DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 114/2002 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo C).

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo C).

Numero 114 Anno 2002 GU 15.06.2002 Codice 002G0138

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114

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Testo vigente

Preambolo

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I Oggetto e definizioni

Art. 1

#

Comma 1

(Oggetto)


Art. 2

#

Comma 1

(Ambito di applicazione)


Art. 3

#

Comma 1

(Definizioni)


Comma 2

Titolo II - Disposizioni generali relative al processo penale

Art. 4

#

Comma 1

(Anticipazione delle spese)


Art. 5

#

Comma 1

(Spese ripetibili e non ripetibili)


Art. 6

#

Comma 1

(Remissione del debito)


Art. 7

#

Comma 2

Titolo III - Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 8

#

Comma 1

(Onere delle spese)


Comma 2

PARTE II - VOCI DI SPESA Titolo I Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 9

#

Comma 1

(Contributo unificato)


Art. 10

#

Comma 1

(Esenzioni)


Art. 11

#

Comma 1

(Prenotazione a debito del contributo unificato)


Art. 12

#

Comma 1

(Azione civile nel processo penale)


Art. 13

#

Comma 1

(Importi)


Art. 14

#

Comma 1

(Obbligo di pagamento)


Art. 15

#

Comma 1

(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)


Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.


Art. 16

#

Comma 1

(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)


Art. 17

#

Comma 1

(Variazione degli importi)


Art. 18

#

Comma 1

(Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato)


Comma 2

Titolo II - Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari Capo I Disposizioni generali

Art. 19

#

Comma 1

(Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)


Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.


Art. 20

#

Comma 1

(Indennita' di trasferta)


Art. 21

#

Comma 1

(Calcolo delle distanze)


Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennita' di trasferta si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.


Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.


Art. 22

#

Comma 1

(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)


Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui e' inserita.


Comma 2

Capo II - Notificazioni nel processo penale Sezione I Norme generali

Art. 23

#

Comma 1

(Diritti)


Art. 24

#

Comma 1

(Indennita' di trasferta)


Comma 2

Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 25

#

Comma 1

(Importo dei diritti)


Art. 26

#

Comma 1

(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)


Comma 2

Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 27

#

Comma 1

(Notificazioni a richiesta delle parti)


Comma 2

Capo III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Sezione I Norme generali

Art. 28

#

Comma 1

(Contestualita' di trasferte)


Art. 29

#

Comma 1

(Diritti)


Comma 2

Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 30

#

Comma 1

(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)


Art. 31

#

Comma 1

(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)


Comma 2

Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 32

#

Comma 1

(Notificazioni a richiesta delle parti)


Art. 33

#

Comma 1

(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)


Art. 34

#

Comma 1

(Importo dei diritti)


Art. 35

#

Comma 1

(Importo dell'indennita' di trasferta)


Art. 36

#

Comma 1

(Maggiorazioni per l'urgenza)


Comma 2

Capo IV - Atti di esecuzione nel processo civile

Art. 37

#

Comma 1

(Diritto di esecuzione)


Art. 38

#

Comma 1

(Indennita' di trasferta per atti di esecuzione)


Comma 2

Titolo III - Spese di spedizione

Art. 39

#

Comma 1

(Spese di spedizione)


Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Comma 2

Titolo IV - Diritto di copia e diritto di certificato

Art. 40

#

Comma 1

(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)


Comma 2

Titolo V - Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile

Art. 41

#

Comma 1

(Trasferte di magistrati professionali e onorari)


Art. 42

#

Comma 1

(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)


Art. 43

#

Comma 1

(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)


Art. 44

#

Comma 1

(Trasferte degli ufficiali giudiziari)


Comma 2

Titolo VI - Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Art. 45

#

Comma 1

(Indennita' per testimoni residenti)


Art. 46

#

Comma 1

(Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)


Art. 47

#

Comma 1

(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)


Art. 48

#

Comma 1

(Testimoni dipendenti pubblici)


Comma 2

Titolo VII - Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 49

#

Comma 1

(Elenco delle spettanze)


Art. 50

#

Comma 1

(Misura degli onorari)


Art. 51

#

Comma 1

(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)


Art. 52

#

Comma 1

(Aumento e riduzione degli onorari)


Art. 53

#

Comma 1

(Incarichi collegiali)


Art. 54

#

Comma 1

(Adeguamento periodico degli onorari)


Art. 55

#

Comma 1

(Indennita' e spese di viaggio)


Art. 56

#

Comma 1

(Spese per l'adempimento dell'incarico)


Art. 57

#

Comma 1

(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)


Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.


Comma 2

Titolo VIII - Indennita' di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 58

#

Comma 1

(Indennita' di custodia)


Art. 59

#

Comma 1

(Tabelle delle tariffe vigenti)


Comma 2

Titolo IX - Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

Art. 60

#

Comma 1

(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)


Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica.
Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Comma 2

Titolo X - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo

Art. 61

#

Comma 1

(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto, la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)


Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa piu' oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.


Art. 62

#

Comma 1

(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)


Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonche' gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.


Art. 63

#

Comma 1

(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)


L'importo da corrispondere alle imprese private cui e' affidato l'incarico e' determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.


L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.


Comma 2

Titolo XI - Indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

Art. 64

#

Comma 1

(Indennita' dei magistrati onorari)


Art. 65

#

Comma 1

(Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise)


Art. 66

#

Comma 1

(Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)


Art. 67

#

Comma 1

(Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza)


Art. 68

#

Comma 1

(Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie)


Comma 2

Titolo XII - Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

Art. 69

#

Comma 1

(Spese escluse)


Art. 70

#

Comma 1

(Spese straordinarie)


Comma 2

Titolo XIII - Domanda di liquidazione e decadenza

Art. 71

#

Comma 1

(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)


Art. 72

#

Comma 1

(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)


L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.


Comma 2

Titolo XIV - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

Art. 73

#

Comma 1

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)


In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi.
L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.


La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.


Comma 2

PARTE III - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Titolo I Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. Capo I Istituzione del patrocinio

Art. 74

#

Comma 1

(Istituzione del patrocinio)


Art. 75

#

Comma 1

(Ambito di applicabilita)


Comma 2

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 76

#

Comma 1

(Condizioni per l'ammissione)


Art. 77

#

Comma 1

(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)


Comma 2

Capo III - Istanza per l'ammissione al patrocinio

Art. 78

#

Comma 1

(Istanza per l'ammissione)


Art. 79

#

Comma 1

(Contenuto dell'istanza)


Comma 2

Capo IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

Art. 80

#

Comma 1

(Nomina del difensore)


Art. 81

#

Comma 1

(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)


Art. 82

#

Comma 1

(Onorario e spese del difensore)


Art. 83

#

Comma 1

(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)


Art. 84

#

Comma 1

(Opposizione al decreto di pagamento)


Art. 85

#

Comma 1

(Divieto di percepire compensi o rimborsi)


Comma 2

Capo V - Recupero delle somme da parte dello Stato

Art. 86

#

Comma 1

(Recupero delle somme da parte dello Stato)


Comma 2

Capo VI - Norme finali

Art. 87

#

Comma 1

(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)


Art. 88

#

Comma 1

(Controlli da parte della Guardia di finanza)


Art. 89

#

Comma 1

(Norme di attuazione)


Comma 2

Titolo II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale Capo I Istituzione del patrocinio

Art. 90

#

Comma 1

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)


Comma 2

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 91

#

Comma 1

(Esclusione dal patrocinio)


Art. 92

#

Comma 1

(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)


Comma 2

Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 93

#

Comma 1

(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)


Art. 94

#

Comma 1

(Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita)


Art. 95

#

Comma 1

(Sanzioni)


Comma 2

Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione

Art. 96

#

Comma 1

(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)


Art. 97

#

Comma 1

(Provvedimenti adottabili dal magistrato)


Art. 98

#

Comma 1

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)


Art. 99

#

Comma 1

(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)


Comma 2

Capo V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

Art. 100

#

Comma 1

(Nomina di un secondo difensore)


Art. 101

#

Comma 1

(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)


Art. 102

#

Comma 1

(Nomina del consulente tecnico di parte)


Art. 103

#

Comma 1

(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)


Art. 104

#

Comma 1

(Compenso dell'investigatore privato)


Art. 105

#

Comma 1

(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)


Art. 106

#

Comma 1

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)


Comma 2

Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 107

#

Comma 1

(Effetti dell'ammissione)


Art. 108

#

Comma 1

(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)


Art. 109

#

Comma 1

(Decorrenza degli effetti)


Art. 110

#

Comma 1

(Pagamento in favore dello Stato)


Art. 111

#

Comma 1

(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)


Comma 2

Capo VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

Art. 112

#

Comma 1

(Revoca del decreto di ammissione)


Art. 113

#

Comma 1

(Ricorso avverso il decreto di revoca)


Art. 114

#

Comma 1

(Effetti della revoca)


Comma 2

Titolo III - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

Art. 115

#

Comma 1

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)


Art. 116

#

Comma 1

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)


Art. 117

#

Comma 1

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)


Art. 118

#

Comma 1

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)


Comma 2

Titolo IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Capo I Istituzione del patrocinio

Art. 119

#

Comma 1

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)


Art. 120

#

Comma 1

(Ambito di applicabilita)


Comma 2

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 121

#

Comma 1

(Esclusione dal patrocinio)


Comma 2

Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 122

#

Comma 1

(Contenuto integrativo dell'istanza)


Art. 123

#

Comma 1

(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita)


Art. 124

#

Comma 1

(Organo competente a ricevere l'istanza)


Art. 125

#

Comma 1

(Sanzioni)


Comma 2

Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

Art. 126

#

Comma 1

(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)


Art. 127

#

Comma 1

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)


Comma 2

Capo V - Difensori e consulenti tecnici di parte

Art. 128

#

Comma 1

(Obbligo a carico del difensore)


Art. 129

#

Comma 1

(Nomina del consulente tecnico di parte)


Art. 130

#

Comma 1

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)


Comma 2

Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 131

#

Comma 1

(Effetti dell'ammissione al patrocinio)


Art. 132

#

Comma 1

(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)


Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito per la meta' o per la quota di compensazione ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; e' pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.


Art. 133

#

Comma 1

(Pagamento in favore dello Stato)


Art. 134

#

Comma 1

(Recupero delle spese)


Art. 135

#

Comma 1

(Norme particolari per alcuni processi)


Comma 2

Capo VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

Art. 136

#

Comma 1

(Revoca del provvedimento di ammissione)


Comma 2

Capo VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

Art. 137

#

Comma 1

(Ambito temporale di applicabilita)


Art. 138

#

Comma 1

(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)


Art. 139

#

Comma 1

(Funzioni della commissione)


Art. 140

#

Comma 1

(Nomina del difensore)


Art. 141

#

Comma 1

(Onorario e spese del difensore)


Comma 2

Titolo V - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

Art. 142

#

Comma 1

(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)


Art. 143

#

Art. 144

#

Comma 1

(Processo in cui e' parte un fallimento)


Art. 145

#

Comma 1

(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)


Comma 2

PARTE IV - PROCESSI PARTICOLARI Titolo I Procedura fallimentare

Art. 146

#

Comma 1

(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)


Art. 147

#

Comma 1

(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)


Comma 2

Titolo II - Eredita' giacente attivata d'ufficio

Art. 148

#

Comma 1

(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)


Comma 2

Titolo III - Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale Capo I Restituzione e vendita di beni sequestrati

Art. 149

#

Comma 1

(Raccordo)


La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale e' regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.


Art. 150

#

Comma 1

(Restituzione di beni sequestrati)


Art. 151

#

Comma 1

(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)


Art. 152

#

Comma 1

(Vendita)


La vendita dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.


Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o di arte, prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.


Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui e' stata disposta la confisca.


Art. 153

#

Comma 1

(Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)


Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.


Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' tecniche e le forme piu' idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.


Art. 154

#

Comma 1

(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)


Comma 2

Capo II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

Art. 155

#

Comma 1

(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)


Art. 156

#

Comma 1

(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)


Comma 2

Titolo IV - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

Art. 157

#

Comma 1

(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)


In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.


L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.


Comma 2

Titolo V - Processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica

Art. 158

#

Comma 1

(Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)


Art. 159

#

Comma 1

(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)


Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito, per la meta', o per la quota di compensazione, ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione e' chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza e' pagata per intero dalla stessa parte.


Comma 2

PARTE V - REGISTRI

Art. 160

#

Comma 1

(Funzioni sottoposte ad annotazioni)


Art. 161

#

Comma 1

(Elenco registri)


Art. 162

#

Comma 1

(Attivita' dell'ufficio)


L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.


Art. 163

#

Comma 1

(Determinazione dei modelli dei registri)


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei registri.


Art. 164

#

Comma 2

PARTE VI - PAGAMENTO Titolo I Titoli di pagamento delle spese Capo I Ordine di pagamento emesso dal funzionario

Art. 165

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Comma 1

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)


Art. 166

#

Art. 166

Comma 1

ART. 166(L)
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)


Art. 167

#

Comma 1

(Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali giudiziari)


Comma 2

Capo II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato

Art. 168

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Comma 1

(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia)


Art. 169

#

Comma 1

(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)


Art. 170

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Comma 1

(Opposizione al decreto di pagamento)


Art. 171

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Comma 1

(Effetti del decreto di pagamento)


Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.


Comma 2

Capo III - Responsabilita'

Art. 172

#

Comma 1

(Responsabilita)


Comma 2

Titolo II - Pagamento delle spese per conto dell'erario Capo I Soggetti abilitati e modalita' di pagamento

Art. 173

#

Comma 1

(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)


Art. 174

#

Comma 1

(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)


Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.


Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.


Art. 175

#

Comma 1

(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)


Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento e' quello territorialmente piu' vicino all'ufficio che dispone il pagamento.


Art. 176

#

Art. 176

Comma 1

ART. 176(R)
(Modalita' di pagamento)


Il pagamento e' effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore puo' chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.


E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Comma 2

Capo II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento

Art. 177

#

Comma 1

(Modello di pagamento)


Il modello di pagamento e' conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.


Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello e' trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonche' al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.


Art. 178

#

Comma 2

Capo III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento

Art. 179

#

Comma 1

(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)


L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarita' formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o piu' di essi.


L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.


Se non e' possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.


Art. 180

#

Comma 1

(Adempimenti dell'ufficio postale)


L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a..


L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne da' comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a..


Art. 181

#

Comma 1

(Adempimenti del concessionario)


Se l'accreditamento non puo' essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.


Nel caso di piu' accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.


Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui e' pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.


Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.


Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.


Art. 182

#

Comma 1

(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)


Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.


Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.


Il prospetto riepilogativo e' trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.


Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.


Comma 2

Capo IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili

Art. 183

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Comma 1

(Regolazione e rimborso dei pagamenti)


Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarita', anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.


Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.


Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.


Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilita' speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.


Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita' generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.


Art. 184

#

Comma 1

(Versamento di ritenute e di imposte)


Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonche' il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.


Art. 185

#

Comma 1

(Aperture di credito)


Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonche' secondo le modalita' previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.


Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.


Art. 186

#

Comma 1

(Funzionari delegati)


I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.


Art. 187

#

Comma 1

(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)


Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.


Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora gia' comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.


Comma 2

Capo V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento

Art. 188

#

Comma 1

(Compensi ai concessionari)


Art. 189

#

Comma 1

(Compensi a Poste Italiane S.p.a)


I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.


Art. 190

#

Comma 1

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.


Comma 2

Titolo III - Pagamento delle spese a carico dei privati Capo I Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 191

#

Comma 1

(Determinazione delle modalita' di pagamento)


Art. 192

#

Comma 1

(Modalita' di pagamento)


Art. 193

#

Comma 1

(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)


I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.


Art. 194

#

Comma 1

(Ricevuta di versamento)


In caso di pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.


Se il versamento e' effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta e' costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.


Il contrassegno e' apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno e' apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.


La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale e' stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.


Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.


Art. 195

#

Comma 1

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)


Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.


Comma 2

Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

Art. 196

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Comma 1

(Determinazione delle modalita' di pagamento)


Comma 2

Capo III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari

Art. 197

#

Comma 1

(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a
notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)


Art. 198

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Comma 1

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)


Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.


Comma 2

Capo IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

Art. 199

#

Comma 1

(Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)


Comma 2

PARTE VII - RISCOSSIONE Titolo I Disposizioni generali Capo I Ambito di applicabilita'

Art. 200

#

Comma 1

(Applicabilita' della procedura nel processo penale)


Art. 201

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Comma 1

(Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)


Art. 202

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Comma 1

(Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)


Art. 203

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Comma 1

(Esclusione della procedura per alcuni processi)


Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.


Comma 2

Capo II - Principi per il processo penale

Art. 204

#

Comma 1

(Recupero delle spese)


Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche', nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.


Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.


Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.


Art. 205

#

Comma 1

(Recupero per intero e forfettizzato)


Art. 206

#

Comma 1

(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)


Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.


Comma 2

Capo III - Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 207

#

Comma 1

(Recupero delle spese)


Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.


Comma 2

Capo IV - Definizioni

Art. 208

#

Comma 1

(Ufficio competente)


Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo.


Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.


Art. 209

#

Comma 1

(Ufficio competente per le spese di mantenimento)


Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato e' stato ristretto.


Art. 210

#

Comma 2

Titolo II - Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali Capo I Adempimento spontaneo

Art. 211

#

Comma 1

(Quantificazione dell'importo dovuto)


In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.


Il funzionario addetto all'ufficio, altresi', corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.


Art. 212

#

Comma 1

(Invito al pagamento)


Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.


Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui e' allegato il modello di pagamento.


Nell'invito e' fissato il termine di un mese per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.


Comma 2

Capo II - Riscossione mediante ruolo

Articolo 213

#

Comma 1

(Iscrizione a ruolo)


L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.


Art. 214

#

Comma 1

(Trasmissione di notizie)


Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.


Art. 215

#

Comma 1

(Sospensione amministrativa della riscossione)


In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio puo' sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.


Art. 216

#

Comma 1

(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure
esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)


In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalita' dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.


Comma 2

Capo III - Disposizioni comuni a piu' fasi della riscossione

Art. 217

#

Comma 1

(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)


Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.


Art. 218

#

Comma 1

(Dilazione o rateizzazione del credito)


Se il credito e' rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento e' iscritto per l'intero o per il residuo.


Se il credito e' dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo e' sospesa e al primo inadempimento e' riavviata per l'intero o per il residuo.


Comma 2

Capo IV - Annullamento del credito

Art. 219

#

Art. 220

#

Comma 2

Capo V - Comunicazioni per reati finanziari

Art. 221

#

Comma 2

Capo VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato

Art. 222

#

Comma 1

(Adempimento spontaneo)


Art. 223

#

Comma 1

(Riscossione mediante ruolo)


Art. 224

#

Comma 1

(Riscossione coattiva)


Art. 225

#

Comma 1

(Esenzioni)


Art. 226

#

Comma 1

(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)


Art. 227

#

Comma 1

(Concessionari)


Comma 2

Titolo III - Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali Capo I Estinzione legale

Art. 228

#

Comma 1

(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)


Art. 229

#

Comma 2

Capo II - Discarico e reiscrizione a ruolo

Art. 230

#

Comma 1

(Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)


Art. 231

#

Comma 2

Capo III - Dilazione e rateizzazione

Art. 232

#

Comma 1

(Dilazione e rateizzazione del pagamento)


Art. 233

#

Comma 1

(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.


Comma 2

Capo IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

Art. 234

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Comma 2

Titolo IV - Disposizioni particolari per pene pecuniarie

Art. 235

#

Comma 1

(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)


Art. 236

#

Comma 1

(Pene pecuniarie rateizzate)


Art. 237

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Comma 1

(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)


Art. 238

#

Comma 1

(Conversione delle pene pecuniarie)


Art. 239

#

Comma 1

(Comunicazioni)


Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.


Comma 2

Titolo V - Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 240

#

Comma 1

(Dilazione e rateizzazione del pagamento)


Art. 241

#

Comma 1

(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)


Art. 242

#

Comma 1

(Raccordo)


Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.


Comma 2

Titolo VI - Riversamento del riscosso

Art. 243

#

Comma 1

(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)


Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.


Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.


Art. 244

#

Comma 1

(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)


Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.


Art. 245

#

Comma 1

(Privilegi)


Art. 246

#

Comma 1

(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)


La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, e' liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.


Comma 2

Titolo VII - Riscossione del contributo unificato

Art. 247

#

Comma 1

(Ufficio competente)


Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato dove e' depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.


Art. 248

#

Comma 1

(Invito al pagamento)


Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.


L'invito e' notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.


Nell'invito sono indicati il termine e le modalita' per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.


Art. 249

#

Comma 1

(Norme applicabili)


Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.


Comma 2

PARTE VIII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO Titolo I Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario

Art. 250

#

Comma 1

(Esclusione del diritto di certificato)


Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.


Comma 2

Titolo II - Disposizioni relative al processo amministrativo Capo I Disposizioni generali

Art. 251

#

Comma 1

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)


Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.


Comma 2

Capo II - Diritto di copia

Art. 252

#

Comma 1

(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)


Articolo 253

#

Comma 1

(Determinazione dell'importo e pagamento)


L'importo del costo e le modalita' di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia piu' basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalita' di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.


Comma 2

Titolo III - Disposizioni relative al processo contabile Capo I Disposizioni generali

Art. 254

#

Comma 1

(Imposta di bollo)


Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.


Art. 255

#

Comma 1

(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)


Nel processo contabile di responsabilita' e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.


Art. 256

#

Comma 1

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)


Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.


Comma 2

Capo II - Tassa fissa

Art. 257

#

Art. 257

Comma 1

ART. 257(L)
(Tassa fissa)


Art. 258

#

Comma 1

(Modalita' di pagamento)


Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.


Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.


Le modalita' di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.


Comma 2

Capo III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

Art. 259

#

Comma 1

(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)


Comma 2

Titolo IV - Disposizioni relative al processo tributario Capo I Disposizioni generali

Art. 260

#

Comma 1

(Imposta di bollo)


Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.


Art. 261

#

Comma 1

(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)


Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.


Comma 2

Capo II - Diritto di copia

Art. 262

#

Comma 1

(Diritto di copia)


Art. 263

#

Comma 1

(Esenzione)


Art. 264

#

Comma 1

(Modalita' di pagamento)


Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.


Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.


Comma 2

PARTE IX - NORME TRANSITORIE Titolo I Voci di spesa Capo I Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 265

#

Comma 1

(Contributo unificato)


Comma 2

Capo II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Art. 266

#

Comma 1

(Raccordo)


Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.


Art. 267

#

Comma 1

(Diritto di copia senza certificazione di conformita)


Art. 268

#

Comma 1

(Diritto di copia autentica)


Art. 269

#

Comma 1

(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)


Art. 270

#

Comma 1

(Copia urgente su supporto cartaceo)


Art. 271

#

Comma 1

(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)


Art. 272

#

Comma 2

Capo III - Diritto di certificato nel processo civile e penale

Art. 273

#

Comma 1

(Diritto di certificato)


Comma 2

Capo IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato

Art. 274

#

Comma 1

(Adeguamento periodico degli importi)


Comma 2

Capo V - Ausiliari del magistrato

Art. 275

#

Comma 2

Capo VI - Indennita' di custodia

Art. 276

#

Comma 1

(Determinazione dell'indennita' di custodia)


Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equita', e, in via residuale, secondo gli usi locali.


Comma 2

Capo VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi

Art. 277

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Comma 1

(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)


Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.


Comma 2

Capo VIII - Registrazione degli atti giudiziari

Art. 278

#

Comma 1

(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)


Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.


Comma 2

Titolo II - Patrocinio a spese dello Stato

Art. 279

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Comma 1

(Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)


Comma 2

Titolo III - Registri

Art. 280

#

Comma 1

(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)


Nel fascicolo processuale e' tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.


L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia e' determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terra' piu' il foglio delle notizie.


Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.


Art. 281

#

Comma 1

(Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)


I crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.


Art. 282

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Comma 1

(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)


Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.


Comma 2

Titolo IV - Pagamento Capo I Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

Art. 283

#

Comma 1

(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)


Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.


L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'ufficio postale.


Comma 2

Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

Art. 284

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Comma 1

(Raccordo)


Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.


Art. 285

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Comma 1

(Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di
certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)


Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.


Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.


Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.


Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.


Art. 286

#

Comma 1

(Modalita' di pagamento della copia su compact disk)


Per la copia su compact disk il diritto e' corrisposto con le modalita' previste per il pagamento del contributo unificato.


Comma 2

Titolo V - Riscossione Capo I Disposizioni su crediti di importo determinato

Art. 287

#

Art. 288

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Comma 1

(Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)


Comma 2

Capo II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi

Art. 289

#

Comma 1

(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)


Art. 290

#

Comma 1

(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)


In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.


Art. 291

#

Art. 291

Comma 1

ART. 291(L)
(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)


Art. 292

#

Comma 1

(R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari

Comma 2

In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, ((le somme di cui all'articolo 291)) sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.


Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.


Comma 3

PARTE X - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 293

#

Comma 1

(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)


Art. 294

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Comma 1

(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)


Art. 295

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Comma 1

(Rinvio per la copertura finanziaria)


Art. 296

#

Comma 1

(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)


Art. 297

#

Art. 298

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Comma 1

(Norme che restano abrogate)


Art. 299

#

Comma 1

(Abrogazioni di norme primarie)


Art. 300

#

Comma 1

(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)


Art. 301

#

Comma 1

(R) Abrogazioni di norme secondarie

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
- l'articolo 38
, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
- gli articoli da 454
a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981
- il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;
- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820
;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
- gli articoli 1
, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
- gli articoli 11, comma 2
; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
- il decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
- il decreto
del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
- del decreto
del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "((dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;))";
l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3:
numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";
- il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466;
- l'articolo 18
, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.


Art. 302

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Comma 1

(Entrata in vigore)