DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024. (25G00132)

Numero 124 Anno 2025 GU 20.08.2025 Codice 25G00132

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;124

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.


Comma 3

Titolo I - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRETTIVO

Art. 2

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:


Parte di provvedimento in formato grafico


Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.


Art. 3

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 4

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Comma 1

Indennita' di rischio


Le misure dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.


Art. 5

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Comma 1

Indennita' mensile


Le misure dell'indennita' mensile del personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.


Art. 6

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Comma 1

Effetti sugli assegni personali riassorbibili

Art. 7

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Comma 1

Lavoro straordinario

Art. 8

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Art. 9

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Comma 1

Utilizzo del Fondo di produttivita'


Si confermano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120.


Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1 del presente decreto, con accordi integrativi nazionali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 come sostituito dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n. 120, possono essere incrementate le misure delle maggiorazioni orarie per servizio notturno, nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale, Santa Barbara e notturno nei giorni festivi.


La sessione negoziale di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sara' attivata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 10

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Comma 1

Trattamento di trasferta

Comma 2

A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennita' di missione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1 del presente decreto, e' rideterminata in euro 24,00;


Con la medesima decorrenza del comma 1, le lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sono sostituite dalle seguenti:
«a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;
b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo."».


All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
«13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.».


Comma 3

Titolo II - ISTITUTI NORMATIVI

Art. 11

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Comma 1

Mensa

Comma 2

All'articolo 36, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di dodici ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.».


Art. 12

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Comma 1

Permessi

Art. 13

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Comma 1

Tutela della genitorialita'


Art. 15

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Comma 1

Lavoro agile

Comma 2

Dopo il comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e' aggiunto il seguente:
«2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.».


Art. 16

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Comma 1

Banca delle ore

Comma 2

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Banca delle ore). - 1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative debitamente autorizzate, aggiuntive all'orario d'obbligo, e' riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' di bilancio.
2. Al fine di consentire una maggiore flessibilita' nella fruizione delle ore di lavoro straordinario e' istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale, a richiesta dello stesso, confluiscono le ore prestate di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione e non retribuite nonche' le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite. Delle ore accantonate puo' essere richiesto da ciascun dipendente il pagamento entro i limiti della disponibilita' di bilancio con esclusione delle maggiorazioni per straordinario di cui al comma successivo ovvero il riposo compensativo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.
3. Le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario, di cui all'articolo 26, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000, o supplementari, accantonate in banca delle ore sono comunque retribuite e devono essere corrisposte al dipendente nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione lavorativa nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
4. I riposi compensativi di cui al comma 2 devono essere fruiti entro i due anni successivi a quello di maturazione.
5. Le modalita' organizzative e applicative della banca delle ore sono individuate dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con carattere di uniformita' sul territorio e mediante l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano la conservazione nel tempo dei provvedimenti di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario.».


Comma 3

Titolo III - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE

Art. 17

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:


Parte di provvedimento in formato grafico


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.


Art. 18

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 4, 5 e 6 del presente decreto le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 17 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 19

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Comma 1

Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione

Comma 2

La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


La retribuzione di rischio e di posizione di parte fissa di cui ai commi 1 e 2, nella relativa misura mensile, e' corrisposta per tredici mensilita'.


Art. 20

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Comma 1

Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione

Comma 2

La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' determinata con accordo integrativo nazionale recepito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'Interno ai sensi degli articoli 200 e 209 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


Art. 21

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Comma 1

Effetti sugli assegni personali riassorbibili

Art. 22

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Comma 1

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale

Comma 2

Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e all'utilizzo dello stesso.


Art. 23

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Comma 1

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale

Comma 2

Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e all'utilizzo dello stesso.


Comma 3

Titolo IV - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Art. 24

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Comma 1

Contrattazione integrativa

Comma 2

All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 5 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformita' al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 5, e' portato in riduzione del fondo di produttivita', per il personale direttivo, e del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, per il personale dirigente, per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza dei fondi medesimi.».


Comma 3

Sezione II - Armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli direttivi delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori e del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia.

Art. 25

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, questi ultimi nel limite di un contingente complessivo non superiore a 25 unita', volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuita' del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge 12 luglio 2024, n. 101 e dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.


Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennita', di cui agli articoli 27 e 28, spettanti al personale di cui al comma 1 che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2025 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorre dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente decreto.


Art. 26

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Comma 1

Indennita' specialistiche


Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite di un contingente complessivo non superiore a 25 unita', che espleta funzioni specialistiche aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validita' e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennita' mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.


Le indennita' di cui agli articoli 27 e 28 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilita' quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.


A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono disapplicate, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.


Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Art. 27

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Comma 1

Indennita' delle specialita' aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)


Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di pilota di aeromobile e al personale pilota dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26 comma 1, che in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 90,00 euro.


Al personale di cui al comma 1 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di specialista di aeromobile e al personale specialista di aeromobile dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 75,00 euro.


Al personale di cui al comma 3 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di elisoccorritore e al personale elisoccorritore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2024 per l'attribuzione delle indennita' specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un compenso a titolo di indennita' di volo per elisoccorso nella misura mensile di euro 190,00.


Al personale di cui al comma 5 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 il compenso medesimo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al personale direttivo pilota di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 3 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile e al personale direttivo specialista di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 9 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori e al personale direttivo elisoccorritore nel limite di un contingente non superiore a 1 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attivita' di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 7, 8 e 9 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennita' ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.


In favore del personale di cui ai commi 7, 8 e 9, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 13, e che abbia svolto nell'anno l'attivita' minima di volo prevista nei manuali di specialita' ai fini del mantenimento dell'idoneita' all'impiego operativo, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:


Parte di provvedimento in formato grafico


In favore del personale di cui al comma 7, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attivita' istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilita' con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialita', una indennita' istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita' minima di volo di cui ai commi 7, 8, 9, 11 e 12 per motivi non imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo.


I successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attivita' istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.


Le indennita' di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutte le specifiche indennita' di cui all'articolo 26, comma 3.


Art. 28

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Comma 1

Indennita' delle specialita' nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)


Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di euro 45,37.


Al personale di cui al comma 1 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di euro 62,68.


Al personale di cui al comma 3 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico


Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di immersione per il mantenimento dell'abilitazione prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attivita' minima di cui ai commi 5 e 6 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennita' ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.


In favore del personale di cui ai commi 5 e 6 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 10 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attivita' di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialita' ai fini del mantenimento dell'idoneita' all'impiego operativo, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:


Parte di provvedimento in formato grafico


La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita' minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 5, 6 e 8 per motivi non imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili.


I successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attivita' istruzionale, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unita' navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione.


Le indennita' di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le specifiche indennita' di cui all'articolo 26, comma 3.


Art. 29

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Comma 1

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

Comma 2

Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennita' di cui all'articolo 26, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 e dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.


Art. 30

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Comma 1

Salvaguardia delle indennita' specialistiche


Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilita' dal servizio per infermita' temporanea, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto, e' attribuita un'indennita' il cui valore economico e' pari a un ventesimo della misura delle indennita' specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino a un massimo di venti anni.


Il beneficio di cui al comma 1 e' corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.


Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita' permanente, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonche' nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto e' attribuita un'indennita' il cui valore economico e' pari a un ventesimo della misura delle indennita' specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino a un massimo di venti anni.


Il beneficio di cui al comma 3 e' corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilita', a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.


Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilita' sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio e' sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.


Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.


Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilita' temporanea dal servizio derivi da infermita' precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennita' di cui all'articolo 26 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.


Al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2024, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1° gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguitato a percepire l'indennita' specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operativita' secondo le esigenze dell'Amministrazione.


Il beneficio di cui al comma 3, in ogni caso, non compete a seguito di nomina a primo dirigente, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Comma 2

Sezione III - Norme finali

Art. 31

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.


Art. 32

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Il Ministro dell'Economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.