Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032»
Comma 2
1) al primo periodo, le parole: «privati promotori» sono sostituite dalle seguenti: «proponenti» e, dopo il primo periodo,
1-ter) al nono periodo, dopo le parole: "della società Sport e salute S.p.A." sono inserite le seguenti: "e dell'attività di vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"))
2) al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» è soppressa e le parole: «sub-commissario il sindaco del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati»;
3) al diciassettesimo periodo
4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario può avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e
"4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio 'UEFA EURO 2032' nonchè di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione è trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorità nazionale anticorruzione"))
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della «Americàs Cup- Napoli 2027»
Comma 2
«6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della «Americàs Cup-Napoli 2027»
Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
6-quater. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione
6-quinquies. La disposizione di cui all' articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della «Americàs Cup-Napoli 2027». Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».
1) le parole: «nel 2026», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) dopo le parole
1) al secondo periodo, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e dopo le parole: «negli anni 2026 e 2027» sono inserite le seguenti: «dai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonchè»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,» e le parole: «dall'articolo 24-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24-bis e 24-ter».
Art. 4
#Comma 1
Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027»
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
0a)
"i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport nonchè alla federazione sportiva interessata";))
0b)
0c)
1) il quindicesimo periodo è sostituito dai seguenti: "In sede di prima applicazione, le due unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro";
2) al sedicesimo periodo, le parole: "di tale incarico" sono sostituite dalle seguenti: "degli incarichi di cui al quindicesimo periodo";
3) dopo il sedicesimo periodo è inserito il seguente: "La Commissione può altresì avvalersi, previo accordo con le società concedenti, di dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto"))
Dall'attuazione
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
b) al comma 2, secondo periodo, le parole:
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
«270. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
1) l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa;
2) l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b);
3) le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno;
4) gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento
5) gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;
1) il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità;
2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;
4) due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalità addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto;
1) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore
2) un revisore effettivo e un revisore supplente designati dall'Autorità politica delegata in materia di sport;
3) un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
1) controllo sulla attività di verifica
2) gestione amministrativa, contabile e
2.1) un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;
2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;
2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale;
1) un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico;
2) due rappresentanti degli atleti, assicurando la parità di genere;
3) un rappresentante dei tecnici;
4) sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, assicurando
1) la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) le quote federative;
3) i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro
4) i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza;
5) eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
6) donazioni, liberalità, lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attività rese, entrate eventuali e diverse, nonchè rendite patrimoniali;
7) il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;
1) le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attività sportiva;
2) i contributi della società Sport e salute S.p.A. nonchè eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;
3) i proventi dei corsi di formazione sportiva.
«3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e)
1) al comma 2, le parole: «è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «è affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale»;
2) al comma 3, le parole: «sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro»;
1) al comma 2, dopo le parole: «presso le
2) dopo il
«2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono
3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 25.».
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
"Art. 30-bis (Organizzazione sportiva della Difesa). - 1. Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attività sportive della Difesa nonchè le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle già consolidate e favorendone la più ampia diffusione;
b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attività sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;
d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attività sportive della Difesa;
e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attività del Consiglio internazionale dello sport militare;
f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalità nonchè attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;
g) coordina le attività di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalità di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonchè i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa".))
Art. 8-ter
#Comma 1
Comma 2
"Art. 547-bis (Attività sportiva dilettantistica). - 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"))
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
«Art. 4-bis (Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione). - 1. Al fine di assicurare una gestione più efficace
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.
realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Crosetto, Ministro della difesa
Piantedosi, Ministro dell'interno
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio