Nell'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "la ritenuta a titolo d'imposta", sono inserite le seguenti: "o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,".
Testo vigente
Preambolo
TITOLO I - Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000.
Art. 3
#Comma 1
All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: "non residenti" sono aggiunte le seguenti: ", soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,".
Art. 4
#Comma 1
All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
"2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma 2-bis, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.".
All'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma 3, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461.
Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.".
All'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.".
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Art. 5
#Comma 1
La disposizione di cui alla lettera a) si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Art. 7
#Comma 1
Coordinamento con le disposizioni relative ai versamenti
Comma 2
All'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo".
All'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno".
All'articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno".
All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n.
201, le parole: "entro il 28 febbraio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno".
All'articolo 35, secondo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: "30 giugno e 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "16 giugno e 16 ottobre".
All'articolo 8, comma 1, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "nel termine di un mese dalla chiusura del periodo d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta".
I versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi si effettuano con le modalita' e termini di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10))
Art. 9
#Comma 1
Partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero
Comma 2
All'articolo 42, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonche' le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.".
La disposizione di cui al presente articolo si applica a decorrere dai redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000.
Art. 10
#Comma 1
All'articolo 82, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "il valore di acquisto" sono aggiunte le seguenti: "assoggettato a tassazione".
La presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Comma 2
TITOLO II - Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, concernente le disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito d'imposta sugli utili societari.
Art. 11
#Comma 1
La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Comma 2
TITOLO III - Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese
Art. 12
#Comma 1
La disposizione di cui alla lettera b), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; la stessa non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 gia' versati alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono soppresse.
Comma 2
TITOLO IV - Modifiche al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro.
Art. 13
#Comma 1
Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Le disposizioni di cui alle lettere b), n. 2) e n. 3) non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonche' a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1o gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 14
#Comma 1
La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000.
Art. 15
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342))
Art. 16
#Comma 1
Per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662.