1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante dirigenza pubblica di livello non generale, per l'anno scolastico 2025/2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, e' incrementato, nell'anno 2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2026, quanto a 5,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 1,2 milioni, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2.
All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole: «, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle» e le parole: «, a favore dell'INDIRE,» sono soppresse;
b)
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici regionali.»
4.
Al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028, e' autorizzata la spesa di euro 381.180 nell'anno 2026, euro 691.180 nell'anno 2027 ed euro 2.124.240 nell'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 381.180 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
5.
Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, in materia di accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, le parole: «Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale,» sono soppresse;
b)
all'articolo 22, comma 2, in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
6.
All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione e del merito, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, primo periodo, le parole «tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2028/2029»;
b)
al comma 1, terzo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
c)
al comma 5, la parola «2027» e' sostituita con la parola «2028» e le parole «alla realizzazione degli stessi» sono sostituite dalle seguenti «a garantire la continuita' delle misure PNRR»;
d)
al comma 6, le parole «1.467.737 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «2.412.807 per l'anno 2027, euro 2.362.674 per l'anno 2028 e ad euro 1.417.604 per l'anno 2029».
7.
Al fine di garantire le attivita' di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito puo' continuare ad avvalersi, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029, del contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Ai relativi oneri, nei limiti dell'importo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
8.
All'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di equipe formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, le parole «2026/2027» sono sostituite dalle seguenti «2028-2029».
9.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa di euro 1.620.120 per l'anno 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno 2029 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
10.
Al fine di garantire la funzionalita' amministrativa delle istituzioni scolastiche, anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, nonche' al fine di limitare il ricorso agli incarichi di mansioni superiori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le graduatorie di merito regionali del concorso indetto con decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122, e della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, sono utilizzate ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilita' determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Le nomine avvengono prioritariamente in favore dei candidati vincitori di entrambe le procedure di cui al primo periodo. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede alla compensazione dei posti tra le medesime graduatorie, in favore dei candidati vincitori.
11.
Se all'esito delle operazioni assunzionali in favore dei vincitori delle procedure di cui al comma 10 residuano facolta' assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto con decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122, e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897.
12.
Lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 avviene in pari misura tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora presenti candidati graduati, fino ad esaurimento.