DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 141/2026 - DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2026, n. 141

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2026, n. 141

Numero 141 Anno 2026 GU 06.08.2026 Codice 26G00160

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla scadenza dei termini di delega di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge n. 111 del 2023, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi adottati;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;
Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante «Testo unico dei tributi erariali minori»;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria»;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»;
Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»;
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di adempimenti e accertamento nonchè di emanare disposizioni di coordinamento e correttive dei testi unici adottati in attuazione del citato articolo 21 della legge n. 111 del 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2026;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 7 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

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Comma 1

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento

Comma 2

1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Art. Art.-2---comma-1

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Comma 2

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39, sotto-rubrica, le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 3 e 4»;
b) all'articolo 49, comma 4, sesto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;
c) all'articolo 52, comma 1, lettera o), la parola «normative.» è sostituita con la seguente: «normative;»;
d) all'articolo 74, comma 4, le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
e) all'articolo 75, comma 1, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
f) all'articolo 77, comma 4, quarto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;
g) all'articolo 95, comma 8, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite con le seguenti: «del Parlamento»;
h) all'articolo 96, comma 1, lettera c), secondo periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;
i) all'articolo 98:
1) al comma 4, sesto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;
2) al comma 10, le parole: «comma 10» sono sostituite con le seguenti: «comma 9»;
l) all'articolo 99, comma 1, quinto periodo, la parola: «cinque» è soppressa;
m) all'articolo 104, nella sotto-rubrica le parole: «30 novembre del 2023» sono sostituite con le parole: «30 dicembre 2023»;
n) all'articolo 105:
1) al comma 15, le parole: «dall'articolo 106, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 267, comma 1»;
2) al comma 16, lettera b), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026;»;
o) all'articolo 110, comma 9, quarto periodo, le parole: «all'articolo 27, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 337, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
p) all'articolo 118:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 5, 6 primo e terzo periodo, 7, 8, 10 e 10-bis»;
2) al comma 23, le parole: «di cui di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui» e il secondo e quarto periodo sono soppressi;
3) al comma 26, terzo periodo, le parole: «all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
q) all'articolo 119:
1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 15, le parole: «all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
r) all'articolo 124, comma 10, le parole: «all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 256, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
s) all'articolo 132, comma 1, lettera a) le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244.» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244;»;
t) all'articolo 135:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;
3) al comma 2, lettera b), le parole: «dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;
u) all'articolo 141, comma 1, le parole: «titoli III» sono sostituite dalle seguenti: «titolo III»;
v) all'articolo 154, comma 1:
1) le parole: «e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,» sono soppresse;
2) le parole: «dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
z) all'articolo 158, comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al secondo periodo, le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
aa) all'articolo 161, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «di cui» è inserita la seguente: «al»;
bb) all'articolo 168, comma 2, le parole: «dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
cc) all'articolo 173:
1) al comma 13, dopo le parole: «ferma restando la competenza» sono inserite le seguenti: «dell'ufficio»;
2) al comma 14, le parole: «all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 161, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
dd) all'articolo 184, comma 5, le parole: «98, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «98, comma 4»;
ee) all'articolo 186, comma 10, le parole: «dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ff) all'articolo 192:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «166-bis» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, primo periodo,»;
2) al comma 5, le parole: «all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 6, il secondo periodo è soppresso;
gg) all'articolo 200, comma 2, primo periodo, le parole: «dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
hh) all'articolo 209, comma 9, terzo periodo, le parole: «all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ii) all'articolo 211, nella sotto-rubrica, le parole «29 ottobre 2019» sono sostituite con le parole «26 ottobre 2019»;
ll) all'articolo 226, comma 5, secondo periodo, le parole: «all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
mm) all'articolo 228, comma 10, le parole: «all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
nn) all'articolo 232, comma 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 49, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
oo) all'articolo 235, comma 6, le parole: «all'articolo 276, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 232, comma 1»;
pp) all'articolo 236, comma 1, primo periodo, le parole: «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e al secondo periodo del medesimo comma 1, le parole: «all'articolo 276, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 232, comma 1»;
qq) all'articolo 240:
1) alla sotto-rubrica dopo la parola: «74» sono inserite le seguenti: «, primo e terzo periodo,»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
rr) all'articolo 244:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 253, comma 3, e 299, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;
ss) all'articolo 247, comma 1, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti»;
tt) all'articolo 256, comma 2, le parole: «nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e tenere le scritture prescritte nel titolo II del decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli da 52 a 57 e 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e tenere le scritture prescritte negli articoli da 19 a 29 del medesimo testo unico»;
uu) all'articolo 273, comma 1, le parole: «271, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «271, comma 3»;
vv) all'articolo 285, comma 1, le parole: «di cui al all'articolo 115» sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 115»;
zz) all'articolo 286, comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5»;
2) al secondo periodo, le parole: «i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5»;
aaa) all'articolo 306:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11,»;
2) al comma 4, quarto periodo, le parole: «con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
bbb) all'articolo 307, comma 12, terzo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ccc) all'articolo 362:
1) nella sotto-rubrica, le parole «20 dicembre 2023» sono sostituite con le parole «30 dicembre 2023»;
2) al comma 15, lettera a), le parole: «all'articolo 349, comma 5» sono sostituite con le seguenti: «all'articolo 285, comma 5»;
3) al comma 17, lettera b), le parole: «l'articolo 349, commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «l'articolo 285, commi 1 e 2»;
ddd) all'articolo 374, nella sotto-rubrica, le parole «articolo 6, commi 2 e 3» sono sostituite con le seguenti: «articolo 6, comma 3»;
eee) all'articolo 376, comma 1, lettera gg), le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 3, 4 e 5».

Art. 3

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Comma 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

Comma 2

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 11, le parole: «all'articolo 149 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 52, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117» e le parole: «all'articolo 53, comma 2, lettera c), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 55, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026»;
c) all'articolo 21, comma 3, sesto periodo, le parole: «irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «irroga la sanzione di cui all'articolo 32-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
d) all'articolo 37, comma 1, lettera n), le parole: «dall'articolo 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 76, comma 1, lettere g) e h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
e) all'articolo 58, comma 1, lettera d), le parole: «dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
f) all'articolo 59, comma 7, le parole: «all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 112 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
g) all'articolo 64, comma 14, secondo periodo, le parole: «comma 13,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 12, primo periodo,»;
h) all'articolo 68:
1) al comma 19, le parole: «avvalendosi dei poteri previsti dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dei poteri previsti dagli articoli 159 e 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, in quanto compatibili, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;
2) al comma 20, le parole: «ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per esibire la documentazione di cui agli articoli 20 e 26 del medesimo testo unico»;
i) all'articolo 77:
1) alla sotto-rubrica le parole: «articolo 1 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, commi da 1 a 5-quater, 6, primo e secondo periodo, e da 6-bis a 6-quater, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;
2) al comma 10:
2.1) al primo periodo, le parole: «e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;
2.2) i periodi terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;
3) al comma 17 le parole: «dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
l) all'articolo 78, comma 1, le parole: «dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
m) all'articolo 82, comma 10, le parole: «dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
n) all'articolo 84, comma 1, le parole: «21 aprile 1996, n. 696» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 1996, n. 696»;
o) all'articolo 89, comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
p) all'articolo 93:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 3, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
q) all'articolo 95, comma 3, le parole: «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
r) all'articolo 99:
1) la sotto-rubrica è sostituita dalla seguente: «(articolo 48, comma 2, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243)»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intraunionali è ammessa in detrazione con le modalità e i termini indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.»;
s) all'articolo 101:
1) al comma 3, le parole: «dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 275 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 11, secondo periodo, le parole: «dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 159, 161 e 289 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e dall'articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
3) al comma 11, terzo periodo, le parole: «di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
4) al comma 11, quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 6-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per l'accesso di cui al medesimo articolo 51, secondo comma, numero 7)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 159, comma 2, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per l'accesso di cui al medesimo articolo 159, comma 2, lettera l)»;
t) l'articolo 107 è abrogato;
u) all'articolo 110, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
v) all'articolo 118:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 38-bis2» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 10, 11, primo periodo, e da 12 a 14,»;
2) al comma 11, il secondo periodo è soppresso;
z) all'articolo 119:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 4, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 54-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 279 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
aa) all'articolo 120, comma 5, le parole: «e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata» sono soppresse»;
bb) all'articolo 122, comma 7, le parole: «all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
cc) all'articolo 130:
1) al comma 1, le parole: «dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 159, 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
dd) all'articolo 131, comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 147, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ee) all'articolo 132, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 32-bis» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3 e 4,»;
ff) all'articolo 139, comma 6, le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
gg) all'articolo 142:
1) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, coopera, ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, coopera, ai sensi dell'articolo 161 del medesimo testo unico» e le parole: «di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161, commi 14 e 15, primo e secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
4) al comma 6, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 327 del medesimo testo unico»;
5) al comma 6, quarto periodo, le parole: «di cui al predetto articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto articolo 327 del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
6) al comma 6, quinto periodo, le parole: «di cui agli articoli 18 e 37 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 328 e 330, commi 1 e 2, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
hh) all'articolo 147, alla sotto-rubrica dopo le parole: «articolo 40» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2,»;
ii) all'articolo 157, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
ll) all'articolo 159, comma 1, lettera b), le parole: «dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 232, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
mm) all'articolo 169:
1) è inserita la seguente sotto-rubrica «(articolo 66, commi 9-bis e 21, primo e secondo periodo, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 1, comma 38, legge 31 dicembre 2024, n. 207; articolo 32 quinquies, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articoli 43, 47, 51 legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, n. 28; articolo 3, commi 6, 10 e 13, decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 75, commi 1, 2 e 3, legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 1, comma 4-quater, articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; articolo 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, n. 7; articolo 36-bis, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; articolo 9, quarto e quinto comma, legge 27 luglio 1978, n. 392; articolo 26-bis, legge 24 giugno 1997, n. 196; articolo 12, comma 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; articolo 6, commi 10 e 12, legge 13 maggio 1999, n. 133; articolo 1, commi 7 e 14, decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 36-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; articolo 4, legge 8 maggio 1998, n. 146; articolo 5, legge 18 febbraio 1999, n. 28; articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; articolo 55, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 16, comma 5 bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 1, comma 667, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 5, comma 2, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 4 sexies, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 19, legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 5, comma 2, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2024, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2024, n. 207»;
3) al comma 1, lettera eee), le parole: «dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88»;
nn) all'articolo 170, comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: «r-bis) articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;»;
oo) alla Tabella A, parte II, numero 19), le parole: «1° agosto 2025, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2025, n. 123».

Art. 4

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Comma 2

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, le parole: «degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico»;
b) all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, le parole: «dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), l) e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2»;
c) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «trascorso tale termine» sono aggiunte le seguenti: «ferma restando la sanzione di cui all'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,» e dopo le parole: «richiesta della registrazione » le seguenti parole «e si applica la sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;
d) all'articolo 19, comma 1, lettera e), le parole: «all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 303, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
e) all'articolo 21:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 17» sono aggiunte le seguenti: «commi 1, 3 e 3-bis»;
2) il comma 2 è abrogato;
f) all'articolo 26:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 22» sono aggiunte le seguenti: «commi 1, primo periodo, 2 e 3»;
2) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
g) all'articolo 38, comma 3, le parole: «dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 299 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
h) all'articolo 44:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico»;
2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i) e gg), del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2»;
3) al comma 2, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
4) al comma 3, le parole: «nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
i) all'articolo 45:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 41» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 2-bis, primo e secondo periodo,»;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «sanzione» le parole: «amministrativa di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 41-bis»;
3) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
l) all'articolo 47, comma 5, le parole: «dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
m) all'articolo 50:
1) nella sotto-rubrica, le parole: «; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono soppresse;
2) il comma 8 è abrogato;
n) all'articolo 79, comma 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
o) all'articolo 88, comma 6, le parole: «dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
p) all'articolo 89:
1) al comma 1, le parole: «, nonchè quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono soppresse;
2) al comma 6, le parole: «all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»; le parole: «della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione di cui all'articolo 50-bis»;
q) all'articolo 102:
1) nella sotto-rubrica, le parole: «; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono soppresse;
2) il comma 4 è soppresso;
r) all'articolo 110:
1) al comma 3, le parole: «all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
2) al comma 4, le parole: «all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
3) al comma 5, le parole: «all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
s) all'articolo 112:
1) al comma 4, le parole: «dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 5, le parole: «dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
t) all'articolo 114, comma 1, la lettera e) è soppressa;
u) all'articolo 115:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 30» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6»;
2) al comma 1, lettera a), le parole: «il certificato di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte»;
3) al comma 1, lettera b), le parole: «il certificato di stato di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia»;
4) il comma 3 è abrogato;
v) all'articolo 118:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 33» sono inserite le seguenti: «commi 1, 2, 3, primo periodo e 4»;
2) al comma 3 le parole: «della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 48-bis» e il secondo periodo è soppresso;
z) all'articolo 120, comma 1, le parole: «articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 309 e 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
aa) all'articolo 127, comma 1, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;
bb) all'articolo 133, comma 3, le parole: «34 commi 3, 4 e 5 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «309, commi 4, 5 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
cc) all'articolo 134:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 57» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1 e 2, primo periodo»;
2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
dd) all'articolo 142, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 4» sono inserite le seguenti: «, comma 4»;
ee) all'articolo 146, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 3»;
ff) all'articolo 148, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1»;
gg) all'articolo 150, comma 11, le parole: «all'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 316, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
hh) all'articolo 152:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «ridotta a un terzo,» sono soppresse;
3) al comma 1, quarto periodo, le parole: «articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
ii) all'articolo 159, comma 3, le parole: «all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
ll) all'articolo 165, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 39» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2 e 6»;
mm) all'articolo 167:
1) nella sotto-rubrica, le parole: «commi da 6 a 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 8, 9 e 11»;
2) il comma 5 è abrogato;
nn) all'articolo 168, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
oo) all'articolo 170, comma 1, le parole: «dell'articolo 170 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
pp) all'articolo 180, comma 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; e dopo le parole «di cui all'articolo 2, della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 79, comma 1»;
qq) all'articolo 187, nella rubrica, le parole: «Operazioni tra fondi pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «Operazioni tra fondi pensione»;
rr) all'articolo 197, nella sotto-rubrica, le parole: «articolo 22, comma 1, legge 14 novembre 2016, n. 220» sono soppresse;
ss) all'articolo 199, comma 5, le parole: «dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 97, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
tt) all'articolo 1, comma 3, della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2»;
uu) all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegato 1, nota I, comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «nonchè una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle stesse imposte» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
2) al secondo periodo, le parole: «nonchè irrogare la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè irrogare la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
vv) all'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 178 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
zz) all'articolo 5, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
aaa) all'articolo 9, comma 1, della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
bbb) l'articolo 13 della tariffa, parte I, allegato 1, è abrogato;
ccc) all'articolo 2 della tariffa, allegato 2, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
ddd) all'articolo 1, comma 3, della tariffa, parte I, allegato 3, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
eee) all'articolo 9, comma 3, nota 2, e comma 4 della tariffa, parte I, allegato 3, le parole: «all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
fff) all'articolo 15 della tariffa, parte I, allegato 3, la nota 3, è abrogata;
ggg) all'articolo 32 della tabella, allegato 3, le parole: «da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonchè» sono soppresse.

Art. 5

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Comma 2

1. Al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3, le parole: «ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 26-bis e 26-ter»;
c) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis - Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette a imposta - (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972; articolo 9, comma 19, della legge n. 448 del 2001; articolo 39, comma 13-sexies, del decreto-legge n. 269 del 2003) - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dall'Agenzia delle entrate, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purchè conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento può essere autorizzato l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonchè per i relativi controlli.
4. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonchè le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle associazioni pro loco nonchè alle bande musicali amatoriali, ai cori e alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse.
Art. 26-ter - Abbonamenti (articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni o attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.
2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
d) all'articolo 28, comma 3, le parole: «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
e) dopo l'articolo 28 sono inseriti i seguenti:
«28-bis. - Imponibili medi (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive e accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette a imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui al comma 1, lettera a), la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui al comma 1, lettera b), la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, semprechè i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati a un importo non superiore a euro 25.822,84.
3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.
28-ter. - Apparecchi da divertimento e intrattenimento (articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui al comma 2, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo.
In caso diinadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, si provvede al ritiro del relativo titolo.
2. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del suddetto articolo 110, comma 7, del testo unico di pubblica sicurezza;
b) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto articolo 110, comma 7, del testo unico di pubblica sicurezza.
3. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni per l'attuazione del presente comma.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui al comma 2, nonchè stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.».
f) all'articolo 34, comma 2, le parole: «dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
g) all'articolo 41:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dall'articolo 4, comma 3, del citato decretolegge n. 167 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 58, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 5, le parole: «l'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 79, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
4) al comma 6, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026»;
h) all'articolo 44, comma 1, le parole: «all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
i) all'articolo 45, comma 1, sesto periodo, le parole: «nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
l) dopo l'articolo 54, sono inseriti i seguenti:
«54-bis. - Esenzioni (articolo 18 del regio decreto-legge n. 246 del 1938) - 1. Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni gli ospedali militari e le sale di convegno dei militari delle forze armate nonchè gli enti che in applicazione delle norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.
2. Sono, altresì, esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra o a bordo di navi o di aeromobili.
54-ter. - Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni (articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge n. 244 del 2007) - 1. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
54-quater. Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani (articolo 92, commi 1, 2 e 3, della legge n. 289 del 2002) - 1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al titolo II, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa di cui all'allegato 2 del presente testo unico, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da enti del Terzo settore non commerciali, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonchè da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione e all'integrazione delle persone anziane.
3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio Canone TV, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.»;
m) all'articolo 58:
1) alla sotto-rubrica dopo le parole: «articolo 27» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e quarto,»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) al comma 4 le parole: «dell'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 332 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
n) all'articolo 59, comma 1, le parole: «all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
o) all'articolo 60, comma 1, le parole: «dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
p) all'articolo 61:
1) alla sotto-rubrica le parole: «commi da 154 a 157 e 159» sono sostituite dalle seguenti: «commi 154, 156, 157 e 159»;
2) il comma 2 è abrogato;
q) all'articolo 90, comma 1, le parole: «le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e» sono soppresse;
r) al titolo X:
1) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Disposizioni di interpretazione autentica, abrogazioni e decorrenza»;
2) dopo l'articolo 98 è inserito il seguente:
«art. 98-bis - Disposizione di interpretazione autentica (articolo 2, comma 4, del decretolegge n. 4 del 2014) - 1. Per gli effetti dell'articolo 14 della tariffa di cui all'allegato 4, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 14, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.»;
s) all'articolo 99, comma 1:
1) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti:
1) gli articoli da 1 a 6-bis, 14, 14-bis, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
2) l'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;»;
2) alla lettera f):
2.1) al numero 1), le parole: «articoli da 1 a17» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 1 a 18»;
2.2) dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:
«4-bis) articolo 92, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
4-ter) articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;»;
3) alla lettera h) dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50»;
t) alla tariffa di cui alla tabella A dell'allegato 1:
1) all'articolo 7 le parole: «dalla tariffa allegato B e tabella allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tariffa di cui alla tabella B e dalla tabella C»;
2) all'articolo 22 le parole: «nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «nella tariffa di cui alla tabella B e nella tabella C»;
u) alla tariffa di cui alla tabella B dell'allegato 1:
1) all'articolo 1 le parole: «Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Un quartodell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A»;
2) all'articolo 3 le parole: «Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A» e le parole: «Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A»;
v) alla tariffa di cui alla tabella C dell'allegato 1:
1) all'articolo 4, dopo le parole: «della legge 22 dicembre 1953, numero 955» sono inserite le seguenti: «e della legge 5 luglio 1961, n. 635»;
2) l'articolo 10 è abrogato;
3) il numero: «11-bis» è sostituito dal seguente: «12»;
z) alla tariffa di cui all'allegato 2, nota numero 3, le parole: «all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 28-ter, comma 1, del presente testo unico»;
aa) alla tariffa di cui all'allegato 4:
1) all'articolo 1 è inserita la seguente rubrica: «(Porto d'armi)»;
2) all'articolo 2:
2.1) è inserita la seguente rubrica: «(Porto d'armi anche per uso di caccia)»;
2.2) la nota 3 è soppressa;
3) all'articolo 3 è inserita la seguente rubrica: «(Case da gioco)»;
4) all'articolo 4 è inserita la seguente rubrica: «(Oggetti preziosi)»;
5) all'articolo 5:
5.1) è inserita la seguente rubrica: «(Pesca marittima)»;
5.2) le parole: «art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41» sono sostituite dalle seguenti:
«art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153»;
6) all'articolo 6 è inserita la seguente rubrica: «(Privativa per nuove varietà vegetali)»;
7) all'articolo 7 è inserita la seguente rubrica: «(Registrazione per marchi d'impresa o di certificazione e collettivi)»;
8) all'articolo 8:
8.1) è inserita la seguente rubrica: «(Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori)»;
8.2) le parole: «legge 21 febbraio 1989, n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
9) all'articolo 9:
9.1) è inserita la seguente rubrica: «(Certificati complementari di protezione di medicinali)»;
9.2) le parole: «legge 19 ottobre 1991, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
9.3) la nota 2 è soppressa;
10) all'articolo 10:
10.1) è inserita la seguente rubrica: «(Registrazione di atti di trasferimento, divisione o società di diritti d'autore - Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi)»;
10.2) al comma 2, le parole: «, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e» e il numero «77» sono soppresse, e le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente: «a) per ogni progetto 34,00»;
11) all'articolo 11 è inserita la seguente rubrica: «(Installazione ed esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale o su tutto il territorio nazionale - Reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi)»;
12) all'articolo 12:
12.1) è inserita la seguente rubrica: «(Trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere e via cavo)»;
12.2) le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73»;
13) all'articolo 13 è inserita la seguente rubrica: «(Installazione ed esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione di programmi televisivi)»;
14) all'articolo 14:
14.1) è inserita la seguente rubrica: «(Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)»;
14.2) le parole: «art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» sono sostituite dalle seguenti:
«art. 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;
15) all'articolo 15:
15.1) è inserita la seguente rubrica: «(Iscrizione agli albi)»;
15.2) il numero «8-bis» è sostituito dal seguente: «9»;
16) all'articolo 16 è inserita la seguente rubrica: «(Bollatura e numerazione di libri e registri)».

Art. 6

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Comma 2

1. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5:
1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quella dovutadai soggetti di cui all'articolo 139, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026;»;
1.2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.»;
3) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 68, comma 19, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.»;
b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonchè il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.»;
c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) dopo le parole: «numero 7,» sono inserite le seguenti: «primo, secondo, quarto e quinto periodo,»;
1.2) dopo le parole: «comma 574,» sono inserite le seguenti: «primo, secondo, quarto e quinto periodo,»;
2) il comma 7, primo periodo, è sostituito dal seguente: «7.
In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonchè iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi degliarticoli 161, comma 7, e 247 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3, fatta eccezione per i crediti indicati al medesimo articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h).»;
3) al comma 8:
3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 3, utilizzano in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.»;
3.2) il terzo periodo è soppresso;
3.3) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 3, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 3 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui agli articoli 161, comma 7, e 247 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonchè all'irrogazione delle sanzioni.»;
d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica le parole: «periodi dal primo al sesto», sono sostituite dalle seguenti: «primo, quarto, quinto e sesto periodo»;
2) al comma 1, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
e) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 82, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del presente testo unico, 50, comma 4, del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al primo periodo è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.»;
2) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 64, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, si applica il limite di cui all'articolo 3, comma 10, fissato in 2 milioni di euro.»;
f) all'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonchè il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.»;
g) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1.
I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di definizione ai sensi dell'articolo 350, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 360, dello stesso testo unico, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 18 e 20 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, di conciliazione ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.»;
2) al comma 2, la parola: «Ministero», è sostituita dalla seguente: «Ministro»;
h) all'articolo 17, al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, entro i termini previsti dall'articolo 292, comma 2, del citato testo unico.»;
i) all'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: «27 dicembre 2007» con le seguenti: «24 dicembre 2007»;
l) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 23», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 1-bis, 2, lettera a), primo, secondo e terzo periodo, lettere b), c), d) ed e), 3 e 4,»;
2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1.
Gli enti e le società indicati nell'articolo 82, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 64 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario liquidatore nonchè il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 53, comma 11, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, devono in ogni caso operare le relative ritenute.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La ritenuta da operare è determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del richiamatotesto unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.»;
5) al comma 4, il primo periodo, è sostituito dal seguente:
«4. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui al comma 3, lettere a) e b) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 14 dello stesso testo unico, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere d) e o), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.»;
m) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «ART. 34 Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono redditi di cui all'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 54 del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 33 e, in particolare, i commi 3, 4 e 5.
Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
2. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.
3. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), del predetto testo unico in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.
4. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 258 e 259, commi 1 e 2 del medesimo testo unico.»;
n) all'articolo 37, al comma 1, sostituire le parole: «16 giugno 2023», con le seguenti: «13 giugno 2023»;
o) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: «ART. 38 Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e sull'intero ammontare delle somme di cui al medesimo articolo 55, comma 2, lettera b). La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) ed e) dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 143, 144, 145, 146 e 147 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo.
2. Salvo quanto disposto nel comma 4, se i compensi e le altre somme di cui al comma 1 sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti dai soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettera c), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi.
4. I compensi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusii compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.».
p) all'articolo 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 25-bis», sono aggiunte le seguenti: «, dal primo al sesto comma, settimo comma, primo, secondo e terzo periodo e ottavo comma,»;
2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il primo scaglione di reddito.»;
3) al comma 2, sostituire le parole: «primo comma», con le seguenti: «comma 1»;
4) al comma 7, il quarto periodo è soppresso;
5) al comma 8, dopo le parole: «a 7», sono aggiunte le seguenti: «, fermo quanto disposto dall'articolo 69-octies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,»;
q) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «25-ter», sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 2bis, 2-ter, primo periodo,»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera s), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.»;
3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
r) all'articolo 42, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa.
La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.»;
s) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 33, comma 3;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonchè su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 53, commi 7, 8, 9 e 10, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con l'aliquota applicabile alloscaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi con i criteri di cui all'articolo 20, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonchè della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;
t) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte.»;
2) il comma 7, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 64 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.»;
u) all'articolo 46, il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera u), del testo unico delle disposizioni legislativein materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»;
v) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:«4. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono i proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel richiamato articolo 46, comma 1, lettera i), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonchè i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d). La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso. Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, alle società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d).»;
3) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. I gestori di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal comma 1.»;
z) all'articolo 49, al comma 4, le parole: «e dell'articolo 38», sono sostituite dalle seguenti «ferme le sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 38»;
aa) all'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 46, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora i rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 46, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.»;
bb) l'articolo 51 è sostituito dal seguente: «ART. 51 Ritenuta a titolo d'imposta per determinati redditi di capitale (articolo 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
1. Sui redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera m), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 307 del citato testo unico.
2. Sui redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, i soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura prevista dall'articolo 307 del citato testo unico.
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 26 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
4. I redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 1 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cuiall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.»;
cc) all'articolo 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettera c), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) gli utili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
2) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 46, comma 2, lettera a) e 118, comma 15, lettera a), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.»;
dd) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta prevista nel comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al predetto articolo 82, comma 1, lettera d). La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso.»;
2) al comma 6, i periodi primo e secondo, sono sostituiti dai seguenti: «6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonchè dalle società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al richiamato articolo 82, comma 1, lettera d).»;
3) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.»;
4) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè quelle degli articoli 77 e 81 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.»;
ee) all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le società e gli enti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, nonchè agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 75 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell'articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui all'articolo 49, commi 5 e 7, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società e altri enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a), del citato testo unico.»;
4) il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, è operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione.
La ritenuta è operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo 162, comma 2, lettera b).
La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del citato testo unico.»;
ff) all'articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 98, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, semprechè la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.»;
gg) all'articolo 57, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è applicata, in luogo della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 1, 4 e 5, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.»;
hh) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 54, comma 12, e quelli di cui all'articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.»;
ii) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento.»;
2) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta del 26 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998.»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.»;
4) il comma 9, primo periodo, è sostituito dal seguente: «9. I proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.»;
ll) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo.»;
3) il comma 5, quinto periodo, è sostituito dal seguente: «Si tiene, altresì, conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.»;
mm) all'articolo 63, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate;»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;»;
nn) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 4», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3 e 5»;
2) il comma 4 è abrogato;
oo) all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all'articolo 63 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 100, comma 1, lettera b), e 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 24 e 88 del predetto testo unico.»;
pp) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 8», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3-bis e 3-ter,»;
2) il comma 3 è abrogato;
qq) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.»;
2) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e dell'articolo 48, comma 8, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito.»;
rr) all'articolo 72 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonchè quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 124 e 125 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.»;
3) il comma 6, primo periodo, è sostituito dal seguente: «6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 306, comma 4, del medesimo testo unico, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 306, comma 9.»;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 362, commi 8 e 9, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.»;
ss) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.»;
tt) all'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «e l'articolo 38», sono sostituite dalle seguenti: «, ferma la sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 38»;
2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui agli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 e 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e all'articolo 69 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.»;
uu) all'articolo 76, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento.»;
vv) all'articolo 77, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 243.»;
zz) all'articolo 80, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dagli articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.»;
aaa) all'articolo 81, comma 6, lettera c), il primo periodo, è sostituito dal seguente: «c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 116, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, di durata quinquennale.»;
bbb) all'articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, maggiorato di dodici mesi.»;
2) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «2. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 97.»;
ccc) all'articolo 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 43-ter», sono aggiunte le seguenti: «, commi primo, secondo, terzo, primo periodo, quarto e quinto,»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2.»;
ddd) all'articolo 93, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, al netto dei versamenti diretti che risultano effettuati;»;
eee) all'articolo 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 353 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 292, commi 2 e 6 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 353, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;
fff) all'articolo 101, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 245 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;»;
ggg) all'articolo 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 266 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 266 del predetto testo unico; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 266, commi 4 e 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;
hhh) all'articolo 103, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;
iii) all'articolo 115, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La responsabilità solidale stabilita dal comma 1 opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.»;
lll) all'articolo 117, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La responsabilità di cui ai commi da 1 a 4 è accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;
mmm) all'articolo 144, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Relativamente alle somme di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.»;
nnn) all'articolo 175, comma 2, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In caso di inadempimento, all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 69-undecies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7, del citato testo unico n. 173 del 2024, l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.»;
ooo) all'articolo 180, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, moltiplicato per tre.»;
ppp) all'articolo 187, alla sotto-rubrica, le parole: «12 giugno 2011, n. 106», sono sostituite dalle seguenti: «12 luglio 2011, n. 106»;
qqq) all'articolo 188, al comma 5, le parole: «dell'articolo 104», sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 241 e 242»;
rrr) all'articolo 194, alinea, al comma 2, le parole: «all'articolo 192, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 192, comma 1»;
sss) all'articolo 195, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e degli articoli 63 e 64 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 159, comma 2, lettera l), del citato del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze.»;
ttt) all'articolo 224 sono inserite le seguenti modificazioni:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell'agente della riscossione, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, l'agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori regionali e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, può esercitare le facoltà e i poteri previsti dall'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;
uuu) all'articolo 229, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo la parola: «provvede», è sostituita con le seguenti: «e le regioni e province autonome provvedono»;
2) al secondo periodo, le parole: «indicata nel relativo sito internet istituzionale», sono sostituite dalle seguenti: «e al competente ufficio della regione e/o provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti istituzionali».

Art. 7

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Comma 2

1. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, comma 1, primo periodo, le parole: «e il contributo per il Servizio sanitario nazionale» sono soppresse;
b) all'articolo 57, comma 3, lettera h), le parole: «all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
c) all'articolo 65, comma 4:
1) le parole: «dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 262, comma 3, e dell'articolo 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) le parole: «negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 286 e 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
d) all'articolo 74, comma 1, secondo periodo, le parole: «agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
e) all'articolo 96, comma 5, terzo periodo, le parole: «all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
f) all'articolo 102:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «ex articolo 48-ter» sono inserite le seguenti «, commi 2,3 e 4»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di perfezionamento della conciliazione, ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101.»;
3) il comma 2 è abrogato;
4) al comma 3, le parole: «all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura prevista dall'articolo 69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
5) al comma 4 le parole: «dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
g) all'articolo 127, comma 2, le parole: «dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10».

Art. 8---commi-1-5

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Comma 1

Modifiche al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173

Comma 2

1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 7, le parole: «articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
b) all'articolo 7, comma 3, le parole: «o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
d) all'articolo 14:
1) al comma 1:
1.1. alla lettera e), le parole: «articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
1.2. alla lettera f), le parole: «articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
1.3. alla lettera g), le parole: «articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole «e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «e 276 del medesimo testo unico»;
e) all'articolo 20:
1) al comma 4, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole «articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 276 e 266, comma 6, del medesimo testo unico»;
2) al comma 5, le parole: «articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
f) all'articolo 27:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 6, comma 6, secondo e quarto periodo, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215; articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44»;
2) ai commi 2 e 4, le parole: «articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 7, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
4) al comma 8, le parole: «articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
5) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui all'articolo 118, commi 18 e 19, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 118, comma 23, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3.»;
6) al comma 10 le parole: «all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 203 a 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
7) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 3.»
g) all'articolo 28
1) ai commi 2 e 4, le parole: «articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 8, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 9, le parole: «articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
h) all'articolo 30:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti: «; articoli 38-bis.2, comma 11, secondo periodo, e 54-bis.1, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
2) al comma 1:
2.1) al terzo e al quarto periodo, le parole: «articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
2.2) al sesto periodo, le parole: «articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277»;
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il comma 2.»;
4) al comma 2, le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
5) al comma 3, le parole: «articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 100, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
6) al comma 4, le parole: «articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
7) al comma 6, le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
8) al comma 9, le parole: «articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
9) al comma 10:
9.1) le parole: «articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
9.2) dopo le parole: «rimborsato.» è aggiunto il seguente periodo: «Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, conseguono un rimborso non dovuto si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguono un indebito rimborso si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per cento della somma rimborsata.»;
10) al comma 11:
10.1) al primo periodo, le parole: «articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
10.2) al secondo periodo, le parole: «articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 149, commi 1 e 4, e 151, commi 4 e 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
i) all'articolo 31:
1) al comma 2, le parole: «articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 65 e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al secondo e terzo periodo le parole: «all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
3) al comma 5:
3.1) al primo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
3.2) al secondo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
3.3) al terzo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano nel caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 77, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.»;
5) al comma 8, le parole: «articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
6) al comma 9, le parole: «articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
7) al comma 11:
7.1) al primo periodo, le parole: «articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 64, 133, comma 6, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; le parole: «articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 97, comma 1, e 98, comma 1, del medesimo testo unico»;
7.2) al secondo periodo, le parole: «articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
7.3) al quarto periodo, le parole: «articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 72 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
8) ai commi 12 e 13, le parole: «articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
9) al comma 14, le parole: «articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
10) al comma 15, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
l) all'articolo 32:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 39, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
2) al comma 2, le parole: «articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
3) al comma 3, le parole: «articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
4) ai commi 4 e 5, le parole: «articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
5) al comma 6, le parole: «articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
6) al comma 7, le parole: «articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 46, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
7) al comma 8, le parole: «articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico»;
m) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 32-bis - Violazioni relative alle dichiarazioni di utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto
1. Nel caso in cui la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sia mendace, si applica la sanzione pari al 30 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al citato articolo 21, comma 3, primo periodo, nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace.
Articolo 32-ter - Violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento (articolo 2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)
1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1.
2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1.»;
n) all'articolo 33:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 166-bis, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
3) al comma 4, le parole: «articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
4) al comma 5, le parole: «articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117» e le parole: «articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico»;
5) al comma 6, le parole: «articolo 167, comma 11, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 186, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117»;
6) al comma 7, le parole: «articolo 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 122, comma 6, 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
7) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4.
7-ter In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.»;
o) all'articolo 34:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, del valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo unico.
1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel termine stabilito nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126.»;
3) al comma 4, le parole: «agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 133 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto »;
4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.»;
p) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, le parole: «articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
q) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
«Articolo 35-bis - Violazioni relative agli obblighi di adeguata verifica o di comunicazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività (articolo 14, comma 3, decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)
1. La sanzione di cui all'articolo 35 si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali o degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 232 a 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
r) all'articolo 36:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti: «; articolo 37, comma 29, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 25-ter, comma 4, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;
2) al comma 2, le parole: «articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 4, le parole: «articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonchè l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.»;
5) al comma 5, primo e quarto periodo, le parole: «articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
6) al comma 6, primo periodo, le parole: «articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al secondo periodo, le parole: «articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
7) al comma 7, le parole: «articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
8) al comma 8, primo periodo, le parole: «articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117» e le parole: «articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
9) al comma 9, secondo periodo, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al terzo periodo, le parole: «articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
10) al comma 10, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
11) al comma 11, le parole: «articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 154, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
12) al comma 12, le parole: «articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico»;
11) al comma 14, le parole: «articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
12) al comma 15, le parole: «articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 10, del medesimo testo unico»;
13) dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis - L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1.»;
s) all'articolo 37:
1) al comma 3, terzo periodo, «articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
2) al comma 5, le parole: «articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 161, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 7, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
4) al comma 10, terzo periodo, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al quarto periodo, «articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
t) all'articolo 38:
1) al comma 2, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 9, le parole: «articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico»;
u) dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 38-bis - Violazione del divieto di compensazione in caso di accollo
1. Nelle ipotesi di accollo del debito d'imposta altrui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante in violazione del divieto disposto dall'articolo 251, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano:
a) all'accollante, le sanzioni di cui all'articolo 38, commi 5 o 7;
b) all'accollato, la sanzione di cui al predetto articolo 38, comma 1.
Articolo 38-ter - Violazione del divieto di compensazione (Articolo 31, comma 1, secondo e terzo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
1. In caso di inosservanza del divieto di compensazione di cui all'articolo 6 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al primo periodo, i termini di cui all'articolo 22 decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.»;
v) all'articolo 41,
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole "1986" sono inserite le seguenti "; articolo 22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41.»;
z) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 41-bis - Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento (articolo 41, comma 2-bis, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di mancato pagamento della maggiore imposta dovuta nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.
2. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In tal caso, se il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il termine di cui al citato articolo 45, comma 3, secondo periodo, l'ammontare della sanzione amministrativa è ridotto di un terzo.
Articolo 41-ter - Ritardati od omessi versamenti (articolo 17, comma 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è sanzionato ai sensi dell'articolo 38.»;
aa) all'articolo 42, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «articolo 51, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al secondo periodo, le parole: «articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
bb) all'articolo 43:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «1986» sono inserite le seguenti: «; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.»;
cc) dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:
«Articolo 43-bis - Omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati relativi alla cessione dell'immobile (articolo 35, comma 22.1, secondo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui all'articolo 299, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro.»;
dd) dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 44-bis - Dichiarazione mendace o decadenza benefici prima casa
1. In caso di dichiarazione mendace o di decadenza dei benefici di cui all'articolo 1, nota 1, della tariffa allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nella misura ordinaria. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota esigibile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica al mutuatario la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza tra l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e quella di cui al primo comma dello stesso articolo.
3. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica anche qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione di cui all'articolo 20, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dai versamenti effettuati, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi.
Articolo 44-ter - Decadenza benefici cartolarizzazione
1. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 7.1, comma 4-quater, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ove non si realizzi la condizione ivi prevista, si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura ordinaria.»;
ee) all'articolo 45:
1) al comma 1, le parole: «articolo 51, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, le parole: «articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ff) all'articolo 48, comma 2, le parole: «articolo 34, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
gg) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 48-bis - Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento (articolo 33, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. Se il pagamento delle somme dovute ai sensi del citato articolo 118 è effettuato entro il termine ivi indicato, l'ammontare della sanzione dovuta è ridotta a un terzo.
Articolo 48-ter - Violazione relative alle donazioni anteriori (articolo 57, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Nei casi di omissione, incompletezza o inesattezza dell'indicazione degli estremi delle donazioni anteriori, ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.»;
hh) all'articolo 49, comma 1, le parole: «articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025»;
ii) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
«Articolo 50-bis - Decadenza dei benefici per i trasferimenti a favore di discendenti e del coniuge di aziende, quote sociali e azioni
1. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 89, comma 6, periodi dal primo al quarto, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 38, comma 1.»;
ll) dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
«Articolo 52-bis - Ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. La sanzione di cui al primo periodo è ridotta a un terzo se il contribuente provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.»;
mm) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:
«Articolo 54-bis - Omesso pagamento dell'imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione (articolo 19, comma 10, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
1. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui all'articolo 167, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica una sanzione pari all'importo non versato.»;
nn) all'articolo 59, comma 1, lettera g), le parole: «articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 142, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;
oo) all'articolo 61:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «1938» sono inserite le seguenti: «; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132, secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorchè abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori.
1-ter. È irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.»;
pp) dopo l'articolo 62, è inserito il seguente:
«Articolo 62-bis - Violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni delle aziende di vendita dell'energia elettrica (articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui all'articolo 61, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38, comma 1.»;
qq) alla parte I, titolo V:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «canone rai» sono inserite le seguenti: «; tasse sulle concessioni governative»;
2) dopo il capo III, è inserito il seguente:
«Capo III-bis - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
Articolo 62-ter - Violazioni in materia di tassa sulla licenza di porto di fucile (articolo 2, nota 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641)
1. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui all'articolo 2, comma 1, della tariffa tasse sulle concessioni governative, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 e, in caso di nuova violazione, da euro 258,23 a euro 1.549,37.
Articolo 62-quater - Ritardato pagamento della tassa annuale per i certificati complementari di protezione di medicinali e di prodotti fitosanitari (articolo 9, nota 2, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641)
1. Per il ritardo della tassa annuale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della tariffa di cui all'allegato 4 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, entro il semestre si applica la sanzione pecuniaria di euro 361,52.»;
rr) all'articolo 63,
1) comma 1:
1.1) alla lettera c), le parole: «articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
1.2) alla lettera e), le parole: «articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
1.3) alla lettera f), le parole «articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, le parole: «articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ss) all'articolo 66, comma 1, le parole: «al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «alla parte II, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
tt) all'articolo 67:
1) al comma 1, le parole: «all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: «articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
uu) all'articolo 69:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), primo e secondo periodo, le parole: «articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; al sesto periodo, le parole: «articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento», le parole: «articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico» e le parole: «articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 283 e seguenti del citato testo unico»;
1.2) alla lettera b), le parole: «articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 4, le parole: «articolo 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 5, le parole: «articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 79, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articolo 34 e 35 del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 80 e 81 del medesimo testo unico»;
vv) alla parte I, titolo VI, dopo il capo IV, sono inseriti i seguenti:
«Capo IV-bis - Violazioni relative a comunicazioni
Sezione I - Violazioni relative a comunicazioni in materia di imposte sui redditi
Articolo 69-bis - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato
1. Nel caso di inesatta comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 306, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica al contribuente la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
Articolo 69-ter - Violazioni relative alle comunicazioni rilevanti in materia di imposizione minima globale (articolo 51, comma 9, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui all'articolo 351, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117, o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi, si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati, si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro.
Le sanzioni amministrative indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista all'articolo 351, comma 4, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento.
Sezione II - Violazioni relative a comunicazioni di crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Articolo 69-quater - Violazioni relative alle comunicazioni di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
1. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 3-ter, periodi dal primo al quinto, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, determina l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 38, comma 5.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1.
Articolo 69-quinquies - Violazioni relative alle comunicazioni di non utilizzabilità dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (articolo 25, comma 2, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)
1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, entro i termini ivi previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
Articolo 69-sexies - Violazioni relative alle comunicazioni di crediti ceduti e non utilizzati
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 5, si applica nei casi di violazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.
Sezione III - Violazioni relative a comunicazioni in materia di riscossione
Articolo 69-septies - Violazioni relative alle comunicazioni per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 23, comma 2, lettera a), quarto periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 3, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, relativa alle variazioni delle condizioni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36 del presente testo unico.
Articolo 69-octies - Violazioni relative alle comunicazioni per l'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis, settimo comma, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 39 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36.
Articolo 69-novies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (articolo 4, comma 4, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. La violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.
Articolo 69-decies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8, comma 3, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui all'articolo 69, comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'articolo 68, comma 1, del medesimo testo unico, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.
Articolo 69-undecies - Violazioni relative alle comunicazioni dei terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo (articolo 75-bis, comma 2, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. In caso di mancato adempimento da parte di soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, degli obblighi rivenienti dalle richieste formulate ai sensi dell'articolo 175, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione di cui all'articolo 35.
Sezione IV - Altre violazioni relative a comunicazioni
Articolo 69-duodecies - Violazioni relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria (articolo 78, comma 26, primo, terzo e quarto periodo, legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. In caso di inosservanza degli obblighi relativi agli elenchi di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
Articolo 69-terdecies - Violazioni relative agli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti (articolo 10, comma 1, quarto periodo, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)
1. Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165.
Articolo 69-quaterdecies - Violazioni relative alla comunicazione di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti (articolo 3, commi 4, secondo periodo, e 5-bis, decreto legislativo 14 novembre 2014 n. 175)
1. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione prevista dall'articolo 69-bis.
2. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 67, commi 3 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Articolo 69-quinquiesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis, comma 16, primo periodo, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 33, comma 1.
Articolo 69-sexiesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati delle locazioni brevi (articolo 4, comma 4, secondo e terzo periodo, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, è punita con la sanzione di cui all'articolo 36. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Articolo 69-septiesdecies - Violazioni relative ad adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri (articolo 9, legge 18 giugno 2015, n. 95)
1. Nei casi di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 194 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 35, comma 2.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 196 del medesimo testo unico, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi, ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.
Articolo 69-octiesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (articolo 12, commi 3 e 4, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della metà.
2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della metà.
3. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 223, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.
Articolo 69-noviesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti lo scambio di informazioni raccolte dai gestori di piattaforme (articolo 12, decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)
1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della metà.
2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della metà.
Capo VI-ter - Disposizioni speciali in materia di aumento e riduzione della sanzione amministrativa
Sezione I - Riduzioni della sanzione amministrativa
Articolo 69-vicies - Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a operazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante (articolo 2, comma 36-vicies ter, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
1. L'ammontare delle sanzioni previste dagli articoli 27, 30 e 31 è ridotto alla metà per gli esercenti imprese o arti e professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
Articolo 69-viciessemel - Riduzione della sanzione amministrativa in caso di infedele indicazione dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 74, secondo periodo, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, e all'articolo 233, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che determinano la cessazione del regime previsto dalla parte II, titolo I, capo XXI, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonchè le condizioni di cui all'articolo 235, comma 2, del citato testo unico, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal titolo II, capi I, II e III, e titolo III del presente testo unico, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.
Articolo 69-viciesbis - Riduzione delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo (articolo 6, comma 3-bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)
1. L'ammontare delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo è ridotto alla metà e, comunque, non può essere applicato in misura superiore al minimo edittale, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi. La loro riscossione è, in ogni caso, sospesa fino alla definitività dell'accertamento.
Articolo 69-viciester - Sanzioni applicabili nel caso di cooperazione e collaborazione rafforzata
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, sussistendo le condizioni di cui articolo 141, comma 4, del medesimo testo unico, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 346, comma 5, del citato testo unico sono ridotte alla metà.
Articolo 69-viciesquater - Riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli formali e automatici delle dichiarazioni
1. L'ammontare delle sanzioni:
a) è ridotto ad un terzo se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
b) è ridotto a due terzi se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
c) è ridotto a un terzo se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 277, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Articolo 69-viciesquinquies - Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli automatizzati
1. L'ammontare delle sanzioni è ridotto ad un terzo se, ai sensi dell'articolo 323, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il contribuente provvede a pagare le somme dovute.
Articolo 69-viciessexies - Sanzioni applicabili in caso di adesione ai verbali di constatazione
1. In presenza dell'adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 350, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 69-viciessexies e nell'articolo 69-viciessepties, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 353 del citato testo unico.
Articolo 69-viciessepties - Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi, nell'imposta sul valore aggiunto (articolo 2, comma 5, primo periodo, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
1. A seguito della definizione di cui all'articolo 346 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonchè per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, a eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 287, comma 2, di cui al medesimo testo unico, nonchè di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.
Articolo 69-viciesocties - Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti delle altre imposte indirette (articolo 3, comma 3, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
1. A seguito della definizione di cui all'articolo 347 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
Articolo 69-viciesnovies - Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione (articolo 15, comma 1, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 346, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e negli articoli 42, 43, 47 e 48 del presente testo unico, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota I) all'articolo 1, parte prima, della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e nell'articolo 173, comma 1, del medesimo testo unico.
Articolo 69-tricies - Riduzione delle sanzioni amministrative nei casi di conciliazione giudiziale (articolo 48-ter, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)
1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.
Sezione II - Aumenti della sanzione amministrativa
Articolo 69-triciessemel - Aumento delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a investimenti e attività in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)
1. Le sanzioni previste dall'articolo 27 sono raddoppiate nelle ipotesi di cui all'articolo 294, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Articolo 69-triciesbis - Aumento delle sanzioni per mancato pagamento delle somme dovute nei casi di conciliazione giudiziale
1. L'ammontare delle sanzioni di cui all'articolo 38 è aumentato della metà e applicato sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, in casi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 102 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.»;
zz) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
aaa) all'articolo 83, comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
bbb) all'articolo 100:
1) al comma 1, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e la parola: «medesimo» è sostituita dalle seguenti: «28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227»;
2) al comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 3, le parole: «agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ccc) all'articolo 101, comma 1:
1) dopo la lettera aa) sono inserite le seguenti: «aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;»;
2) dopo la lettera bb) è inserita la seguente: «bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218;».
2. All'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «nonchè a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè a irrogare la sanzione di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173».
3. All'articolo 7.1, comma 4-quater, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: «e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e si applica la sanzione di cui all'articolo 44-ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173».
4. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
a) al comma 3-ter, settimo periodo, sono soppresse le parole: «e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
b) al comma 5, sono soppresse le parole: «e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
5. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: «e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471» sono sostituite dalle seguenti: «ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-sexies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173».

Art. 9

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
Il testo dell'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 2023 è il seguente:
"Art. 21. Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario
1. Il Governo è delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.".
Il testo dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n.111 del 2023 è il seguente:
"Art. 1. Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione
(omissis)
6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di cui al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo."
La legge 8 agosto 2024, n. 122, recante "Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante l'adozione di testi unici" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2024, n. 197.
La legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2025, n. 184.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante "Testo unico dei tributi erariali minori" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante "Testo unico della giustizia tributaria" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n. 71, S.O.
Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2025, n. 186, S.O.
Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2026, n. 24, S.O.
Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2026, n. 152, S.O.
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" è il seguente:
"Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".
Note all'art. 3:

Il testo degli articoli 3, comma 11, 4, 21, comma 3, 37, comma 1, 58, 59, 64, comma 14, 68, commi 19 e 20, 77, 78, 82, comma 10, 84, comma 1, 89, comma 3, 93, 95, comma 3, 99, 101, 110, 118, 119, 120, 122, comma 7, 130, 131, comma 7, 132, 139, comma 6, 142, 147, 157, 159, comma 1, 169 e 170, e della tabella A, parte II, numero 19) del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, come modificati dal presente decreto, è il seguente:
"Ar. 3 Esercizio di imprese (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 36, comma 19-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 13, comma 48, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)
(omissis)
11. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
(omissis)"
"Art. 4 Esercizio di arti e professioni (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse, nonchè da parte di società tra professionisti e di società tra avvocati.
2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.
Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonchè le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952."
"Art. 21 Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto (articolo 1, commi 725 e 726, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, commi 710, 711 e 712, legge 30 dicembre 2020, n. 178)
(omissis)
3. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera f), è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 92, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga la sanzione di cui all'articolo 32-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonchè delle eventuali sanzioni e interessi.
(omissis)"
"Art. 37 Operazioni esenti dall'imposta (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 14, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 1, comma 497, legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 1, comma 604, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 80, legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Sono esenti dall'imposta:
a) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonchè di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
b) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
c) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
d) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonchè il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonchè il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
e) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;
f) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, nonchè quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
g) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate alla lettera f), nonchè quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; h) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
i) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui alla lettera l), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
l) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
m) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nonchè quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b);
n) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 76, comma 1, lettere g) e h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
o) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;
p) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
q) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
r) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore;
s) le prestazioni del servizio postale universale, nonchè le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;
t) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera u), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui alla presente lettera; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
u) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonchè da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonchè le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
v) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al primo periodo non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;
z) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui all'allegato 1 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
aa) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; bb) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
cc) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
dd) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
ee) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, delle persone con disabilità psicofisica, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;
ff) le prestazioni delle compagnie barracellari;
gg) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 56, 58 e 59;
hh) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
(omissis)"
"Art. 58 Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi (articolo 19-bis1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 56:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nella tabella B allegata al presente testo unico e delle navi e imbarcazioni da diporto nonchè dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla tabella B, lettera d), allegata al presente testo unico, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonchè per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonchè alle prestazioni di cui all'articolo 34, comma 3, e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa, a prestazioni di trasporto di persone;
f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa nè quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h) che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 56, comma 5, e dell'articolo 57."
"Art. 59 Rettifica della detrazione (articolo 19-bis2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. 3. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonchè alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 56, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.
4. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a euro 516,45, nè quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.
5. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
6. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
7. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 112 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.
8. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 7, sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie."
"Art. 64 Debitore d'imposta (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, commi da 57 a 63, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
(omissis)
14. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 115, comma 2, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all'articolo 31, comma 12, primo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.
(omissis)"
"Art. 68 Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
19. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dagli articoli 159 e 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, in quanto compatibili, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Gli uffici, avvalendosi dei medesimi poteri, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali, nonchè i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.
20. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 19, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per esibire la documentazione di cui agli articoli 20 e 26 del medesimo testo unico, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 3 e 4 e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
(omissis)"
"Art. 77 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati (articolo 1, commi da 1 a 5-quater, 6, primo e secondo periodo, e da 6-bis a 6-quater, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; articolo 1, commi 916, 917, 918 e 919, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
4. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una dichiarazione doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonchè quelle, purchè di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 23. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
5. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 86 e 88.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 4, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.
7. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
c) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
d) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
8. Ai fini di cui al comma 7, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate nonchè l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge.
10. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 31, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di interscambio.
11. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonchè per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, comma 3, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 11.
13. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate.
14. Salvo quanto non diversamente previsto, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali l'articolo 81, comma 3, ultimo periodo, si applica dal 1° gennaio 2019;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano lo stesso codice unico di progetto (CUP) e codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 75, comma 1, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.
16. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 15 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.
17. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 78 Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari (articolo 10-bis decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)
1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonchè, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato."
"Art. 82 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; articolo 3, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)
(omissis)
10. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonchè, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato."
"Art. 84 Certificazione dei corrispettivi (articolo 12 legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. Fuori dei casi in cui sussiste, ai sensi dell'articolo 82, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi, e fatti salvi gli esoneri dall'obbligo di documentazione, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 5 e 10, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
(omissis)"
"Art. 89 Semplificazioni amministrative e contabili (articolo 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)
(omissis)
3. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 86 e 88, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 23, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
(omissis)"
"Art. 93 Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 72 e 86, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 72, comma 2, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 72 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 95 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonchè le fatture, i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione e gli altri documenti previsti dal presente testo unico devono essere conservati a norma dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonchè dei registri e degli altri documenti previsti dal presente testo unico e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 72, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.
(omissis)"
"Art. 99 Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale (articolo 48, comma 2, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243)
1. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intraunionali è ammessa in detrazione con le modalità e i termini indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, le operazioni intraunionali registrate a norma dell'articolo 98 commi 1, 2 e 4, nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di approvazione del relativo modello adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate."
"Art. 101 Obblighi connessi agli scambi intraunionali (articolo 50 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 34 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
1. Agli effetti dell'articolo 39, comma 4, l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro dell'Unione europea, nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
2. Chi effettua acquisti intraunionali soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intraunionali, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali a norma dell'articolo 8, comma 7, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 275 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che effettuano acquisti intraunionali soggetti ad imposta. La dichiarazione è presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformità ad apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c). 4. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato dell'Unione europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95.
5. Gli acquisti e le cessioni intraunionali di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40 sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 95.
6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente gli acquisti e le cessioni intraunionali effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intraunionali di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, emanato ai sensi del comma 8, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e a evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica.
Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonchè le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto nazionale di statistica.
9. Le operazioni intraunionali per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
10. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi del comma 6 e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità o inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio delle dogane abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate.
11. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 7, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui al comma 10 e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 159, 161 e 289 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e dall'articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Gli uffici delle dogane possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonchè delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Le autorizzazioni per le richieste di cui all'articolo 159, comma 2, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per l'accesso di cui al medesimo articolo 159, comma 2, lettera l), sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal direttore regionale.
12. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso."
"Art. 110 Limiti per la liquidazione trimestrale (articolo 14, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183)
1. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 118 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (articolo 38-bis2, commi da 1 a 10, 11, primo periodo, e da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 56, 58 e 59, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 152. L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a 400 euro; se detto ammontare risulta inferiore a 400 euro il rimborso spetta annualmente, semprechè di importo non inferiore a 50 euro.
2. La richiesta di rimborso è presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.
3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il richiedente.
4. La richiesta di rimborso è inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove è stabilito il richiedente.
5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale. La decisione in ordine al rimborso dell'imposta è notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio può chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso, o allo Stato membro ove esso è stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente a un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.
7. L'ufficio può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta.
In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.
8. Il rimborso è effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.
9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
10. Il rimborso è eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso l'ufficio riduce l'importo da erogare al richiedente dell'ammontare delle spese di trasferimento.
11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio.
12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo.
13. Avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonchè per gli scambi informativi relativi al presente articolo."
"Art. 119 Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS) (articolo 38-bis3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150 o 151 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro trenta giorni dalla data di ripartizione.
2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all'articolo 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 152, l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro trenta giorni.
Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso già effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.
3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150, l'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro trenta giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso.
4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data:
a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;
b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all'articolo 279 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nelle ipotesi di cui al comma 2;
c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.
5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale.
6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e di cui all'articolo 24 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173."
"Art. 120 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea (articolo 38-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. La disposizione dell'articolo 118, comma 1 si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS), anche in assenza della condizione di reciprocità e ancorchè abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali.
3. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa sanzione amministrativa.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonchè il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate."
"Art. 122 Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo (articolo 70-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
7. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 122, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 212 del 2000."
"Art. 130 Attività di controllo (articolo 70-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 159, 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di:
a) liquidazione prevista dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
b) controllo sostanziale;
c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.
3. Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo."
"Art. 131 Disposizioni speciali e di attuazione (articolo 70-duodecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
7. In caso di adesione al regime di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 123, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 147, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma."
"Art. 132 Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa (articolo 32-bis, commi 1, 2, 3 e 4, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
1. In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorchè il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nè a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo."
"Art. 139 Disposizioni relative a particolari settori (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 7, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165)
(omissis)
6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa contenuta nell'allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 56 è forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 88; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare e all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
(omissis)"
"Art. 142 Disposizioni per le attività spettacolistiche (articolo 74-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 84.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C allegata al presente testo unico, organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonchè quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente testo unico che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro 25.822,84, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, nonchè per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al titolo II del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, il concessionario di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, coopera, ai sensi dell'articolo 161 del medesimo testo unico, con gli uffici dell'Agenzia delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonchè delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione.
Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 161, commi 14 e 15, primo e secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Le facoltà di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 327 del medesimo testo unico, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero della cultura, il concessionario di cui al predetto articolo 327 del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 328 e 330, commi 1 e 2, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e l'articolo 31 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.
7. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte."
"Art. 147 Disposizioni applicabili (articolo 40, comma 2, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente capo si applicano, le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto."
"Art. 157 Regime nazionale di franchigia
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117."
"Art. 159 Condizioni di ammissione (articolo 70-quaterdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:
a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 232, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari nell'Unione europea non è superiore a 100.000 euro;
d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
e) è identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.
(omissis)"
"Art. 169 Norme di interpretazione autentica e di coordinamento (articolo 66, commi 9-bis e 21, primo e secondo periodo, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 1, comma 38, legge 31 dicembre 2024, n. 207; articolo 32-quinquies, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articoli 43, 47, 51 legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, n. 28; articolo 3, commi 6, 10 e 13, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 75, commi 1, 2 e 3, legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 1, comma 4-quater, articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; articolo 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, n. 7; articolo 36-bis, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; articolo 9, quarto e quinto comma, legge 27 luglio 1978, n. 392; articolo 26-bis, legge 24 giugno 1997, n. 196; articolo 12, comma 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; articolo 6, commi 10 e 12, legge 13 maggio 1999, n. 133; articolo 1, commi 7 e 14, decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 36-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; articolo 4, legge 8 maggio 1998, n. 146; articolo 5, legge 18 febbraio 1999, n. 28; articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; articolo 55, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 16, comma 5-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 1, comma 667, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 5, comma 2, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 4-sexies, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 19, legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 5, comma 2, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) resta ferma l'applicazione della disciplina dei conferimenti delle società che hanno optato per il regime speciale per le società di investimento immobiliare quotate, di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi;
c) le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta;
d) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998;
e) non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione;
f) agli effetti di cui all'articolo 48, per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonchè i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 92. Le disposizioni di cui ai primi due periodi della presente lettera non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare;
g) tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera g), si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purchè resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui allo stesso articolo 49, comma 1, lettera f), prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni;
h) ai sensi e per gli effetti della lettera g), la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi;
i) le prestazioni di servizi comunque afferenti allo stazionamento o al movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse è applicabile l'aliquota ordinaria;
l) le disposizioni di cui all'articolo 31 si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, nonchè, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera q);
m) le operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi;
n) l'articolo 37, comma 1, lettera v), si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al primo periodo fino alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n. 96. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate nè al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al secondo periodo della presente lettera operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 59, commi 1 e 2;
o) le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
Le prestazioni dei servizi didattici e formativi rese prima della data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 37, comma 1, lettera v);
p) gli oneri di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31. La disposizione non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi;
q) i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro somministrato è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 27. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, ne è consentita la variazione di cui all'articolo 92;
r) i contributi versati ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono soggetti alla disciplina di cui alla lettera q);
s) nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 27, l'ammontare dell'imposta municipale propria sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario;
t) tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui all'articolo 34, comma 3, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni;
u) le disposizioni dell'articolo 37, comma 1, lettera q), e della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 31. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto;
v) la disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, lettera q), deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore;
z) le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base l'imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 92;
aa) le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui all'articolo 37, comma 1, lettera t);
bb) tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, semprechè i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione;
cc) all'articolo 56, comma 2, le parole: «beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio» devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime;
dd) l'articolo 56, comma 2, primo periodo, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione;
ee) tra gli enti indicati all'articolo 60, comma 3, primo periodo, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato;
ff) resta ferma l'applicazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
gg) ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 92, comma 2;
hh) agli effetti dell'articolo 114, comma 2, lettera a), il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali;
ii) ai fini di quanto disposto dall'articolo 139, comma 1, lettera b), la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto e in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico;
ll) alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 141, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile.
Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria;
mm) agli effetti dell'articolo 141 non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni;
nn) l'articolo 53, comma 5, lettera g), si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza nè obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al citato articolo 53, comma 7, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta;
oo) ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 16), allegata al presente testo unico, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica;
pp) tra le prestazioni di cui alla tabella A, parte II, numero 28), allegata al presente testo unico, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa;
qq) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, semprechè siano commesse da datori di lavoro;
rr) rientrano tra le prestazioni di servizi di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 92, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta;
ss) la nozione di preparazioni alimentari di cui alla tabella A, parte IV, numero 78), allegata al presente testo unico, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto;
tt) la disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla tabella A, parte IV, numero 109), allegata al presente testo unico, si applica agli immobili indicati nell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonchè le aree destinate alla costruzione e all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 92;
uu) si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui alla tabella A, parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonchè, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Le disposizioni di cui al primo periodo hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta;
vv) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nella tabella A, parte IV, numero 97), allegata al presente testo unico,, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017;
zz) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la tabella A, parte IV, numero 121), allegata al presente testo unico, nonchè il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 72, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate;
aaa) resta ferma l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
bbb) restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si applicano a decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
ccc) fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024;
ddd) fino alla data di applicazione dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui alla tabella A, parte III, n. 6), allegata al presente testo unico, si applica semprechè le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 3, comma 4, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
eee) ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera d), resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88."
"Art. 170 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 171, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli da 1 a 17, da 17-ter a 27, 30, 30-bis, 30-ter, 32, da 34 a 36-bis, da 38 a 39, da 40-bis a 40-sexies, 62, da 67 a 74-octies, 76, 77, 78, da 80 a 94 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le allegate tabelle A, B e C;
b) articolo 9, commi quarto e quinto, della legge 27 luglio 1978, n. 392;
c) articolo 8 della legge 21 maggio 1981, n. 240;
d) articolo 3, comma terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 441;
e) articolo 5, comma secondo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
f) articoli 1, 2, 3, 4 e 7-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17;
g) articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 9 aprile 1986, n. 97;
h) articolo 5, commi 2, 3 e 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;
i) articolo 1, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263;
l) articolo 3, commi 5, 6, 7, 10 e 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
m) articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
n) articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
o) articolo 1, commi 7, 14 e 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
p) articoli 12, 13 e 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
q) articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
r) articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
r-bis) articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
s) articoli 36, commi 5, 6 e 19-bis, da 37 a 52, 53, commi 1, 2, 3 e 4, 56, 57, comma 2, 58, 60, 66, commi 9-bis e 21, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
t) articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
u) articoli 14, comma 10, e 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
z) articoli 16, 34, 36, 37, 38, 40, comma 2, e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
aa) articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;
bb) articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
cc) articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
dd) articolo 2, commi 2 e 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
ee) articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196;
ff) articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
gg) articolo 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
hh) articolo 5 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
ii) articolo 6, commi 8, 11 e 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
ll) articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
mm) articolo 3, commi 2 e 10, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
nn) articoli 43, 44, 47 e 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
oo) articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
pp) articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
qq) articoli 13, comma 48, e 39, comma 13-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
rr) articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
ss) articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
tt) articolo 1, commi 109, 378, 471 e 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
uu) articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;
vv) articolo 1, commi 300, 604 e 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
zz) articolo 1, commi 80, 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
aaa) articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
bbb) articolo 4-sexies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
ccc) articolo 7, comma 2, lettera cc), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
ddd) articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
eee) articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
fff) articolo 32-bis, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
ggg) articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
hhh) articoli 25 e 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
iii) articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
lll) articoli 1, 2, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6-ter e 6-quater, e 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
mmm) articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
nnn) articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
ooo) articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
ppp) articoli 1, comma 4-quater, e 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
qqq) articolo 7, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;
rrr) articolo 1, commi 19, 916, 917, 918, 919 e da 937 a 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
sss) articolo 10-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
ttt) articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
uuu) decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148;
vvv) articoli 12 e 12-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
zzz) articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
aaaa) articolo 1, commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
bbbb) articolo 1, commi 40, 710, 711 e 712 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
cccc) articolo 5, comma 15-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;
dddd) articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
eeee) articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
ffff) articoli 4-ter e 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
gggg) articoli 2 e 4 del decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153;
hhhh) articolo 1, commi 45, 46 e 77, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
iiii) articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;
llll) articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
mmmm) articoli 3 e 5, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
nnnn) articolo 1, commi 38, 39, da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
oooo) articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
2. Restano abrogate:
a) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nell'articolo 17, primo comma del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570;
b) le tasse di bollo sui documenti di trasporto di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
c) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277;
d) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
e) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;
f) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;
g) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1953, n. 949;
h) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1219;
i) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonchè sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1956, n. 1386;
l) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 214;
m) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924;
n) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui alle lettere precedenti;
o) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924;
p) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825;
q) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regolamento di cui al regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, nonchè il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703;
r) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
s) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;
t) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
u) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379;
v) le addizionali ai tributi di cui alle lettere precedenti;
z) l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
aa) l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo." "Tabella A
Parte II
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento
(omissis)
19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorchè non ultimate, purchè permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota I all'articolo 1 della tariffa, parte I, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
(omissis).".
Note all'art. 4:

Il testo degli articoli 5, comma 2, secondo e terzo periodo, 13, comma 1, secondo periodo, 19, comma 1, lettera e), 26, 38, comma 3, 44, comma 1, secondo e terzo periodo, 2 e 3, 45, 47, comma 5, 50, 79, comma 1, 88, comma 6, 89, commi 1 e 6, 102, 110, commi 3,4 e 5, 112, commi 4 e 5, 114, comma 1, 115, 118, 120, comma 1, 127, comma 1, 133, comma 3, 134, 142, 146, 148, 150, comma 11, 152, comma 1, primo, terzo e quarto periodo, 159, comma 3, 165, 167, 168, comma 2, 170, comma 1, 180, comma 1, 187, 197, 199, comma 5; 1, comma 3, tariffa, parte I, allegato 1; 1, tariffa, parte I, allegato 1, nota I, comma 4, primo e secondo periodo, 4, comma 1, lettera b), tariffa, parte I, allegato 1, 5, comma 1, lettera b), tariffa, parte I, allegato 1, 9, comma 1, tariffa, parte I, allegato 1, 2 tariffa, allegato 2, 1, comma 3, tariffa, parte I, allegato 3, 9, comma 3, nota 2, e comma 4, tariffa, parte I, allegato 3, 32 tabella, allegato 3, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, come modificati dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 5 Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
(omissis)
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), l) e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2, nonchè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni."
"Art. 13 Procedure di controllo sulle autoliquidazioni (articolo 3-ter decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463)
1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria."
"Art. 19 Registrazione d'ufficio (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
(omissis)
e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all'articolo 303, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.
(omissis)"
"Art. 21 Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (articolo 17, commi 1, 3 e 3-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articolo 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)
1.L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.
2. (abrogato)
(omissis)"
"Art. 26 Enunciazione di atti non registrati (articolo 22, commi 1, primo periodo, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
(omissis)"
"Art. 38 Divisioni (articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
(omissis)
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato dall'ufficio a norma dell'articolo 299 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
(omissis)"
"Art. 44 Atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico.
La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2, nonchè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.
2. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ancorchè siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.
3. Per le operazioni indicate nell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto."
"Art. 45 Liquidazione dell'imposta (articolo 41, commi 1,2 e 2-bis, primo e secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
(omissis)
3. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonchè la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonchè della sanzione prevista dall'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata."
"Art. 47 Base imponibile (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
(omissis)
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 50 Rendite e pensioni (articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione è costituito:
a) da quaranta volte l'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'allegato 4 al presente testo unico, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma del comma 2, lettera c) tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dal comma 2, lettera b), ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dal comma 2, lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.
6. Il prospetto dei coefficienti, di cui all'allegato 4 al presente testo unico, e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.
7. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 6, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.
8. (abrogato)"
"Art. 79 Oggetto e misura dell'imposta (articolo 10 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'articolo 72, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della parte I, della tariffa di cui all'allegato 1 del presente testo unico.
(omissis)"
"Art. 88 Territorialità dell'imposta (articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 158, legge 11 dicembre 2016, n. 232)
(omissis)
6. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione."
"Art. 89 Trasferimenti non soggetti all'imposta (articolo 3 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
(omissis)
6. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.
Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione di cui all'articolo 50-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti."
"Art. 102 Rendite e pensioni (articolo 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) il valore pari a quaranta volte l'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'allegato 4 al presente testo unico, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.
2. Il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 4 al presente testo unico, e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.
3. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 2 non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.
4. (soppresso)"
"Art.110 Riduzioni dell'imposta (articolo 25 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 14, comma 2, primo periodo, legge 18 ottobre 2001, n. 383)
(omissis)
3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame.
4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291 a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
5. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purchè ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 121.
(omissis)"
"Art.112 Procedimento e termini (articolo 27 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 2 decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; articolo 1, comma 640, lettera d), legge 23 dicembre 2014, n. 190)
(omissis)
4. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'articolo 117, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.
5. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 113, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta.
L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
(omissis)"
"Art. 114 Contenuto della dichiarazione (articolo 29 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
d) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
e) (soppressa);
f) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
g) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'articolo 97, comma 1, lettera e);
h) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
i) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
l) il valore netto dell'asse ereditario;
m) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, con l'indicazione dei documenti di prova;
n) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.
(omissis)"
"Art. 115 Allegati alla dichiarazione (articolo 30, commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
b) la dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonchè i documenti di prova della parentela naturale;
c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
e) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, lettera b), nonchè delle pubblicazioni e prospetti di cui allo stesso articolo 101, comma 1, lettera c);
f) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
g) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonchè delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111;
h) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall' articolo 112, comma 4.
2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonchè quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
3.(abrogato)
4. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.
5. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'articolo 11, commi 5 e 6.
6. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, secondo periodo, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso.
7. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi la dichiarazione di cui all'articolo 98, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, si applica, purchè alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'articolo 108, comma 4."
"Art. 118 Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione (articolo 33, commi 1, 2, 3, primo periodo e 4 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
OMISSIS
3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzione e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonchè della sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 48-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
(omissis)"
"Art.120 Versamento dell'imposta (articolo 37 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 118, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 116. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 309 e 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.
(omissis)"
"Art. 127 Disposizioni testamentarie condizionali (articolo 44 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede subentrante.
(omissis)"
"Art.133 Determinazione dell'imposta (articolo 56 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
(omissis)
3. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 99 a 104 e dell'articolo 309, commi 4, 5 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
(omissis)"
"Art.134 Donazioni anteriori (articolo 57, commi 1 e 2, primo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
(omissis)
2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'articolo 30, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi."
"Art. 142 Caratteristiche e modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari (articolo 4, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonchè le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia."
"Art. 146 Contrassegno (articolo 9, comma 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. È vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul contrassegno telematico."
"Art. 148 Atti soggetti a bollo fin dall'origine - Contrassegno (articolo 11, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione del contrassegno telematico deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione."
"Art. 150 Pagamento in modo virtuale (articoli 15 e 25, comma 3-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
(omissis)
11. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, la dichiarazione dell'imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 316, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 152 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 12-novies decreto-legge 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 17, comma 1-bis, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)
1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui al dodicesimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al primo periodo, restano applicabili le disposizioni di cui al presente titolo. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, nonchè degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(omissis)"
"Art.159 Solidarietà (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; articolo 1, comma 1108, legge 30 dicembre 2020, n. 178)
(omissis)
3. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi del presente articolo anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto."
"Art. 165 Distribuzione, vendita al pubblico e aggio (articolo 39, commi 1, 2 e 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
(omissis)"
"Art. 167 Attività finanziarie oggetto di emersione (articolo 19, commi 6, 7, 8, 9 e 11, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
1. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.
2. L'imposta di cui al comma 1 è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.
3. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 350 del 2001, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 1 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nella parte I, titolo I, capo II, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
4. Gli intermediari di cui al comma 3 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le modalità di cui al medesimo comma 3. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.
5. (abrogato)
6. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 1 nonchè per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi."
"Art. 168 Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio (articolo 19, commi da 18 a 23, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
(omissis)
2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimento e accertamento.
(omissis)"
"Art. 170 Trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali (articolo 22 legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonchè delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
(omissis)"
"Art.180 Cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi (articolo 35, commi 10-ter e 10-ter.1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 2, della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico e di cui all'articolo 79, comma 1, sono ridotte della metà.
(omissis)"
"Art.187 Operazioni tra fondi pensione (articolo 17, comma 9-bis, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) (omissis)"
"Art.197 Rinvio alle agevolazioni per il settore del cinema e dell'audiovisivo
(omissis)"
"Art. 199 Interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 (articolo 70 decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76)
(omissis)
5. In deroga al disposto dell'articolo 97, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente."
"ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
(omissis)3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50."
ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1, NOTA I
(omissis)
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonchè la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonchè irrogare la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Sono dovuti gli interessi di mora di cui all'articolo 56, comma 4 del testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale."
"ART 4, COMMA 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
(omissis)
b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società; operazioni straordinarie di cui all'articolo 178 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 euro 200,00"
"ART 5, COMMA 1, TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
(omissis)
b) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10: 1 per cento"
"ART 9 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10: 4 per cento."
"ART 2 TARIFFA, ALLEGATO 2
Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi 3 per cento"
"ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 3
3. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:
a) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 2, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese."
"ART 9 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 3
COMMA 3 NOTA 2. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonchè dagli uffici di Poste Italiane S.p.a. relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 3, e negli articoli 7, comma 1, lettera a), 9, commi 1 e 2, e 10. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, nonchè quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si considera, in ogni caso, inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 2,00, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.
COMMA 4 Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei, di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso."
"ART 32 TABELLA ALLEGATO 3
1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.".
Note all'art. 5:

Si riporta il testo degli articoli 14, 26, 28, 34, 41, 44, 45, 58, 59, 60, 61, 90 e 99 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 recante: "Testo unico dei tributi erariali minori" come modificato dal presente decreto:
"Art. 14. Obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento (articolo 12 della legge n. 1216 del 1961)
1. Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari e impiegati di cui all'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e agli uffici dell'amministrazione finanziaria, a ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 12.
2. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi, tutti atti ad accertare sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.
3. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di cui ai commi 1 e 2, gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"Art. 26. Base imponibile (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 26-bis e 26-ter, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti e alle altre attività elencati nella tariffa di cui all'allegato 2, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono, altresì, base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonchè il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti e attività;
b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.".
"Art. 28. Finalità di beneficenza (articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. In caso di intrattenimenti e altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purchè gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.
3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purchè siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.".
"Art. 34. Vidimazione delle tessere gratuite (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. La validità delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta è subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.
2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui agli articoli 32 e 33 non vanno computate le tessere e i biglietti rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, nè quelli previsti dall'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"Art. 41. Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011)
1. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 58, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili.
L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al terzo periodo.
4. L'imposta di cui al comma 1 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Per gli immobili di cui al comma 4 e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non si applica l'articolo 79, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.
7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonchè per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.".
"Art. 44. Definizione di mercati (articolo 1, comma 493, della legge n. 228 del 2012)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui all'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.".
"Art. 45. Debitore dell'imposta (articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012)
1. L'imposta di cui all'articolo 42 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui all'articolo 43 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni.
L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui all'articolo 42, nonchè per le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 43, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui agli articoli 42 e 43. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui all'articolo 42 o della conclusione delle operazioni di cui all'articolo 43. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonchè gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;
b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonchè alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;
d) alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, numeri 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 50;
e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.".
"Art. 58. Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico (articolo 27, commi primo, secondo e quarto, del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la società concessionaria.
2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla società concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
3. (abrogato)
4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli articoli 56 e 57 e dell'articolo 332 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"Art. 59. Addebito del canone Rai sulla pensione (articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010)
1. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.".
"Art. 60. Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'abbonamento radiotelevisivo speciale (articolo 17 del decreto-legge n. 201 del 2011)
1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonchè gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.".
"Art. 61. Disposizioni finali (articolo 1, commi 154, 156, 157 e 159, della legge n. 208 del 2015)
1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l' individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3, nonchè per le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente articolo.
2. (abrogato)
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo e limitatamente alle finalità di cui al presente titolo l'Anagrafe tributaria, l'ARERA, l'Acquirente Unico S.p.A., il Ministero dell'interno, i comuni, nonchè gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 59, nonchè ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
4. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data del 1° gennaio 2016, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
5. In applicazione di quanto disposto dal presente titolo:
a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 2, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
b) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.".
"Art. 90. Esenzioni (articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
2. Sono, altresì, esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.".
"Art. 99. Abrogazioni
1. Dalla data di cui all'articolo 100 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi:
1) articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 9, 11, 12, da 16 a 23, da 31 a 34, tariffa allegato A, tariffa allegato B e tabella allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
2) articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364;
3) articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
4) articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
5) articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
6) articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
7) articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti:
1) gli articoli da 1 a 6-bis, 14, 14-bis, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
2) l'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati, l'articolo 16, commi 10-bis, 11, 12, 13, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15 bis.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), l'articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
e) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie, l'articolo 1, commi da 491 a 497, 499, 500 e la tabella 3 allegata della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
f) per quanto attiene alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni:
1) articoli da 1 a 18, 22 e da 25 a 31 e allegati A e B del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
2) articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
3) articolo 1 della legge 12 novembre 1949, n. 996;
4) articolo 17, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103;
4-bis) articolo 92, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
4-ter) articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
5) articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
6) articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
7) articolo 1, commi da 152 a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
8) articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
9) articolo 1, comma 19, legge 30 dicembre 2023, n. 213;
g) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, l'articolo 1, commi da 35 a 43, 44-bis, da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
h) per quanto attiene alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative:
1) articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-bis, 14, 15, 16 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
2) articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
2-bis) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50;
i) per quanto attiene alla disciplina dei tributi speciali:
1) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 e tabelle A, B, C, D, E, F allegate;
2) legge 15 maggio 1954, n. 228;
3) articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302;
4) articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
5) articolo 6 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.".
Si riporta il testo della tariffa di cui alle tabelle A, B e C dell'allegato 1 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, come modificate dal presente decreto:


Parte di provvedimento in formato grafico
Si riporta il testo degli allegati 2 e 4 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, come modificata dal presente decreto:


Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 6:

Si riporta il testo dei seguenti articoli del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante: "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione", come modificato dal presente decreto:
"ART. 3 Oggetto (articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1, comma 98, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 1, comma 72, legge 30 dicembre 2021, n. 234)
OMISSIS
5. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 139, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
e) all'imposta prevista dal titolo V del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
f) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
g) ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
h) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
i) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 10;
l) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore;
m) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
n) alle tasse sulle concessioni governative;
o) alle tasse scolastiche.
OMISSIS
7. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
8. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 68, comma 19, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
OMISSIS.".
"ART. 4 Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonchè ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi (articolo 32-ter decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
OMISSIS
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonchè il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
OMISSIS.".
"ART. 5 Modalità di esecuzione dei versamenti unitari (articolo 2, comma 10-bis, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 11, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; articolo 37, commi 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater e 49-quinquies decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, primo, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 574, primo, secondo, quarto e quinto periodo, legge 27 dicembre 2013, n. 147)
OMISSIS
7. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonchè iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi degli articoli 161, comma 7, e 247 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3, fatta eccezione per i crediti indicati al medesimo articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h). La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, quarto periodo.
Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 6. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.
8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 3, utilizzano in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui al richiamato articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 3, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 3 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui agli articoli 161, comma 7, e 247 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonchè all'irrogazione delle sanzioni.".
"ART. 6 Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 31, comma 1, primo, quarto, quinto e sesto periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 3, comma 1, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.
Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.".
"ART. 7 Versamento delle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 35, comma 6-ter, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 82, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del presente testo unico, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al primo periodo è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
OMISSIS
9. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 64, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, si applica il limite di cui all'articolo 3, comma 10, fissato in 2 milioni di euro.
OMISSIS.".
"ART. 8 Termini di versamento (articolo 18 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. 1. Le somme di cui all'articolo 3 devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonchè il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.".
"ART. 16 Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (articolo 28-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di definizione ai sensi dell'articolo 350, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 360, dello stesso testo unico, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 18 e 20 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, di conciliazione ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 13, comma 3, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 3. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui alla parte I, titolo VI. 2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".
"ART. 17 Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati (articolo 28-sexies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, entro i termini previsti dall'articolo 292, comma 2, del citato testo unico. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centottanta giorni dalla data del 29 giugno 2024.".
"ART. 28 Interessi moratori (articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
1. Sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
"ART. 33 Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23, commi 1, 1-bis, 2, lettera a), primo, secondo e terzo periodo, lettere b), c), d) ed e), 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 82, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 64 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario liquidatore nonchè il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
2. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 53, comma 11, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, devono in ogni caso operare le relative ritenute.
3. La ritenuta da operare è determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
4. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui al comma 3, lettere a) e b) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 14 dello stesso testo unico, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere d) e o), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del quinto periodo si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
OMISSIS".
"ART. 37 Ritenuta sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) (articolo 76 legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, di cui alla legge 13 giugno 2023, n. 83, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.
3. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 2.".
"ART. 39 Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis, dal primo al sesto comma, settimo comma, primo, secondo e terzo periodo e ottavo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il primo scaglione di reddito.
2. La ritenuta è commisurata al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel comma 1. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20 per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
OMISSIS
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel comma 2. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 69-octies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.".
"ART. 40 Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (articolo 25-ter, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, primo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera s), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
3. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
"ART. 42 Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi (articolo 25-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.".
"ART. 44 Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 33, comma 3;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonchè su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 53, commi 7, 8, 9 e 10, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi con i criteri di cui all'articolo 20, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui all'articolo 33, comma 4, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste all'articolo 33, comma 4, intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 33, comma 5.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonchè della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi da 1 a 3 non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 34, 38, 39, 43 e 48 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.".
"ART. 45 Ritenuta sui premi e sulle vincite (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66)
1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
OMISSIS
7. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 43, comma 2, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 64 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.
8. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 7 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.".
"ART. 46 Ritenute su redditi diversi (articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133)
1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera u), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a euro 20.658,28 ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al richiamato articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.".
"ART. 48 Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 10, comma 1, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; articolo 1, comma 44, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
OMISSIS
4. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono i proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel richiamato articolo 46, comma 1, lettera i), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonchè i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d). La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.
Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso. Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, alle società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d).
OMISSIS
9. I gestori di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal comma 1.".
"ART. 49 Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (articolo 35 decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249; articolo 7, comma 12, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e articolo 5 decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)
1. Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla Tesoreria dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), un importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
2. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
3. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 77, con gli interessi di cui all'articolo 83.
4. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, ferme le sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
5. Il versamento in acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.
6. A decorrere dal 29 novembre 2004, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a Poste italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti S.p.a.".
"ART. 50 Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i non residenti (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 46, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 68, comma 2.
3. Qualora i rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 46, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.".
"ART. 53 Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea (articolo 26-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 23, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
OMISSIS
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) gli utili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
2) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 46, comma 2, lettera a) e 118, comma 15, lettera a), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
3) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
4) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.
omissis
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.
OMISSIS.".
"ART. 54 Ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici (articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)
OMISSIS
2. La ritenuta prevista nel comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al predetto articolo 82, comma 1, lettera d). La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso.
OMISSIS
6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonchè dalle società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al richiamato articolo 82, comma 1, lettera d). Nell'ipotesi di titoli o certificati a emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nel comma 4 e provvedere agli adempimenti stabiliti nel comma 5 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.
OMISSIS
8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.
OMISSIS
9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè quelle degli articoli 77 e 81 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
OMISSIS.".
"ART. 55 Ritenuta sui dividendi (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Le società e gli enti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, nonchè agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 75 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell'articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico.
2. Nei casi di cui all'articolo 49, commi 5 e 7, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
3. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società e altri enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a), del citato testo unico.
4. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al predetto regolamento (UE) 2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle società ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, è operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo 162, comma 2, lettera b). La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del citato testo unico.
OMISSIS.".
"ART. 56 Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti (articolo 27-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 2, comma 2, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49)
1. Le società che detengono una partecipazione diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A,
della direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione
europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o
temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
2. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 98, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, semprechè la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.
OMISSIS".
"ART. 57 Ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti dalle azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A. (articolo 27-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è applicata, in luogo della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 1, 4 e 5, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.
OMISSIS".
"ART. 58 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici (articolo 26-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 54, comma 12, e quelli di cui all'articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, secondo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al primo periodo. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
OMISSIS".
"ART. 59 Ritenuta sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero (articolo 10-ter legge 23 marzo 1983, n. 77)
1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta del 26 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
OMISSIS
6. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
OMISSIS
9. I proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
OMISSIS".
"ART. 60 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri (articolo 13, commi da 2 a 7, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44)
1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo.
OMISSIS
5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La percentuale di partecipazione all'organismo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene, altresì, conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Il partecipante è tenuto ad attestare al sostituto d'imposta la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
OMISSIS.".
"ART. 63 Ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti (articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 62, nonchè nella misura del 12,50 per cento gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, e delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e delle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati e territori, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.
OMISSIS.".
"ART. 65 Disposizioni in tema di versamento della ritenuta a titolo d'imposta (articolo 4, commi 1, 2, 3 e 5, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 4, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'articolo 64, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del Ministro dell'economia e finanze.
2. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 63 e 64, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi e altri frutti maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.
3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
4. (Abrogato).
5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti, al pagamento della stessa nonchè degli interessi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.".
"ART. 66 Casi particolari di assolvimento della ritenuta a titolo d'imposta (articolo 5 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all'articolo 63 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 100, comma 1, lettera b), e 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 24 e 88 del predetto testo unico.
2. Per i titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, non depositati presso gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4, gli interessi, premi, e altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 63, comma 1, siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'articolo 64 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonchè le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'articolo 65.".
"ART. 69 Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8, commi 1, 2, 3-bis e 3-ter, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme della presente sezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 64.
2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 71, comma 4, gli elementi di cui all'articolo 68, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati a imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:
a) da soggetti non residenti;
b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.
3. (Abrogato).
4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano altresì ai proventi non soggetti a imposizione in forza dell'articolo 67 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.".
"ART. 71 Altre disposizioni (articolo 11 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi e altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997.
2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e dell'articolo 48, comma 8, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1 per cento del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.
OMISSIS.".
"ART. 72 Soggetti obbligati e determinazione dell'acconto (articolo 1 legge 23 marzo 1977, n. 97; articolo 11, comma 18, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; articolo 58 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 12-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 2, comma 5, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; articolo 1, comma 51, legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 devono versare, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 100 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 100 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.
2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 100 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a euro 51,65.
3. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento.
4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonchè quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 124 e 125 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.
6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 306, comma 4, del medesimo testo unico, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 306, comma 9. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.
7. Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 362, commi 8 e 9, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
OMISSIS.".
"ART. 73 Acconto per i redditi sottoposti a tassazione separata (articolo 1, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)
1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.".
"ART. 74 Eccedenze e irregolarità nel versamento (articolo 2 legge 23 marzo 1977, n. 97 e articolo 4 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)
1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l'acconto, la somma versata in pi è rimborsata ai sensi degli articoli 77 e 80, con gli interessi di cui agli articoli 83 e 84.
2. In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 72 ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applica l'articolo 10, comma 2, ferma la sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. La sanzione di cui al comma 2 per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applica:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a euro 51,65 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonchè a euro 20,66 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società e per quelli soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso;
d) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui agli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 e 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e all'articolo 69 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
OMISSIS.".
"ART. 76 Rimborso di versamenti diretti (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto pupresentare all'ufficio competente in base al domicilio fiscale istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 pu essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
3. L'ufficio provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
4. Si applica l'articolo 75, commi 2 e 3.
5. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento.
6. I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 53, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui al citato articolo 53, comma 4, lettera a) o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dal citato articolo 53, comma 6, o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.
7. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al comma 6, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 83, comma 1.".
ART. 77 Rimborso d'ufficio (articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio, questo provvede a effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 243.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'ufficio provvede al rimborso con ordinativo di pagamento.".
"ART. 80 Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata (articolo 42-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dagli articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.
OMISSIS.".
"ART. 81 Esecuzione del rimborso in conto fiscale (articolo 78, commi 27, 28, 29, 33, legge n. 413 del 1991; articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. È istituito il conto fiscale, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA.
L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge.
2. Ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto.
Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di pi stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'amministrazione finanziaria l'apertura di pi conti intestati allo stesso contribuente.
3. Il conto fiscale è tenuto presso l'agente della riscossione.
4. I rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 13, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -Fondi di bilancio».
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente disposizione.
6. L'erogazione del rimborso è effettuata nei limiti e alle condizioni seguenti:
a) entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;
b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 116, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente.".
"ART. 82 Recupero di somme erroneamente rimborsate (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, maggiorato di dodici mesi.
2. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 97. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi a ruolo.".
"ART. 86 Cessione delle eccedenze rimborsabili nell'ambito del gruppo (articolo 43-ter, commi primo, secondo, terzo, primo periodo, quarto e quinto, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle società risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti a un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o pi società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
3. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2.
OMISSIS.".
"ART. 93 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo (articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, al netto dei versamenti diretti che risultano effettuati;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi e sanzioni.".
"ART. 96 Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate (articolo 15-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 353 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
3. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 292, commi 2 e 6 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 353, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
OMISSIS.".
"ART. 101 Cartella di pagamento (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 245 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
d) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 96.
OMISSIS.".
"ART. 102 Notificazione della cartella di pagamento (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall'agente della riscossione nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piformalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puessere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 3 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
4. Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 266 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
OMISSIS
6. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 266 del predetto testo unico; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 266, commi 4 e 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"ART. 103 Comunicazioni al domicilio digitale (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"ART. 115 Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche (articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.
2. La responsabilità solidale stabilita dal comma 1 opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.
OMISSIS.".
"ART. 117 Responsabilità e obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle società che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.
Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al comma 1 nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria.
4. Le responsabilità previste dai commi da 1 a 3 sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
5. La responsabilità di cui ai commi da 1 a 4 è accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
6. Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Si applica l'articolo 118, comma 1.".
"ART. 144 Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonchè ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3-bis. Relativamente alle somme di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.".
"ART. 175 Dichiarazione stragiudiziale del terzo (articolo 75-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 169 e 170 e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente testo unico, puchiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 69-undecies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7, del citato testo unico n. 173 del 2024, l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
3. L'agente della riscossione pu procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.".
"ART. 180 Prezzo base e cauzione (articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, moltiplicato per tre.
2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, l'agente della riscossione richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia del competente ufficio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata all'agente della riscossione ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del 10 per cento del prezzo base.".

"ART. 187 Fermo di beni mobili registrati (articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 611, lettera e), legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione pudisporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
3. L'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa prevista alla voce 16 della tabella di cui all'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione di cui al comma 2 ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo.
4. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non è tenuto al pagamento di spese nè all'agente della riscossione nè al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".

"ART. 188 Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e domanda di ammissione al passivo
(articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
OMISSIS
5. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 241 e 242 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 226, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
"ART. 194 Organizzazione (articolo 3 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L'autorità competente per il territorio nazionale è il direttore generale delle finanze.
2. Le autorità nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, sono:
a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate;
b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze.
OMISSIS.".

"ART. 195
Assistenza per le richieste di informazioni
(articolo 4 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e degli articoli 63 e 64 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 159, comma 2, lettera l), del citato del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze.
2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
3. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3.".
"ART. 224 Accesso ai dati (articolo 18 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; articolo 35, commi da 25 a 26-bis decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 3, comma 3, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)
1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, l'agente della riscossione è autorizzato ad accedere, gratuitamente e anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
2. Ai medesimi fini, l'agente della riscossione è altresì autorizzato ad accedere e utilizzare le informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
4. L'agente della riscossione pu procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 nel rispetto delle indicazioni fornite agli interessati nell'informativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, pubblicata sul proprio sito web istituzionale.
5. Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell'agente della riscossione, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
6. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, l'agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori regionali e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, può esercitare le facoltà e i poteri previsti dall'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
OMISSIS.".

"ART. 229 Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione
(articolo 5-octies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215)
1. L'agente della riscossione e le regioni e province autonome provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonchè di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, e al competente ufficio della regione e/o provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti istituzionali, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dal 21 dicembre 2021.".
Note all'art. 7:

Si riporta il testo degli articoli 46, 57, 65, 74, 96, 102 e 127 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante: "Testo unico della giustizia tributaria." come modificato dal presente decreto:
"Art. 46. Oggetto della giurisdizione tributaria (articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.".
"Art. 57. Assistenza tecnica (articoli 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 63, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973)
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui al comma 12;
e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sule attività produttive (IRAP) e l'imposta sul reddito delle società (IRES);
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data del 15 gennaio 1993, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di finanza competenti per territorio ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e delle relative società di servizi, purchè in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonchè i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 46, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale.
All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.
8. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.
9. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
10. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.
11. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della corte di giustizia tributaria o della sezione o dal giudice in composizione monocratica o collegiale.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle corti di giustizia tributaria, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, il personale dirigenziale e quello appartenente all'area funzionari e operatori degli enti impositori e del Ministero nonchè gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui al comma 4.
13. Ai soggetti di cui al comma 12, ancorchè iscritti in un albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le corti di giustizia tributaria per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.
14. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione dei commi 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000."
"Art. 65. Atti impugnabili e oggetto del ricorso (articoli 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, 61 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 59 del decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)
1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2;
i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212;
n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonchè delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
4. L' annullabilità dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi dell'articolo 262, comma 3, e dell'articolo 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 286 e 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.".
"Art. 74. Ipoteca e sequestro conservativo (articolo 22 del decreto legislativo. n. 472 del 1997)
1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
2. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado, nonchè al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.
3. Nei casi di cui al comma 2, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 2.
4. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
5. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 4, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine è triplicato. La corte di giustizia tributaria decide con sentenza.
6. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la corte di giustizia tributaria, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
8. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:
a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;
b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della corte di giustizia tributaria su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;
c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.".
"Art. 96. Sospensione dell'atto impugnato (articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 117 la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 68.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.
8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
9. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.".
"Art. 102. Definizione e pagamento delle somme dovute (articolo 48-ter, commi 2,3 e 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. In caso di perfezionamento della conciliazione, ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101.
2. (abrogato)
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo o, nei casi di cui all'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, all'intimazione ad adempiere al pagamento delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"Art. 127. Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2, sono immediatamente esecutive.
Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la sua durata nonchè il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.".