di promozione pubblicitaria;
e) ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione.
12. L'Unione italiana tiro a segno adotta un sistema contabile unitario, articolato in due ambiti gestionali distinti, rispettivamente riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con separata evidenza delle entrate, delle spese, dei costi, dei ricavi e dei risultati di gestione. L'Unione italiana tiro a segno redige distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, rispettivamente, riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono così costituite:
a) per l'area istituzionale dell'ente, da:
1) la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) le quote federative;
3) i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro e degli Ispettori UITS;
4) i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza;
5) eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
6) donazioni, liberalità, lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attività rese, entrate eventuali e diverse, nonchè rendite patrimoniali;
7) il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;
b) per l'Istituzione sportiva, da:
1) le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attività sportiva;
2) i contributi della società Sport e salute S.p.A. nonchè eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;
3) i proventi dei corsi di formazione sportiva.
13. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Unione italiana tiro a segno, la tenuta delle scritture e la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilità, ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
14. Al presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno è attribuita, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, un'indennità di carica determinata nel provvedimento di nomina. Ai componenti degli organi dell'ente non è attribuita l'indennità di carica e può essere attribuito un gettone di presenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Tutte le cariche degli organi dell'Istituzione sportiva sia centrali che periferiche sono svolte a titolo gratuito.
15. I beni mobili e immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive restano nella disponibilità dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che ciò comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilità autonoma incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno.
17. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) è finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.»;
b) all'articolo 250:
1) al comma 2, le parole: «è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «è affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale»;
2) al comma 3, le parole: «sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro»;
c) all'articolo 251:
1) al comma 2, dopo le parole: «presso le forze armate dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e i Corpi armati dello Stato»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono quattro giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.»;
3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 25.».
18. All'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» sono sostituite dalle seguenti: «, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e nella legislazione vigente»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I requisiti di capacità tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti.»;
c) al terzo comma, le parole: «I presidenti delle sezioni di tiro a segno» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno»;
d) il quinto comma è sostituito dal seguente: «I presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno sono responsabili, per i profili di competenza, dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge»;
e) dopo il settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «L'Ispettore UITS è formato a livello centrale dall'Unione italiana tiro a segno ed è nominato dal soggetto affidatario della gestione della sezione di tiro a segno nazionale tra gli iscritti in apposito elenco tenuto dall'Unione italiana tiro a segno, secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti attuativi. L'Ispettore UITS deve essere in possesso di adeguata formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza, uso delle armi, tenuta dei registri, tracciabilità delle attività e adempimenti di pubblica sicurezza ed è soggetto a periodico aggiornamento. Restano ferme le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e le competenze previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza pubblica, armi e munizioni.».
19. All'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al primo comma, le parole: «Il Capo della Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia».
20. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, le parole: «Ai soli fini della difesa personale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale».
21. Il Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, di cui al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2026, è prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede:
a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno per la successiva approvazione ai sensi del comma 1;
b) entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità.
22. Entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno e del regolamento di amministrazione e contabilità.
23. Il presidente nazionale, una volta nominato, provvede alle attività relative alla costituzione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto.
24. Fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.
25. Se, nelle more del riordino, sono indette o espletate le elezioni per il rinnovo degli organi sportivi, l'elezione del presidente riguarda il presidente dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), e acquista efficacia dopo il completamento degli adempimenti previsti dal comma 23 da parte del Commissario straordinario di cui al comma 21 e, comunque, entro il 31 dicembre 2026.
26. Fermo quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

#

Comma 1

Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari

Comma 2

1. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 10

#

Comma 1

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto il concorso del Servizio nazionale della protezione civile

Comma 2

1. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonchè individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.
2. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma per il 4 luglio 2026, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento del medesimo evento, nonchè individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del predetto evento.
3. Al fine di garantire la massima efficienza, efficacia e tempestività nonchè la gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e può individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. Ai fini della funzionale organizzazione e del regolare svolgimento degli eventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile opera anche in raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 140.
4. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonchè, previa intesa con il Ministero dell'interno, mediante atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 3, sono fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo di euro 2.500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Alla legge 31 agosto 2022, n. 140, dopo l'articolo 4 è introdotto il seguente:
«Art. 4-bis (Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione). - 1. Al fine di assicurare una gestione più efficace di presidio e prevenzione del territorio, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa sul contrasto all'abusivismo in ragione dei flussi straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Comune di Assisi è autorizzato ad assumere, nel limite di 365.000 euro per l'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unità di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 365.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11

#

Comma 1

Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica

Comma 2

1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonchè nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.
La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.
3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.
4. Il documento d'identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.
5. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per
realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.
6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
7. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

Crosetto, Ministro della difesa

Piantedosi, Ministro dell'interno
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Nordio