LEGGE

Legge 9/2026 - LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

Numero 9 Anno 2026 GU 27.01.2026 Codice 26G00024

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione delle attività
della dimensione subacquea

Comma 2

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), nell'alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attività di cui all'articolo 32, alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.

Art. 2

#

Comma 1

Definizioni

Comma 2

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) «attività della dimensione subacquea»: ogni attività, svolta sul fondo del mare, delle acque di transizione e delle acque interne marine, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti il fondo del mare, le acque di transizione e le acque interne marine, che, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 21, si svolge almeno in parte ad una profondità pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare. Si considerano attività della dimensione subacquea, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, anche il rilascio e la messa in mare di operatori o veicoli subacquei con o senza equipaggio o a controllo remoto;
b) «zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale»: le acque interne nazionali e il mare territoriale nazionale, nonchè, in relazione ai diritti e alla giurisdizione attribuiti dalle norme internazionali vigenti, la zona contigua nazionale, la zona economica esclusiva nazionale e la piattaforma continentale nazionale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
c) «attività subacquee e iperbariche»: le attività svolte, con sistemi di ausilio alla respirazione, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso;
d) «operatori subacquei e iperbarici professionali»: operatori tecnici subacquei ai sensi della lettera f) e tecnici iperbarici ai sensi della lettera g) che compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in ambienti iperbarici gassosi;
e) «imprese subacquee e iperbariche»: le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici;
f) «operatore tecnico subacqueo (OTS)»: colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione ambientale e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi;
g) «tecnico iperbarico (TI)»: colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche;
h) «Comitato interministeriale per le politiche del mare»: il Comitato interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
i) «Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»: l'Agenzia di cui all'articolo 4;
l) «Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)»: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
m) «passaggio inoffensivo»: il passaggio nel mare territoriale eseguito da navi battenti bandiera diversa da quella italiana conformemente alle norme internazionali vigenti;
n) «infrastrutture subacquee di interesse nazionale»: le infrastrutture subacquee che possiedono uno o più requisiti tra quelli di seguito indicati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di competenza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della difesa, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze:
1) essere di proprietà di soggetti di nazionalità italiana o di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovunque localizzate;
2) essere rilevanti per la connessione, le comunicazioni e i servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva nazionale o nella piattaforma continentale;
3) presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale;
o) «area di ricerca e di soccorso»: l'area marittima di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di soccorso, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di soccorso;
p) «mezzi subacquei»: i mezzi subacquei idonei alla navigazione subacquea, anche operanti in autonomia o a controllo remoto con o senza equipaggio a bordo;
q) «Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) »: il Polo nazionale, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, competente nella promozione delle attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonchè per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale;
r) «medico subacqueo»: il medico dipendente del Ministero della salute in servizio presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), il medico in servizio presso un centro o un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, l'ufficiale medico militare ovvero il medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o il medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica e comprovata esperienza professionale in medicina di almeno tre anni;
s) «libretto personale informatico»: il documento in formato digitale attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali nonchè la persistenza dei requisiti di svolgimento del lavoro subacqueo o iperbarico;
t) «registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali»: il registro di cui all'articolo 20;
u) «attività di ricerca subacquea»: le attività volte allo sviluppo di conoscenze specifiche:
1) della colonna d'acqua e delle sue dinamiche di circolazione tridimensionale;
2) del fondale marino e delle sue morfologie ad alta risoluzione, incluse indagini che riguardano l'ambito delle ricerche di elementi e minerali;
3) della biologia, della biodiversità marina e della tutela degli ecosistemi;
4) delle tecnologie nell'ambito dei sistemi di comunicazione subacquea, della fisiologia umana in ambiente iperbarico, della mobilità multi-funzionale per l'esplorazione subacquea, delle tecnologie di internet delle cose (Internet of Things - IoT) e di intelligenza artificiale (IA) che permettano lo sviluppo di sistemi autonomi di nuova generazione, di flotte di sistemi osservativi e di esplorazione multi-matrice e dell'archeologia marina.

Art. 3

#

Comma 1

Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri

Comma 2

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata promuove, altresì, l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione subacquea, nonchè, ferma restando la titolarità dei dati in capo alle singole amministrazioni, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo sviluppo tecnologico e scientifico in materia di attività subacquee.
3. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, impartisce le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea.

Art. 4

#

Comma 1

Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee

Comma 2

1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee, l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata si avvale dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di cui all'articolo 3 .
3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione.
L'incarico del direttore generale ha la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale, ove proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica, utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Alla data del rientro in servizio dell'unità di personale, già collocata fuori ruolo, presso l'amministrazione di appartenenza, cessa automaticamente il rapporto di lavoro e ogni effetto giuridico derivante dal contratto di lavoro stipulato per la copertura temporanea del posto di cui al periodo precedente. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla presente legge e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dalla stessa.
5. L'Agenzia può chiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle Forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'Agenzia può, altresì, avvalersi di apposite articolazioni della Marina militare, delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e della Guardia di finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose concluse, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tra il direttore generale e, rispettivamente, il Capo di stato maggiore della Marina militare, il Comandante generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e il Comandante generale della Guardia di finanza. L'Agenzia può acquisire inoltre pareri di esperti del settore a titolo non oneroso e non vincolante.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 5

#

Comma 1

Organizzazione dell'Agenzia

Comma 2

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, nonchè fino ad un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34.
2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresì:
a) le funzioni del direttore generale dell'Agenzia;
b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;
c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata può comunque procedere all'adozione del relativo provvedimento. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini e le modalità per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese economiche con le amministrazioni interessate, da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Con il regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti, altresì, i compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel limite complessivo di 60.000 euro annui, che sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6

#

Comma 1

Funzioni dell'Agenzia

Comma 2

1. L'Agenzia, in particolare:
a) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea. Ferme restando le competenze dei predetti Ministeri, cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti europei e internazionali, nonchè segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche della dimensione subacquea in relazione ai compiti ad essa assegnati, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, è comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche della subacquea, come definite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3;
b) coordina e controlla le attività subacquee civili, al fine di evitare interferenze tra attività subacquee militari, di polizia e civili ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 12;
c) autorizza la navigazione in immersione dei sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10;
d) segnala alle competenti amministrazioni le situazioni di interferenza tra attività subacquee, rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;
e) definisce, in conformità agli standard internazionali, le misure necessarie per prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale, imputabili ad attività antropica rischiosa svolta nella dimensione subacquea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
f) promuove l'analisi e lo studio dei rischi connessi alla presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e infrastrutture pericolosi per la sicurezza della navigazione subacquea, adottando linee guida non vincolanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;
g) definisce la regolamentazione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 21, dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, nonchè, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, del percorso di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e delle modalità di accertamento dell'idoneità alla mansione ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro;
h) promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14;
i) concorre alla promozione, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca e del sistema dell'università e della ricerca, della Marina militare, del Servizio nazionale della protezione civile, del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonchè del sistema produttivo nazionale, dello sviluppo di competenze e capacità tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;
l) promuove, in collaborazione con l'Istituto idrografico della Marina militare nonchè con le università e gli enti pubblici di ricerca, la conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico e geofisico, raccordando tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche e le attività di rilievo opportunamente validate;
m) promuove la cultura della sicurezza in relazione alla navigazione e alle attività subacquee attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, giornate di studio e attività divulgativa nelle scuole e nelle università;
n) promuove accordi internazionali, nonchè stipula in nome proprio intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia subacquea, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
o) valorizza i risultati dell'attività di ricerca e innovazione condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee e internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e le università;
p) svolge attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia subacquea, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;
q) promuove, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e con le università e gli enti pubblici di ricerca, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio e di dottorato e di contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
r) può predisporre attività di formazione specifica, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca, riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile universale regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile universale;
s) concorre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, nella regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 3;
t) può prescrivere, per ragioni di interesse pubblico, l'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla dimensione subacquea di apparati, strumenti di misura e sensori, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per il monitoraggio sismico, ambientale e di sicurezza, la rilevazione di eventuali minacce nonchè la condivisione di dati e informazioni in tal modo acquisiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, prevedendo forme di coinvolgimento del Ministero della cultura in relazione all'individuazione di possibili interferenze con il patrimonio culturale;
u) accerta il carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale e si pronuncia sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22;
v) concorre nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 7

#

Comma 1

Norme di contabilità

Comma 2

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) contributo statale di cui all'articolo 34;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.
2. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonchè delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2-bis.
((Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.))

Art. 8

#

Comma 1

Personale

Comma 2

1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee di cui alla presente legge. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), l'applicazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;
c) la percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;
d) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata;
e) le ipotesi di incompatibilità;
f) le modalità applicative delle disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia.
3. Ferma restando la posizione del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 2, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trentanove unità, di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale, di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.
4. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
6. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata può comunque procedere all'adozione dello stesso.

Art. 9

#

Comma 1

Relazione annuale

Comma 2

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata trasmette alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attività subacquee.

Art. 10

#

Comma 1

Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea

Comma 2

1. Fatti salvi le libertà del mare e i limiti alla giurisdizione dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti, chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, attività della dimensione subacquea relative a diritti o poteri giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme internazionali vigenti, comunica all'Agenzia, con un preavviso minimo di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e protezione civile, le attività da svolgere, il giorno o i giorni in cui le stesse saranno svolte, con l'indicazione dell'ora della programmata attività, nonchè gli eventuali titoli amministrativi abilitativi, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche, sulla base dei quali le attività saranno svolte.
2. L'Agenzia trasmette senza indugio la comunicazione di cui al comma 1 alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, adotta le misure di cui al comma 3 qualora le attività di cui al comma 1:
a) interferiscano con attività subacquee civili precedentemente comunicate ai sensi del comma 1 o autorizzate ai sensi del comma 4;
b) interferiscano con altre attività civili che si svolgono in superficie precedentemente comunicate o autorizzate dall'autorità marittima competente ai sensi della disciplina vigente;
c) interferiscano con attività subacquee o di superficie militari o civili segnalate all'Agenzia dall'autorità competente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'alinea;
d) siano idonee a determinare la manomissione, il danneggiamento o la distruzione di cavi, condotte sottomarine, isole artificiali, installazioni o altre strutture.
3. Al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da
a) a d) del comma 2, l'Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività comunicata. A tali fini, l'Agenzia può, altresì, ordinare il rispetto di apposite zone di sicurezza o individuare un diverso contesto spaziale o temporale in cui può essere svolta l'attività comunicata. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma è immediatamente trasmesso al soggetto che ha effettuato la comunicazione e alle autorità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.
4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, lettere da
a) a d), l'Agenzia, con proprio provvedimento, fatte salve le ordinarie condizioni di esercizio del passaggio inoffensivo in emersione, può autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche documentate dall'istante, anche stabilendo, conformemente all'articolo 15, i requisiti e le dotazioni tecnologiche necessari a garantire l'identificazione e il tracciamento delle attività in immersione per finalità di sicurezza.
5. Le attività autorizzate ai sensi del comma 4 nonchè quelle per le quali l'Agenzia ha adottato o ha omesso di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicate senza indugio dall'Agenzia alla competente autorità marittima per l'adozione delle ordinanze ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o degli avvisi ai naviganti ai sensi dell'articolo 124 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 222 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ove necessari per consentire lo svolgimento di attività della dimensione subacquea.
6. Nel bilanciamento degli interessi sottesi a più istanze ai sensi del comma 4, riferite al medesimo contesto spaziale e temporale, è accordata priorità alle attività maggiormente idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza nazionale e all'installazione e alla protezione delle infrastrutture di interesse nazionale. Ai fini della decisione sulle istanze di autorizzazione di cui al comma 4, l'Agenzia tiene conto, altresì, della presenza di titoli abilitativi già rilasciati dalle competenti amministrazioni di settore nonchè della possibilità di svolgere l'attività in altro contesto spaziale o temporale allo scopo individuato.
7. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 4 sono presentate, corredate dei titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni competenti ove prescritti, nei limiti spaziali e temporali strettamente necessari all'esecuzione delle attività subacquee programmate, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di svolgimento della stessa attività, salvi i casi di urgenza in cui il preavviso non può comunque essere inferiore a quindici giorni. L'Agenzia conclude il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza.
8. Le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al comma 4 possono avere ad oggetto una singola attività subacquea o una serie di attività subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse.
9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita un'attività subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1 o aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 ovvero esercita un'attività subacquea in violazione delle misure di mitigazione dei rischi di interferenza di cui al comma 3 è punito con la reclusione fino a due anni.
10. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia, d'intesa con il Ministero della difesa, sono definiti gli elementi, i documenti e le modalità della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4. Con i medesimi provvedimenti di cui al primo periodo, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definite le tipologie di operazioni rientranti nei casi di urgenza di cui al comma 1 nonchè le modalità di comunicazione semplificata riguardante le attività subacquee o iperbariche non programmabili.
11. Resta salva la facoltà per le autorità competenti di segnalare all'Agenzia, anche una volta decorso il termine di cui al comma 2, lettera c), le attività subacquee o di superficie necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Nei cinque giorni successivi alla segnalazione di cui al periodo precedente, l'Agenzia può adottare le misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini previsti dai commi 2, 4 e 7.

Art. 11

#

Comma 1

Comunicazione dei titoli abilitativi
relativi alla dimensione subacquea

Comma 2

1. Al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10, le amministrazioni competenti trasmettono all'Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.

Art. 12

#

Comma 1

Cooperazione informativa

Comma 2

1. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge è assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la Marina militare, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attività militari e tra attività militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l'Agenzia elabora le informazioni relative alle attività militari fornite dalle autorità militari competenti nonchè restituisce alle predette autorità il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza.
3. L'Agenzia rende disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 13

#

Comma 1

Sicurezza delle infrastrutture subacquee

Comma 2

1. Ferme restando le discipline nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonchè della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e in raccordo con le autorità competenti ai sensi delle rispettive discipline attuative, l'Agenzia, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, definisce le misure di cui al comma 2 del presente articolo, necessarie per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e, limitatamente a quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, anche nell'alto mare.
2. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può:
a) individuare e monitorare, avvalendosi della Centrale operativa e degli assetti della Marina militare, le attività subacquee che possono determinare, per tipologia, prossimità o quota, un rischio per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione di ricerca, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione nazionale;
b) concorrere a definire le misure per la verifica, la ricognizione, il monitoraggio e la sorveglianza dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle informazioni ottenute;
c) concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino della funzionalità di cavi e condotte oggetto di rottura, la prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti anche in adempimento della normativa europea e procedure per interventi di necessità e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e condutture posizionati sulla piattaforma continentale nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
d) promuovere il coordinamento tra le amministrazioni competenti, per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori al fine di sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e condutture;
e) concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza afferenti alle attività subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale e, sentiti i gestori delle infrastrutture interessate, i criteri da osservare nelle fasi di studio dei corridoi per l'individuazione del percorso dei cavi e delle condutture.

Art. 14

#

Comma 1

Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati

Comma 2

1. Ferme restando le competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca e il soccorso in mare e le specifiche capacità per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati, l'Agenzia, avvalendosi della Marina militare, del Comando generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando generale della Guardia di finanza sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.

Art. 15

#

Comma 1

Caratteristiche dei mezzi subacquei

Comma 2

1. L'Agenzia, con provvedimento adottato d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i requisiti e le dotazioni minime di sicurezza, con riferimento altresì ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonchè all'installazione di un transponder e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Con le medesime modalità di cui al precedente periodo sono definite anche le relative procedure di verifica e di certificazione. L'Agenzia, in relazione alle attività di certificazione di cui al precedente periodo, sulla base di convenzioni non onerose concluse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può collaborare con enti di normazione tecnica nonchè con soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale, al fine di certificare la conformità ai requisiti e alle dotazioni minime di sicurezza di cui al presente comma. Gli oneri derivanti dalle attività di certificazione sono posti a carico degli operatori istanti.
2. Sono in ogni caso considerati idonei all'utilizzo i mezzi subacquei non militari che rispettano standard internazionali di riferimento compatibili con quelli definiti ai sensi del comma 1.
L'Agenzia, con provvedimento adottato ai sensi del comma 1, definisce le procedure di verifica della idoneità all'utilizzo di cui al precedente periodo.

Art. 16

#

Comma 1

Comando e conduzione dei mezzi subacquei

Comma 2

1. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, il comandante dei mezzi subacquei non militari battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci o con equipaggio a bordo deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei, aggiuntiva rispetto a quella richiesta per il comando di navi battenti bandiera italiana.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, colui che conduce o, comunque, controlla mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati:
a) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 1;
b) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 2.
4. Chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 26.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17

#

Comma 1

Sviluppo di tecnologie subacquee

Comma 2

1. L'Agenzia, sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può collaborare con il Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti nel territorio nazionale per adottare linee guida non vincolanti per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. L'Agenzia può acquisire, sullo schema di linee guida di cui al precedente periodo, pareri di imprese subacquee e iperbariche a titolo non oneroso e non vincolante. Ai fini dell'adozione delle linee guida può essere acquisito il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale.
2. Ferma restando la necessità di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee a cui partecipano le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 l'Agenzia può, altresì, individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per:
a) l'incremento dei livelli di sicurezza dei mezzi subacquei, il loro tracciamento, la prevenzione delle collisioni e i sistemi di recupero;
b) il monitoraggio del fondale marino ai fini di protezione dell'ambiente, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Servizio nazionale della protezione civile;
c) l'individuazione e la localizzazione dei rischi relativi alla dimensione subacquea e dei relativi sistemi di gestione e allertamento, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Servizio nazionale della protezione civile;
d) la mappatura dei fondali in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca per quanto attiene all'acquisizione e alla condivisione di dati;
e) la sorveglianza, la resilienza fisica e la protezione delle infrastrutture subacquee;
f) la definizione di soluzioni per la riduzione dell'impatto da attività mineraria abissale tenendo conto delle attività svolte a livello europeo e internazionale da enti pubblici di ricerca;
g) la definizione di metodologie per il ripristino e la riparazione di cavi e condutture;
h) la standardizzazione di componenti e apparati dei mezzi subacquei;
i) le tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati, in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Marina militare, le Capitanerie di porto - Guardia costiera e il Corpo della Guardia di finanza.

Art. 18

#

Comma 1

Lavori subacquei e iperbarici e attività escluse

Comma 2

1. Le disposizioni del presente capo stabiliscono i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività di cui al comma 1 svolte dalle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con riferimento al previo rilascio del brevetto militare di operatore subacqueo da parte del Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare ove richiesto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 42 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono regolate le attività subacquee e iperbariche di protezione civile effettuate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo codice e degli ambiti di autonomia regolatoria riconosciuti dalla disciplina vigente.

Art. 19

#

Comma 1

Qualifiche professionali e ambiti operativi

Comma 2

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 18, comma 1, svolte nelle acque interne e nel mare territoriale nonchè, limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti dei soggetti con sede legale o stabile organizzazione nel territorio nazionale o di nazionalità italiana, nella zona economica esclusiva nazionale, nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e nell'alto mare è obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, che avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore tecnico subacqueo di basso fondale (OTS di basso fondale), che effettua immersioni fino alla profondità di 15 metri;
b) operatore tecnico subacqueo di medio fondale (OTS di medio fondale), che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico subacqueo di alto fondale (OTS di alto fondale), che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
d) tecnico iperbarico (TI).
((1))
2. Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante lo svolgimento di attività comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, è consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS previa autorizzazione del responsabile dell'attività e al ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni:
a) il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validità rilasciato da un'organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della relativa idoneità sanitaria;
b) il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito positivo e documentato apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attività e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate;
c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con un OTS.

Comma 3

------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 16-bis) che "Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonchè all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".

Art. 20

#

Comma 1

Registro degli operatori subacquei e iperbarici
professionali

Art. 21

#

Comma 1

Requisiti per l'iscrizione nel registro
degli operatori subacquei e iperbarici professionali

Comma 2

1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20 sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o cittadinanza svizzera ovvero, per persone in possesso di una cittadinanza diversa, possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto;
d) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti, all'esito di un percorso di formazione disciplinato con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri derivanti dai corsi di cui alla presente lettera sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale;
e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), possesso del brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare o del brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciato dalla Scuola dei sommozzatori del citato Corpo;
f) idoneità alla mansione, accertata e certificata da un medico subacqueo all'esito di visita a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, esente da difetti dell'apparato cardiopolmonare e otorinolaringeo nonchè da alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti specificamente definiti, per le differenti qualifiche di cui all'articolo 19, comma 1, con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della salute;
g) assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
2. Le modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione e di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.

Art. 22

#

Comma 1

Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero

Comma 2

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui all'articolo 19, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.
2. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, nel registro di cui all'articolo 20, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b), f) e g).
3. L'Agenzia è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.
((1))

Comma 3

------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 16-bis) che "Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonchè all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".

Art. 23

#

Comma 1

Sorveglianza sanitaria

Comma 2

1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale è sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità alla mansione, effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale.
2. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della validità del libretto di cui all'articolo 24 e della relativa attività fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Art. 24

#

Comma 1

Libretto personale informatico degli operatori subacquei
e iperbarici professionali

Comma 2

1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale, iscritto nel registro di cui all'articolo 20, è dotato di un libretto personale informatico, in cui devono essere annotati, in lingua italiana e in lingua inglese:
a) il titolo di studio;
b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
c) l'idoneità alla mansione con l'indicazione del medico subacqueo certificatore;
d) la qualifica professionale, tra quelle di cui all'articolo 19, comma 1;
e) le eventuali ulteriori specializzazioni acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, di corsi di aggiornamento, di stage o di apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero.
Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato nel quale sono conseguiti;
f) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine immersione nel caso che queste superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
g) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, i periodi di compressione in camera iperbarica;
h) la vidimazione da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante, o del committente in caso di lavoratore autonomo, delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica;
i) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
l) gli eventuali infortuni subiti.
2. Il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia, è vidimato digitalmente, per gli operatori subacquei e iperbarici professionali, dall'ufficio di compartimento marittimo competente.
3. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali, quando richiesti, sono tenuti a comunicare gli estremi identificativi del libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.
4. Il libretto personale deve essere vidimato, su richiesta dell'interessato, con cadenza annuale dall'ufficio di compartimento marittimo competente, previo superamento di apposito esame di idoneità psicofisica, come disciplinato con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f).
5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro provvede, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione sul libretto personale informatico dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale informatico è effettuata da un medico subacqueo.
6. Allo scadere del periodo di efficacia del certificato di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), l'efficacia del libretto personale informatico è sospesa. La sospensione cessa con la presentazione, a cura dell'operatore subacqueo o iperbarico professionale, della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l'idoneità alla mansione, e la conseguente annotazione sul medesimo libretto della rinnovata idoneità ai sensi del comma 1, lettera c), del presente articolo.
7. Le modalità di tenuta, rinnovo, sospensione e riattivazione dell'efficacia del libretto personale informatico sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.

Art. 25

#

Comma 1

Regolamentazione tecnica

Comma 2

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata e con i Ministri della difesa, dell'interno, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute, della cultura, dell'ambiente e della sicurezza energetica e del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno limitatamente agli ambiti e alle attività di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle pertinenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea intervenute in materia di sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche, sono definite le regole tecniche concernenti:
a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali;
c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
d) la formazione e la qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici;
e) le attrezzature e gli equipaggiamenti degli operatori subacquei e iperbarici;
f) la medicina subacquea e iperbarica;
g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici nelle connesse attività.

Art. 26

#

Comma 1

Operatori subacquei e iperbarici professionali

Comma 2

1. Agli operatori subacquei e iperbarici professionali che omettono di comunicare i dati identificativi del libretto personale informatico, di cui all'articolo 24, comma 3, è fatto divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione.
2. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali che svolgono lavori subacquei o iperbarici senza iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero senza libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro.
3. Il datore di lavoro o il committente che impiega operatori subacquei o iperbarici professionali non iscritti nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero non dotati di libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
4. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 16, comma 4, e dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità marittima è competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.
((1))

Comma 3

------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 16-bis) che "Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonchè all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".

Art. 27

#

Comma 1

Imprese subacquee e iperbariche

Comma 2

1. Le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attività subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.
2. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità marittima è competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

Art. 28

#

Comma 2

1. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare può ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee».
2. All'articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'università e della ricerca e dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare». Il comma 1-bis dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle attività di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in relazione alle competenze ad esso attribuite a legislazione vigente.

Art. 29

#

Comma 2

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo»;
b) all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: «fissando il termine per l'esecuzione» sono aggiunte le seguenti: «e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
c) all'articolo 501 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal precedente periodo, la denuncia di identificazione del relitto è tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
d) all'articolo 506, dopo le parole: «assume il ricupero» sono aggiunte le seguenti: «dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
e) all'articolo 578, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
f) all'articolo 579, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualità di membro della commissione inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee».

Art. 30

#

Comma 1

Principio di specialità

Comma 2

1. Le disposizioni del codice della navigazione si applicano, in quanto compatibili, anche ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

Art. 31

#

Comma 1

Modifica della composizione di organi collegiali
in materia di politiche del mare

Comma 2

1. All'articolo 8, comma 1, alinea, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, dopo le parole: «della Marina Militare» sono aggiunte le seguenti: «e dal capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, le parole: «e Dipartimento per gli affari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri,».
4. All'articolo 57-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e dall'Autorità politica delegata per le politiche del mare».
5. La composizione degli organi collegiali, come disciplinata dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, è integrata secondo quanto ivi previsto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

#

Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

1. La presente legge non pregiudica le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite:
a) alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa dalle minacce esterne e della cybersecurity di cui all'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 28 della presente legge;
b) al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
c) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e alla maritime security di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147, alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, all'articolo 4 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e alla legge 23 ottobre 2009, n. 157;
d) all'Arma dei carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
e) alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamità e infortuni, nonchè quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
f) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
g) al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
h) agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell'articolo 20 del codice della navigazione, del capo VII del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e delle vigenti disposizioni internazionali;
i) all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
l) agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 33

#

Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

1. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e
((nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità di personale dirigenziale))
di cui all'articolo 8, comma 3, l'Agenzia si avvale di unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori dodici mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui si avvale l'Agenzia è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo periodo
((...))
può essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 34

#

Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

1. Per l'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10, è autorizzata la spesa di 8.671.449 euro per l'anno 2026, di cui fino ad un massimo di 2.000.000 di euro per oneri in conto capitale per l'informatica, di 6.531.449 euro per l'anno 2027 e di 6.458.508 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 16, commi 1, 2, 4 e 5, che entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della Costituzione:
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, recante: «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 3 agosto 1967:
«Art. 1. - Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sarà effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quello dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.
Sino all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca nè concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689:
«Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.".
2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio 20 di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonchè l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 111 (Competenze particolari della Marina militare). - 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonchè di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.
d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare può ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee.
1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonchè per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'università e della ricerca e dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea.».
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'articolo 2.

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante: «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 dicembre 1933:
«Art. 1 (La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato). - Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018.
Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005.
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 5.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 1952:
«Art. 59 (Ordinanza di polizia marittima). - A norma degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonchè le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.
Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 124 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 124. - 1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina.
2. I Comandi marittimi della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa.
3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare».
- Si riporta il testo dell'articolo 222 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010:
«Art. 222 (Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare). - 1. L'Istituto idrografico della Marina militare svolge i seguenti compiti:
a) assicurare alle Forze armate il supporto idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle attività d'istituto;
b) concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969);
c) redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione;
d) creare un sistema informativo geografico che raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e da enti pubblici e privati;
e) gestire e mantenere aggiornata, con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato e delle associazioni private operanti nel settore, la banca dati di tutti i relitti, di interesse storico e non, giacenti sui fondali delle acque marine sottoposte alla giurisdizione nazionale;
f) curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione di studenti universitari e di cittadini stranieri;
g) conferire la caratteristica di idrografo al personale militare e civile che superi il previsto iter formativo;
h) concorrere all'attività didattica d'istituti di formazione nel campo delle scienze idrografiche e oceanografiche;
i) partecipare all'attività dell'Organizzazione idrografica internazionale;
l) disciplina gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa.
2. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta le seguenti funzioni:
a) è responsabile della produzione della documentazione nautica ufficiale per le aree di interesse nazionale;
b) effettua, direttamente o in collaborazione con organismi pubblici e privati, gli studi, i rilievi e i lavori necessari al compimento della propria missione;
c) verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati;
d) pianifica e coordina l'esecuzione di rilievi oceanografici necessari alla produzione cartografico e all'attività d'istituto delle Forze armate e concorre alla ricerca oceanografica nazionale;
e) riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di costa e di dati idrografici, anche avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche, al fine della produzione della documentazione ufficiale;
f) esegue, nell'ambito delle funzioni di responsabile nazionale della definizione del livello medio mare, i rilievi mareometrici necessari all'esigenze idrografiche e riceve le misure mareometriche eseguite nelle acque di giurisdizione nazionale;
g) riceve dall'autorità marittima le informazioni necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle varianti alla documentazione nautica;
h) fornisce consulenza tecnica all'autorità marittima nel merito delle problematiche inerenti la documentazione nautica;
i) cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico scientifici inerenti le materie di propria competenza;
l) provvede alla distribuzione della documentazione nautica e di particolare strumentazione nautica alle unità della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto;
m) cura la vendita dei propri dati e prodotti anche attraverso rivenditori ufficiali.».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007:

«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonchè nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonchè progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonchè delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonchè alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente.
L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;
d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). - 1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.
2. Spettano all'AISE, inoltre, le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonchè le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.».
Note all'art. 13:
- La direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 27 dicembre 2022, n. L 333.
- La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 27 dicembre 2022, n. L 333.
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 8, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonchè in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981:

«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.».
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo degli articoli 13, comma 1, e 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, recante: «Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018:
«Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
Omissis.».
«Art. 42 (Comitato nazionale del volontariato di protezione civile). - 1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:
a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione.
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.».
Note all'art. 21:
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 18.
Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, recante: «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965:
«Art. 53. - Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorative e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore o all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio sia nel territorio nazionale sia all'estero.
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore.
I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire 18.000 a lire 36.000.».
Note all'art. 25:
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 18.
Note all'art. 27:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 si vedano le note all'articolo 16.
Note all'art. 28:
- Per il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 si vedano le note all'articolo 2.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo degli articoli 69, 73, 501, 506, 578 e 579 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Codice della navigazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, come modificato dalla presente legge:
«Art. 69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi).
- L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione nè possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire. L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo.
Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.».
«Art. 73 (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi).
- Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.
Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.
Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
Nei casi d'urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario.
Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.».
«Art. 501 (Assunzione del ricupero). - Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purchè entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno. Fermo quanto previsto dal precedente periodo la denuncia di identificazione del relitto è tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.».
«Art. 506 (Intervento dell'autorità marittima). - Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.».
«Art. 578 (Inchiesta sommaria). - Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.
Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina.
Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonchè delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità inquirente, se non è competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorità, che di tale competenza è investita.».
«Art. 579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualità di membro della commissione inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.».
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 145, recante: «Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Designazione dell'autorità competente). - È istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di autorità competente responsabile dei compiti assegnati dal presente decreto. Il Comitato è composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare e dal capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Omissis.».

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Comitato tecnico). - 1. Il Comitato è composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.
d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma;
e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia;
f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante: «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Tavolo interministeriale di coordinamento).
- 1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attività afferenti lo spazio marittimo è costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, n. 96, come modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). - Omissis.
2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall'Autorità politica delegata per le politiche del mare. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
Omissis.».
Note all'art. 32:
- Per il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 si vedano le note all'articolo 2.
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 1959.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - Omissis.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n.979, dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonchè, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attività di contrasto dei traffici illeciti.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016:
«Art. 2 (Comparti di specialità delle Forze di polizia). - 1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonchè le disposizioni di cui alla medesima legge:
a) Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
c) Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.».
«Art. 4 (Razionalizzazione dei servizi navali). - 1.
Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonchè i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.
2. Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.
3. Ferme restando le funzioni e le responsabilità di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonchè al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Corpo della guardia di finanza provvede all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Per l'adattamento dei mezzi di cui al comma 2 alle esigenze d'impiego del Corpo della guardia di finanza nonchè per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata la spesa di euro 708.502 per l'anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall'anno 2018.».
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante: «Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980.
- La legge 3 aprile 1989, n. 147, recante: «Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante: «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1994:
«Art. 2. - 1. L'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione è il Ministro dei trasporti e della navigazione».
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: «Disposizioni per la difesa del mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1983.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 21 luglio 1967, n. 613:
«Art. 4. - Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attività mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione, in quanto applicabili, all'autorità marittima.
L'autorità marittima vigila altresì sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.».
- La legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2009.
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006:
«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). - 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.
2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;
c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119.
7. Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.
8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonchè le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.327.
12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.
13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonchè di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.
14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.».
«Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale). - 1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell' articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonchè degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonchè alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonchè alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:
«Art. 20 (Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari.».
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71, recante: «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) è Autorità nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del Ministro dell'interno in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonchè per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima legge n.124 del 2007;
b) predispone la strategia nazionale di cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8;
d) è Autorità nazionale competente NIS e Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento;
d-bis) è Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo NIS;
d-ter) è CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo NIS;
e) è Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
e-bis) è Autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto- legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le attività di ispezione e verifica di cui all' articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.131;
2) alla sicurezza e all'integrità delle comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 1°agosto 2003, n.259, e relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le attività di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.131 del 2020;
i) assume tutte le funzioni già attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n.124, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attività di competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, alle attività necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, nonchè quelle in materia di adozione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresì, i compiti di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, già attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale;
m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera b), allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei sistemi crittografici nonchè all'organizzazione e alla gestione di attività di divulgazione finalizzate a promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio della tecnologia blockchain, come strumento di cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, promuove altresì la collaborazione con centri universitari e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali nonchè la collaborazione internazionale con gli organismi esteri che svolgono analoghe funzioni. A tale fine, è istituito presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il cui funzionamento è disciplinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in ambito non classificato, ferme restando le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con riferimento alle informazioni e alle attività previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonchè le competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonchè di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
n) sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali capacità;
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS, del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonchè gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti che a ciò siano tenuti in osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti, nonchè segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, è comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nonchè del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia può altresì promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonchè promuovere la realizzazione di studi di fattibilità e di analisi valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;
v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia può avvalersi anche delle strutture formative e delle capacità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati;
v-bis) può predisporre attività di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalità di cui al presente articolo, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonchè, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, può altresì partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale;
aa) è designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia è istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/887.
3. Il CSIRT italiano di cui all' articolo 8 del decreto legislativo NIS è trasferito presso l'Agenzia e assume la denominazione di: «CSIRT Italia».
4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, è trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalità di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante possono stipulare appositi protocolli d'intenti che definiscono altresì le modalità della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Per il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n. 124 si vedono le note all'articolo 5.
Note all'art. 34:
Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 29 dicembre 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».