Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
1) alla lettera d), le parole: «compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe» sono soppresse;
2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;»;
3) alla lettera g) le parole: «è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter;» sono sostituite dalle seguenti: «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;»;
4) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonchè in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;
b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: «assegna» è sostituita dalla seguente: «attribuisce».
«11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purchè regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.».
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
1) le parole: «Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari»;
2) le parole: «non superiore a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 40.000 euro»;
3) le parole: «alla scuola secondaria di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado»;
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
«1-quater. In deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, al fine di rafforzare la propria offerta formativa internazionale, la Scuola europea di Brindisi è autorizzata ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'International Baccalaureate Diploma Programme e a porre in essere gli atti funzionali all'attivazione del programma stesso.
1-quinquies. Il personale docente da destinare alle attività di cui al comma 1-quater è individuato prioritariamente tra il personale docente di ruolo, mediante procedura comparativa nazionale, per titoli e colloquio, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il decreto di cui al primo periodo definisce il contingente di personale docente da assegnare al progetto di cui al comma 1-quater, entro il limite di nove unità, unitamente a due unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le classi di concorso interessate, i requisiti linguistici e professionali, i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze, la composizione della commissione esaminatrice, nonchè le modalità di assegnazione del personale alla Scuola europea di Brindisi. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Ai fini della selezione di cui al presente comma sono valorizzati, in particolare, il possesso di comprovate competenze linguistiche in lingua inglese, le esperienze di insegnamento in lingua inglese svolte all'estero presso scuole straniere o internazionali o presso istituzioni scolastiche autorizzate all'erogazione di programmi dell'International Baccalaureate Organization, nonchè il possesso di titoli, certificazioni o esperienze coerenti con la metodologia didattica e valutativa del Diploma Programme.
1-sexies. Il personale individuato ai sensi del comma 1-quinquies rimane in titolarità presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e di servizio a tutti gli effetti. Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi è valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d'appartenenza.
1-septies. Il coniuge convivente del personale individuato ai sensi del comma 1-quinquies, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, mediante comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina, fermo restando l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
1-octies. Nelle more dell'autorizzazione all'avvio del Diploma Programme di cui al comma 1-quater, il personale individuato ai sensi del comma 1-quinquies è impiegato nelle attività formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura della Scuola.
1-novies. Il trattamento economico del personale docente individuato ai sensi del comma 1-quinquies è costituito, oltre che dallo stipendio e dagli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da:
a) una indennità aggiuntiva specifica, pari a euro 36.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;
b) una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente comma in misura pari a un dodicesimo dell'indennità aggiuntiva, spettante al docente incaricato delle funzioni di coordinamento;
c) un'indennità di trasferimento pari a euro 15.000 al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti che risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono titolari di cattedra. L'indennità di trasferimento, corrisposta per intero all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi, è acquisita con l'effettivo servizio presso le sezioni stesse per tre anni scolastici continuativi.
1-decies. Il trattamento economico di cui al comma 1-novies è assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente e non è computato ai fini della determinazione di ulteriori emolumenti accessori, indennità o maggiorazioni comunque denominate.».
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Il personale di cui al primo periodo fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita le prerogative proprie della funzione docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del personale docente di cui al comma 1.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Ai relativi oneri, nei limiti dell'importo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Revisione del monte ore degli istituti tecnici - Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali» - Missione 4 - Componente 1 del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali
Comma 2
Comma 3
MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE
Comma 4
=====================================================================
| Quota del | |Monte ore | | |
| curricolo | Ambiti | d'ambito | | |
| | +==========+=========+=====+
| | | |2° |5° |
| | |1° biennio|biennio |anno |
+==============+=========================+==========+=========+=====+
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Linguistico |462 |462 |198 |
| +-------------------------+----------+---------+-----+
| Area di |Matematico |264 |198 |99 |
| istruzione +-------------------------+----------+---------+-----+
| generale |Storico-geografico |165 |132 |66 |
| nazionale +-------------------------+----------+---------+-----+
| |Giuridico-economico |132 | | |
| +-------------------------+----------+---------+-----+
| |Scienze motorie |132 |132 |66 |
| +-------------------------+----------+---------+-----+
| |RC o attività | | | |
| |alternative |66 |66 |33 |
+--------------+-------------------------+----------+---------+-----+
|Totale Area | | | | |
|istruzione | | | | |
|generale | | | | |
|nazionale | |1221 |990 |462 |
+--------------+-------------------------+----------+---------+-----+
Comma 5
MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE ECONOMICO
Comma 6
=====================================================================
| Quota del | | Monte ore |
| curricolo | Ambiti | d'ambito |
+================+======================+===========+=========+=====+
| | | |2° |5° |
| | |1° biennio |biennio |anno |
| | +-----------+---------+-----+
| |Scienze sperimentali |264 | | |
|Area di +----------------------+-----------+---------+-----+
|indirizzo |Elementi di base | | | |
|flessibile |dell'indirizzo |627 | | |
| +----------------------+-----------+---------+-----+
| |Elementi | | | |
| |caratterizzanti | | | |
| |l'indirizzo | |990 |429 |
+ +----------------------+-----------+---------+-----+
| |Quota del curricolo a | | | |
| |disposizione della | | | |
| |scuola |// |132 |99 |
+----------------+----------------------+-----------+---------+-----+
|di cui in | | | |
|compresenza | |132 |99 |
+---------------------------------------+-----------+---------+-----+
|Totale Area di | | | |
|indirizzo | | | |
|flessibile |891 |1122 |528 |
+---------------------------------------+-----------+---------+-----+
Comma 7
MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE TECNOLOGICO AMBIENTALE
Comma 8
=====================================================================
| Quota del | | Monte ore |
| curricolo | Ambiti | d'ambito |
+================+======================+===========+=========+=====+
| | | |2° |5° |
| | |1° biennio |biennio |anno |
| +----------------------+-----------+---------+-----+
| Area di | | | | |
| indirizzo | | | | |
| flessibile |Scienze sperimentali |429 | | |
| +----------------------+-----------+ | |
| |Tecnologie di base |198 | | |
| +----------------------+-----------+ | |
| |Elementi di base | | | |
| |dell'indirizzo |264 | | |
| +----------------------+-----------+---------+-----+
| |Elementi | | | |
| |caratterizzanti | | | |
| |l'indirizzo | |990 |429 |
+----------------+----------------------+-----------+---------+-----+
| |Quota del curricolo a | | | |
| |disposizione della | | | |
| |scuola |// |132 |99 |
+----------------+----------------------+-----------+---------+-----+
|di cui in | | | |
compresenza |330 |561 |297 |
+---------------------------------------+-----------+---------+-----+
|Totale Area di | | | |
|indirizzo | | | |
|flessibile |891 |1122 |528 |
+---------------------------------------+-----------+---------+-----+
Comma 9
Conseguentemente, le denominazioni riferite agli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono sostituite, ovunque ricorrano, con quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.
3. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, relativo alle ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, le parole «e di 20 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027.». Ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Visto, il Guardasigilli: Nordio