DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1100/1958 - Proroga con alcune eccezioni a non oltre il 31 Dicembre 1961 dei dazi e delle norme temporanee stabiliti per l'applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.

Proroga con alcune eccezioni a non oltre il 31 Dicembre 1961 dei dazi e delle norme temporanee stabiliti per l'applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.

Numero 1100 Anno 1958 GU 31.12.1958 Codice 058U1100

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-26;1100

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il regime daziario applicato in virtu' delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e dell'art. 5, dalla lettera b) alla lettera g), del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, nonche' gli altri dazi temporanei e le altre norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa dei dazi di importazione, stabiliti con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e con le successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogati, con le nuove aggiunte e modificazioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed all'allegata tabella, a non oltre il 31 dicembre 1961, salvo quanto disposto nel comma seguente e nel successivo art. 2.
La sospensione dell'applicazione dei dazi doganali di cui al decreto Presidenziale 13 dicembre 1957, n. 1171, concernente i macchinari e le attrezzature per la fabbricazione di prodotti rientranti nelle commesse per la difesa, cessa dall'aver vigore a decorrere dal 1 gennaio 1959. Restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite nei relativi provvedimenti le disposizioni previste nel decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 481, concernente la sospensione daziaria dello zucchero greggio importato a reintegro di zucchero raffinato esportato, e nel decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, modificato con il decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 218, concernente la sospensione daziaria per i macchinari e attrezzature per la coltivazione delle ligniti nazionali o per la produzione, con tali ligniti, di energia elettrica nell'ambito del bacino minerario.


Art. 2

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Comma 1

Dal 1° gennaio 1959 a non oltre il 30 giugno 1959 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio:
a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa italiana 73.01-c-l);
b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa italiana 73.08-a-l), nei limiti di un contingente di tonnellate 60.000, riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semiprodotti - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;
c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 450 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I).


Art. 3

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Comma 1

I sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
Acetone (voce della tariffa n. 367-a-1-alfa-I; voci della nuova nomenclatura basata su quella di Bruxelles ex 29.13-a-1-alfa);
Beta-beta1-dicloroetiletere (voce della tariffa ex 365-a-1-beta; voce della nuova nomenclatura ex 29.08-a-2);
Miscele di difenile e di ossido di fenile (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.19);
Anidride silicica da utilizzare come supporto o come diluente di catalizzatori (voce della tariffa, ex 292; voce della nuova nomenclatura ex 28.13-g);
Fluotantalato di potassio (voce della tariffa ex 353; voce della nuova nomenclatura ex 28.48);
Furfurolo (voce della tariffa ex 372-a; voce della nuova nomenclatura ex 29.35-a);
Fenilbetanaftilamina (voce della tariffa ex 370-a2-beta-III-A; voce della nuova nomenclatura ex 29.22-b-2-beta-I);
Catalizzatore di deidrogenazione a base di allumina impregnata con ossido di cromo (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.19);
Cloruro di etile (voce della tariffa ex 362-b-1-beta; voce della nuova nomenclatura ex 29.02-a-2);
Allumina (voce della tariffa ex 310-a; voce della nuova nomenclatura ex 28.20-a);
Colofonia disproporzionata (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.08-b-2).


Art. 4

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Comma 1

L'agevolazione di cui al decreto Presidenziale 25 maggio 1954, n. 253, per la voce della tariffa doganale ex 370-d, (voce della nuova nomenclatura ex 29.23-e-2-alfa) e' modificata come segue:
L'acido amminoundecanoico e' ammesso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di 4500 quintali, se destinato alla produzione di fibre tessili sintetiche, e di 1500 quintali, se destinato alla produzione di materie plastiche artificiali.


Art. 5

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Comma 1

I materiali ferrosi, formanti oggetto del mercato della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ricavati dagli scafi delle navi demolite nei cantieri nazionali, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio doganale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.


Art. 6

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Comma 1

Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio doganale le munizioni di guerra e gli altri residuati bellici ricuperati nel mare territoriale o extraterritoriale.
Gli esplosivi ricavati dalla disattivazione delle munizioni dovranno essere ceduti a ditte nazionali fabbricanti di prodotti esplosivi.


Art. 7

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Comma 1

La sospensione dell'applicazione del dazio doganale, prevista dal decreto Presidenziale 10 luglio 1952, n. 771, per l'importazione degli altri motori a pistoni, a scoppio o a iniezione (motori fissi e motori marini) e dei materiali da trasporto e da comunicazione, e' estesa agli stessi motori e materiali importati direttamente dal Corpo della Guardia di finanza.


Art. 8

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Comma 1

A decorrere dal 1° gennaio 1959 il dazio per i trattori a ruote, azionati da motori a combustione interna con cilindrata fino a 7000 cmc. (voce della tariffa ex 1218-a-1; voce della nuova nomenclatura ex 87.01-b-1-alfa) e' ridotto al 26% (*) sul valore.


Art. 9

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.