DECRETO-LEGGE

D.L. 144/2026 - DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144

DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144

Numero 144 Anno 2026 GU 07.08.2026 Codice 26G00167

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 644 a 646 e da 694 a 702;
Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità»;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonchè disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;
Vista la legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee»;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonchè ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte ad assicurare l'omogenea applicazione delle norme inerenti al pubblico impiego, nonchè la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le agenzie e gli enti strumentali, ed in particolare degli enti locali e del sistema sanitario regionale;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura finanziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle correlate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunità e le opere pubbliche;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea, mediante il tempestivo avvio delle attività attuative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nei giorni 31 luglio 2026 e 1° agosto 2026;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, in vista della scadenza dello stato di emergenza prevista per il 31 dicembre 2026, il trasferimento delle attività di protezione civile, non suscettibili di formare oggetto di rientro in ordinario, in capo al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione nonchè lo sviluppo economico e sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la provvista di personale da assegnare alle strutture di supporto ai Commissari straordinari per la ricostruzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, tenendo conto dei requisiti esperienziali e professionali posseduti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di per assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, della salute, delle imprese e del made in Italy; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione
1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile
((dell'autorizzazione o del diniego))
delle ferie.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1
((del presente articolo))
, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo.
((Nell'ambito delle finalità di cui al presente comma, decorso il termine previsto per il personale di cui al primo periodo, le procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti ivi previsti, anche alle assunzioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
I mesi di servizio occorrenti ai fini delle assunzioni di cui al secondo periodo del presente comma sono maturati computando i periodi di servizio svolti, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale già reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del citato articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze non può procedere a ulteriori assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione del medesimo articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi secondo e terzo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui al citato articolo 17-ter, comma 3, sesto periodo. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 11-bis, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 390.000 per l'anno 2026 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del sesto periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 17-ter del decreto-legge n. 25 del 2025))
.
3-bis.
((Al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la parola: "comunque" è sostituita dalle seguenti: ", a decorrere dal 1° marzo 2022,"))
.
4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonchè quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ)
((sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali,))
del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni
((,))
riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.
5. All'articolo 12, comma 5, della legge 10 novembre 2025, n. 167, dopo la parola: «adottate» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della medesima disposizione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal».
6. Le disposizioni introdotte dall'articolo
((13 della))
legge 2 luglio 2026, n. 119, nonchè le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a),
(( b) e c) ))
, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico
((...))
dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108
((,))
nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119.
((Le disposizioni relative al transito nella prima fascia di cui al presente comma si applicano, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione presso cui l'incarico è svolto, anche al personale dirigenziale di livello non generale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia titolare di un incarico dirigenziale di livello generale apicale, di un incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dell'incarico di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Per le finalità di cui ai periodi primo e secondo del presente comma, la domanda prevista dall'articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il personale ivi indicato, è presentata entro il termine di trentasei mesi a decorrere dalla data del compimento del periodo di cinque anni, fermo restando che il transito previsto dal presente comma avviene nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione e presso la quale il medesimo personale presta servizio))
. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 è abrogato.
6-bis.
((Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo del comma 6 si applicano al personale dirigenziale di ruolo nella medesima amministrazione. Il periodo utile ai fini del computo del quinquennio decorre, in ogni caso, dalla data di conferimento del primo incarico dirigenziale di livello generale o di uno degli incarichi di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.))
6-ter.
((All'articolo 17-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((al comma 2:))

1)
((all'alinea, dopo le parole: "la Cabina di regia" sono inserite le seguenti: "si avvale di una struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che";))

2)
((alla lettera c), dopo le parole: "promuovere l'elaborazione" sono inserite le seguenti: ", entro il termine del 31 gennaio 2027,";))
b)
((al comma 3, primo periodo, le parole: "La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura tecnica di cui al comma 2 è";))
c)
((al comma 4, primo periodo, le parole: "Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Anche al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 2".))
6-quater.
((Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni istituzionali e di non disperdere le professionalità e le competenze acquisite, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale possono procedere, entro il 31 dicembre 2027, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, all'assunzione a tempo indeterminato, nella corrispondente qualifica, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che:))
a)
((abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2026, almeno trentasei mesi continuativi di servizio presso la medesima agenzia o il medesimo Istituto nella medesima qualifica non dirigenziale;))
b)
((abbia conseguito una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;))
c)
((sia stato reclutato mediante procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))
6-quinquies.
((L'assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6-quater è subordinata al positivo esito di un colloquio volto ad accertare l'idoneità professionale, le competenze acquisite e la coerenza dell'esperienza maturata con le funzioni da svolgere.
Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6-quater ecceda quello dei posti disponibili, costituiscono criteri di priorità per l'assunzione la maggiore anzianità di servizio maturata presso l'agenzia o l'Istituto di cui all'alinea del medesimo comma 6-quater e, a parità di anzianità di servizio, la valutazione dell'attività svolta e l'esito del colloquio.))
6-sexies.
((Dall'attuazione dei commi 6-quater e 6-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.».
8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1.
È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il
((...))
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».
2. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e
((la))
ricerca ambientale (ISPRA);
f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale
((iscritte nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica))
;
i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza,
((rimborsi))
di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, 29 dicembre 2022, n. 197
((,))
e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
((e delle foreste 22 maggio))
2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9-bis.
((Fino al 31 dicembre 2029, allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica nonchè l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'esercizio delle competenze di autorità settoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, mediante l'attribuzione di due incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente posti nell'ambito dei dipartimenti competenti in materia di energia e di acque e comunque nei limiti della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo e fino al medesimo termine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può conferire gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella propria dotazione organica in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.))
9-ter. .
10. Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter è fissato al 31 ottobre 2026.
11. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato.
L'Avvocatura dello Stato è altresì autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.
12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno
((2035 e a euro 3.969.922 annui))
a decorrere dall'anno 2036
((,))
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito
((,))
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
d) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge15 dicembre 1999, n. 482».
14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 253, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2027» e le parole: «in essere alla data del 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data del 1° agosto 2026»;
b) al comma 298, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2027».
15-bis.
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, commi 7-quinquies e 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, anche per gli interventi diversi da quelli ivi previsti, finanziati con risorse pubbliche nazionali, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessario per rafforzare la capacità amministrativa, accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l'efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse, possono avvalersi dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di società da questo direttamente o indirettamente controllate, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella riguardante la remunerazione per le attività svolte, nell'ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
15-ter.
((Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((nella sezione II del capo IV del titolo IV del libro quarto, dopo l'articolo 815 è aggiunto il seguente:))
(("Art. 815-bis (Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino). - 1. Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è costituito un contingente di trenta unità di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei rispettivi gradi e ruoli, così determinato:))

a)
((contrammiraglio (CP): 1;))

b)
((capitano di vascello (CP): 1;))

c)
((capitano di fregata (CP): 3;))

d)
((capitano di corvetta (CP): 1;))

e)
((tenente di vascello (CP): 2;))

f)
((sottotenente di vascello (CP): 3;))

g)
((maresciallo nocchiere di porto: 5;))

h)
((sergente nocchiere di porto: 5;))

i)
((graduato: 9.))

2.
((Le unità di personale del ruolo ufficiali di cui al comma 1 sono in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente codice.))

3.
((Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario del personale di cui al comma 1";))
b)
((all'articolo 1032, dopo il comma 2 è inserito il seguente:))
(("2-bis. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 815-bis aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione".))
15-quater.
((Per l'attuazione del comma 15-ter è autorizzata la spesa di 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 2.314.029 euro per gli oneri stipendiali e 61.295 euro per il funzionamento. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.))
15-quinquies.
((Al fine di ripianare la dotazione organica dei ruoli del Corpo, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente al contingente istituito dall'articolo 815-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 15-ter del presente articolo, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste dalla legge.))
15-sexies.
((Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli enti e le aziende speciali previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, riservare una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ovvero prevedere la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita a favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.))
15-septies.
((Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione, e possono essere individuate specifiche modalità applicative delle medesime disposizioni anche per i Ministeri))
.

Art. 1-bis

#

Comma 1

(( (Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione). ))

Comma 2

1.
((All'articolo 60, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Per le predette finalità l'Ispettorato" sono inserite le seguenti: "è articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e".))
2.
((All'articolo 1, comma 22-bis, ottavo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";))
b)
((la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove".))
3.
((All'articolo 2, comma 14-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((le parole: "e in scadenza entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e in scadenza entro il 31 dicembre 2027";))
b)
((dopo le parole: "per il collocamento a riposo" sono aggiunte le seguenti: "e ai limiti temporali previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".))
4.
((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 90.119 per l'anno 2026 e a euro 360.473 annui a decorrere dall'anno 2027, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 88.217 per l'anno 2026 e a euro 352.869 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234))
.

Art. 2

#

Comma 1

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonchè in materia di segretari comunali e di province

Comma 2

1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo
((33 del))
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano i
((commi da 557 a 557-quater))
e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-bis.
((All'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027"))
.
2. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027»;
b) al comma 33,
((al terzo periodo))
, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026» e il quinto periodo è soppresso;
c) dopo il comma 33 è inserito il seguente:
«33-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalità di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35.»;
d) al comma 34 le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2027».
4. All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo è revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo
((al singolo progetto))
secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».
5. Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA», può organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualità, ivi comprese le facoltà assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
((,))
e dall'articolo 16-ter, comma 1
, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del
((corso-concorso))
di formazione e di tirocinio pratico.
7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede.
Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
((Repubblica))
4 dicembre 1997, n. 465
((,))
e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
((...))
relativo all'Area delle funzioni locali
((- triennio 2022-2024))
del 23 febbraio 2026, la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.
8-bis.
((All'articolo 1, comma 3, della legge 8 agosto 2025, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito degli stanziamenti di cui al primo periodo sono comprese le risorse destinate al funzionamento dei consigli regionali, ferma restando l'autonomia contabile dei medesimi"))
.
9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del
((testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al))
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni.
10.
((In attesa di una revisione organica dell'ordinamento delle province che preveda l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale, l'individuazione, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, delle funzioni fondamentali e di ulteriori funzioni delle province, considerandone e valorizzandone le specificità, nonchè il riordino del sistema di finanziamento delle province medesime al fine di assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni ad esse attribuite, al fine del riallineamento dei relativi mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; ferma restando l'applicabilità dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la durata del mandato dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La disposizione di cui al primo periodo relativa alla proroga della durata dei consigli provinciali non si applica, limitatamente al rinnovo dei consigli provinciali da effettuare entro il 31 dicembre 2026, alle province nelle quali il presidente sia stato eletto, nel medesimo anno, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le province di cui al secondo periodo restano fermi i termini per il rinnovo dei consigli provinciali previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I consigli provinciali rinnovati ai sensi dei periodi secondo e terzo restano in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. Le disposizioni del presente comma non comportano l'interruzione del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali))
.
11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'
((anno))
2026, destinato a finanziare
(( progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ))
relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del
((Consiglio dell'Unione europea))
del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:
a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge
((4 maggio 2023, n. 48))
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato
((l'importo di cui all'alinea))
dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026
((e a 11,7 milioni di euro))
per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato
((l'importo di cui all'alinea))
dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;
e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni
((di euro))
per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato
((l'importo di cui all'alinea))
dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.
12-bis.
((All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2026"))
.

Art. 3

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Comma 1

Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati

Comma 2

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 248, comma 1, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-bis»;
b) all'articolo 249
((, comma 1,))
le parole: «dei mutui previsti dall'articolo 255 e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la facoltà dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalità previste dall'articolo 194.»;
c) all'articolo 255:
1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
4. L'anticipazione di cui al comma 3 è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.
5. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso.
L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
6. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
((è determinato))
sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.»;
2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
3) al comma 10, le parole: «e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutui» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.»;
d) all'articolo 259:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.».
1-bis.
((All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((al comma 458-bis:))

1)
(( alla lettera a): ))

1.1)
((le parole: "2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2027, 2028 e 2029";))

1.2)
((le parole: "almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "pari a zero o negativo ovvero migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, almeno del 10 per cento per l'anno 2027, del 20 per cento per l'anno 2028 e del 30 per cento per l'anno 2029, e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale";))
2)
((alla lettera b), le parole: "dal 2028" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2030";))
3)
((alla lettera c):))

3.1)
((le parole: "dal 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2027";))

3.2)
((dopo le parole: "rilevato alla fine di ciascun esercizio" sono inserite le seguenti: "e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale";))
b)
((dopo il comma 458-bis è inserito il seguente:))

"458-ter. Ai fini del comma 458-bis, il perimetro non sanitario del bilancio regionale è individuato al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sulla base del codice identificativo dell'ufficio destinatario risultante dalla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64")).

Art. 4

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Comma 1

Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica

Comma 2

1. Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute.
2. Il Commissario di cui al comma 1, di seguito
((denominato))
«Commissario», è individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.
3. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attività affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuità del servizio, il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici
((,))
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea.
4. Nell'esecuzione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ragione dell'urgenza delle operazioni e della necessità di assicurarne il completamento entro il termine di cui al comma 3, il Commissario può derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ove ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei commi 1, 2 e 3, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili
((della normativa))
dell'Unione europea.
5. Il Commissario presenta al Ministro della salute una relazione conclusiva sull'attività svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.
6. A decorrere dall'immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico indicata nel comma 3, al Commissario spetta un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028.
7. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede quanto a:
a) 25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
((al numero 1 della voce "Ministero della salute" dell'allegato 1 annesso alla))
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) 40 milioni di euro per l'anno 2027,
((mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis,))
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, limitatamente all'anno 2024, anche con riferimento alle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito,
((con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023))
, n. 137. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
((anche conseguenti))
all'attualizzazione di contributi pluriennali
((,))
di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8-bis.
((All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2027";))
b)
((al secondo periodo, le parole: "anche negli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027"))
.
9. All'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), f), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 5, quarto periodo, le parole: «all'Organismo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia di cui all' decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,»;
e) al comma 6, le parole: «l'Organismo» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «il Ministro della salute».
10. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all' decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, svolge, altresì, le funzioni
((in materia))
di:
a) monitoraggio del piano sanitario
((nazionale e dei))
patti per la salute e verifica dell'attuazione degli
((accordi conclusi in sede di Conferenza))
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli
((Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS))
);
((concorso alla definizione))
dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'
((Istituto superiore di sanità))
, e dell'
((Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nonchè))
, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;
d) pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione
((e))
il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle
((aziende sanitarie locali))
; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196.
10-bis.
((Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della salute in data 16 dicembre 2022, come successivamente integrato e modificato, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027))
.

Art. 5

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Comma 1

Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica

Comma 2

1. All'articolo 1, comma 4-ter,
((...))
della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028».
2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.».
3. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028» e le parole: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024».
b) al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

Art. 6

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Comma 1

Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca

Comma 2

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-quater. Le risorse di cui al comma 1, per la parte eccedente le finalità di cui al medesimo comma, sono assegnate alle università statali secondo le modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario
((delle università,))
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.».
2. All' legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonchè di perfezionamento,» sono sostituite dalle seguenti: «lauree e lauree magistrali, nonchè diplomi di perfezionamento,»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.».
3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Art. 7

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Comma 1

Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale

Comma 2

1. Al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100
((, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,))
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: «del lavoro,» è inserita la seguente: «ecclesiastico,» e, dopo la parola: «internazionale», sono inserite le seguenti: «privato e processuale»;
b) all'articolo 2, il comma 5 è
((abrogato))
;
c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione). - 1. Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati
((dal presente capo))
siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonchè l'adozione dei relativi provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1
((del presente articolo))
ed è immediatamente esecutivo.
4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e la definizione dei procedimenti
((di cui al comma 1 del presente articolo possono essere delegate))
anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del
((2017 e))
ai magistrati onorari confermati, in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello.
5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, sono destinati ai tribunali distrettuali tenuto conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della stessa procedura. Conclusa la procedura valutativa di cui al primo periodo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace è determinata, entro sei mesi, con le medesime modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con separato decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.
6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.
7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo e in quanto compatibili. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.
9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi
((dalla data di entrata))
in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.
10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.
11. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 10 è autorizzata la spesa di euro 19.740.396
((...))
, cui si provvede:
a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformità delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.»;
c) i commi 3, 3.01 e 3.02 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter.»;
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
((...))
.».
3. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d),
((del presente articolo,))
nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale,
((nel presidio))
delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.»;
b) all'articolo 6, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d),
((del presente articolo,))
nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale,
((nel presidio))
delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.».
5. Dopo l'articolo 5
((dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto))
30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Piante organiche della magistratura ordinaria). -
((1. Le piante))
organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.».
6. A decorrere dal 1° luglio 2027 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di 25 unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado
((ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 5 del presente articolo))
. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.
7. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, le parole: «9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «10.039 fino al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31 dicembre 2029».
8. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2027, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 6.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 142.381 per l'anno 2026 e di euro 1.708.567 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028
((,))
nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 è autorizzata la spesa di euro 955.037 per l'anno 2027, di euro 2.176.734 per l'anno 2028, di euro 2.672.152 per l'anno 2029, di euro 2.672.152 per l'anno 2030, di euro 3.130.025 per l'anno 2031, di euro 3.473.759 per l'anno 2032, di euro 3.476.672 per l'anno 2033, di euro 3.601.746 per l'anno 2034, di euro 3.612.169 per l'anno 2035 e di euro 7.371.182 annui a decorrere dall'anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per l'anno 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per l'anno 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dall'anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per l'anno 2027 e di euro 7.382.432
((annui))
a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028
((,))
nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
10. Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari
((di identità e di sicurezza))
e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100,
((convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,))
svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure, è autorizzata nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 753.439 per l'anno 2026, euro 19.198.014 per l'anno 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, euro 26.459.333 per l'anno 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dall'anno 2036.
12. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 1.201.014 per l'anno 2026, euro 1.140.067 per l'anno 2027, euro 660.000 per l'anno 2028, euro 1.410.000 per l'anno 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per l'anno 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per l'anno 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dall'anno 2036.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione
((dei commi 11 e 12))
, pari complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:
a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno
((2028 ed euro))
27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno
((2035 ed euro))
27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14. All'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il comma 3
((è inserito))
il seguente:
«3-bis. Per le esigenze di funzionalità di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7,
((8 e 9, del regolamento di cui al decreto))
del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi già indetti.».
15. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a)
((all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: "si avvale" sono sostituite dalla seguente: "dispone";
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b.1) dispone del Comando forze speciali di cui all'articolo 29-bis"))
;
0b)
((dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
"Art. 29-bis (Comando forze speciali). - 1. Il Comando forze speciali dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e svolge funzioni di pianificazione, di direzione e di condotta delle operazioni delle Forze speciali, in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa e previa autorizzazione del medesimo Ministro per lo svolgimento di ogni attività.
2. Il comandante del Comando forze speciali è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.
3. Le disposizioni che disciplinano le attività del Comando forze speciali sono stabilite nel regolamento"))
;
a) all'articolo 1477-ter:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.»;
2) al comma 4, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) all'articolo 1479-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti è inviata, di norma,
((almeno dieci giorni prima della data entro cui il parere deve essere reso))
.»;
c) all'articolo 1480, al comma 9:
1) al primo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) al secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) il terzo periodo è soppresso.
17. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: «trattamento» è inserita la seguente: «economico»;
b) alla lettera g) dopo la parola: «trattamento» è inserita la seguente: «economico»;
c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;».

Art. 8

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Comma 1

Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Comma 2

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio,
((rendicontazione e))
controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del
((Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ))
relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonchè di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l'incarico del Commissario
((straordinario))
e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, , del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono prorogati fino al 31 dicembre 2030. Fino alla medesima data,
((i relativi incarichi))
dirigenziali di livello generale
((e non generale))
possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa,
((teso al superamento))
degli insediamenti abusivi, che preveda:
1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento
((...))
di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati
((allo sviluppo))
di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;
3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui ;
4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;
b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e
((dei portatori di interessi))
di settore, al fine di garantire una governance unitaria, integrata ed efficace degli interventi;
c) coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;
d) promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;
e) assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformità agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilità degli interventi nel tempo;
f)
((presenta una relazione trimestrale))
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
g) riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui
((alla lettera a), alinea,))
sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario
((di cui alla medesima lettera a) ))
.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario
((per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura))
può, altresì, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonchè dell'assistenza
((tecnica dell'Agenzia))
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che può svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di soggetto attuatore, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo
((, del presente articolo))
.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
((definiti dettagliatamente))
i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonchè i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030
((,))
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Al fine di attuare gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta l'assegnazione in favore del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite massimo di 60 milioni di euro e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con la delibera del CIPESS di cui al primo periodo sono, altresì, definite le modalità di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), numero 2), e dal comma 3, ultimo periodo, si provvede nel limite complessivo del 4 per cento delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.

Art. 9

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Comma 1

Disposizioni urgenti in materia di disabilità

Comma 2

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026».
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e, con riguardo alla quota di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della medesima legge, di 8.788.509 euro per l'anno 2027.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 10

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Comma 1

Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR

Comma 2

1. Per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, ai fini di cui all'articolo 13, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, può provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'esibizione di documentazione di data certa, nonchè con eventuali dichiarazioni del lavoratore, rese ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo. Ai fini della presente disposizione, per i periodi oggetto di rendita vitalizia, si possono prendere a riferimento i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, pubblicato
((nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2016))
. Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, anche nei casi di cui all'
articolo 13, quinto e settimo comma, della legge n. 1338 del 1962.
((Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento))
di cui al presente comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000
((euro))
per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
((anche conseguenti))
all'attualizzazione di contributi pluriennali
((,))
di cui all'articolo 1, comma 511, della
((legge))
27 dicembre 2006, n. 296
.
1-bis.
((Per assicurare l'erogazione della pensione anticipata ai giornalisti professionisti iscritti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, con conseguente aumento del limite di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come incrementato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:))
a)
((quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;))
b)
((quanto a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.))
1-ter.
((All'articolo 24 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nei casi in cui, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia preclusa dall'intervenuta prescrizione dei contributi, le risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate, nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, richiesta dal lavoratore ai sensi del quinto o del settimo comma del medesimo articolo. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa esibizione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'INPS, di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale collabora all'individuazione e alla trasmissione della documentazione utile, secondo le modalità definite dall'INPS con proprie istruzioni operative. Ai maggiori oneri per prestazioni pensionistiche derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 23.000 euro per l'anno 2027, 26.000 euro per l'anno 2028, 31.000 euro per l'anno 2029, 37.000 euro per l'anno 2030, 42.000 euro per l'anno 2031, 49.000 euro per l'anno 2032, 55.000 euro per l'anno 2033, 59.000 euro per l'anno 2034, 61.000 euro per l'anno 2035 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione, per 23.000 euro per l'anno 2027 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".))
1-quater.
((Al fine di assicurare il rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'articolo 18, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "la qualifica di direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "le qualifiche di direttore generale e di segretario generale, entrambi nominati dalla Commissione su proposta del presidente,".))
1-quinquies.
((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, pari a euro 60.806 per l'anno 2026 e a euro 364.834 annui a decorrere dall'anno 2027, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e senza determinare incrementi dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti vigilati))
.
2. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è così integrata:
a) 153.460.000 euro a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
b) 26.540.000 euro a favore dell'Investimento 11 della Missione 7, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
c) 108.000.000 euro a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Treni diagnostici»;
d) 180.000.000 euro a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, del PNRR «Miglioramento delle stazioni ferroviarie».
3. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 2, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare degli investimenti di cui al comma 2, può procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

Art. 11

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Comma 1

Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale

Comma 2

1. All'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
(("2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2))
, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica
((alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e))
, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7
((,))
e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.
2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a),
b) e c), entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.
((2-quater. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della data della sua entrata in vigore e che alla suddetta data abbiano già iniziato a produrre effetti))
»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abrogazioni e norme transitorie».

Art. 12

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Comma 1

Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026

Comma 2

1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità,
((entro il 15 settembre 2026))
, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità,
((alla data del 15 settembre 2026))
, in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più
((persone))
. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 13, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede,
((entro il limite massimo di euro 4.885.237 per l'anno 2026 e di euro 11.724.569 per l'anno 2027,))
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

Art. 13

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Comma 1

Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026

Comma 2

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa
((,))
sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come interpretato dall'articolo 14
((, comma 2,))
del presente decreto, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e
((il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto))
nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.
4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonchè il limite di spesa di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 14

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Comma 1

Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in
conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026

Comma 2

1. All'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè del 21 maggio 2026»;
b) al comma 1, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2026»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonchè del 21 maggio 2026, è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato
((dagli eventi sismici))
del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate.
4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-bis e
((4-ter entro))
sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025.»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè del 21 maggio 2026».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, nonchè al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, in combinato disposto con l'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale ai sensi degli articoli 9-novies, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. Resta fermo l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
3. All'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». La disposizione di cui al primo periodo si applica, altresì, alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026.

Art. 15

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Comma 1

Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026

Comma 2

1. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «nonchè, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
2) al secondo periodo, le parole: «nonchè, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
b)
((al comma 2, secondo periodo, le parole da: "non possono essere erogati" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027"))
.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 16

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Comma 1

Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile

Comma 2

1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, i comuni interessati, assegnatari del predetto personale, possono bandire
((,))
in coerenza con il piano triennale dei
((fabbisogni e))
ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno
((ventiquattro mesi))
nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Il personale stabilizzato ai sensi del presente comma, per i cinque anni
((successivi))
all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione.
2. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la città metropolitana di Napoli coordina altresì la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui,
((per gli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede))
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3. La città metropolitana di Napoli provvede all'approvazione del piano
((di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, introdotto dal comma 2 del presente articolo,))
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17

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Comma 1

Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche

Comma 2

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Nei programmi di cui al presente numero possono essere inseriti, altresì, gli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei»;
b) al comma 5, le
((parole: "individuate))
previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti,» sono soppresse.
2. Al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'ambito dei propri territori, attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, di cui euro 600.000 per il Comune di Pozzuoli ed euro 400.000 per il Comune di Bacoli, e di euro 1,5 milioni per l'anno 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e euro 500.000 per il Comune di Bacoli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 18

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Comma 1

Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia

Comma 2

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 59 milioni di euro
((per ciascuno degli anni))
dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029»
((...))
.
2. In considerazione della scadenza dello stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma
((4-decies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 1, comma))
590, della citata legge n. 199 del 2025, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie.
3. Alla disciplina del completamento delle attività e delle funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al Commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Le ordinanze di protezione civile che regolano le attività e le funzioni di protezione civile trasferite ai sensi del comma 2 cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario del Governo può adottare una o più ordinanze allo scopo di prevedere l'applicazione, senza soluzione di continuità e non oltre il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile di cui al primo periodo, ritenute necessarie in relazione alla medesima gestione straordinaria. Tali ordinanze, fermo restando il termine finale di efficacia relativo alla scadenza del termine della gestione straordinaria di cui al secondo periodo, possono essere modificate o abrogate con successive ordinanze del medesimo Commissario straordinario del Governo, da adottare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La struttura, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del presente comma.»;
b) all'articolo 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.».
6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonchè al fine di consentire una più rapida ricostruzione e
((riparazione nei territori))
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
7. Nei casi di cui al comma 6 e ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuate le attività di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attività di progettazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
9. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
((,))
è incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 19

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Comma 1

Primo cratere

Comma 2

1. Ai fini del presente articolo, il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 è costituito, tenuto conto che sono stati i comuni più colpiti e nell'ambito dei quali si sono registrate vittime, dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, siti nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, sito nella regione Marche.
2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni del primo cratere di cui al comma 1 possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 3, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici
((o enti))
, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine, il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purchè comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.
3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000
((annui))
a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2. Il riparto del fondo di cui al presente comma è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000
((annui))
a decorrere dall'anno 2027, si provvede
((mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo))
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. In favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche per gli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai soli fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo, il termine del 31 dicembre 2021 di cui al comma 3 del citato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017
((è differito))
al 31 dicembre 2028. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013. Le agevolazioni di cui al
((presente comma))
sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 20

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Comma 1

Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016

Comma 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, si applicano anche
((con riferimento))
al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
2. Il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, è approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. Nel programma di sviluppo di cui al comma 2, una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento è destinata ai comuni del primo cratere di cui all'articolo 19.
4. Al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 21

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Comma 1

Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016

Comma 2

2. I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalità, oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 3.
3. A decorrere dalla data di assegnazione in proprietà delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile
((della Presidenza del Consiglio dei ministri))
può, con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti
((nel territorio))
di ogni singolo comune.
4. Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016,
((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,))
fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'
articolo 1, comma 4-decies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile
((della Presidenza del Consiglio dei ministri))
, tali spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016
((,))
n. 189
, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, secondo criteri, modalità e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni
((dalla data di entrata))
in vigore del presente decreto.
6. Le strutture di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni
((dalla data di entrata))
in vigore del presente decreto.

Art. 22

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Comma 1

Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma

Comma 2

1. All'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre
((2025, n. 199,))
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al secondo periodo del presente comma, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, nonchè l'utilizzo delle risorse di cui al comma 616, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione delle assegnazioni di cui all'allegato VI tra i commissari e gli uffici speciali ivi indicati.».

Art. 22-bis

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Comma 1

(( (Misure a tutela dei lavoratori nell'ambito della gestione commissariale nel territorio dell'isola di Ischia). ))

Comma 2

1.
((All'articolo 29 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-ter. Fino al termine della durata della gestione commissariale di cui all'articolo 17 del presente decreto, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'isola di Ischia a seguito degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, di cui al medesimo articolo 17, nonchè agli interventi urgenti a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nei medesimi territori a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2-quater. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione del comma 2-ter senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"))
.

Art. 22-ter

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Art. 23

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Comma 1

Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali

Comma 2

1. All'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:
a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d)
((,))
nonchè, in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera.».

Art. 24

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Comma 1



Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee
((e disposizioni in materia di pesca e acquacoltura))

Comma 2

1. All'articolo 7 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.».
2. All'articolo 33, comma 1, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità di personale dirigenziale
((,))
»;
b) al quinto periodo, le parole: «, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia,» sono soppresse.
2-bis.
((All'articolo 33 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Durante il periodo di prima operatività dell'Agenzia gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1, primo periodo, possono essere conferiti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti, i presupposti e le modalità di conferimento disciplinati dal medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001"))
.
3. Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità
((naturali e avversità))
meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'
((accantonamento relativo al Ministero))
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 7 maggio 2026, n. 70, le parole: «sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 25

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Comma 1

Misure in materia di riscossione locale

Comma 2

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i commi da 2-bis a 2-undecies sono sostituiti dai seguenti:
«2-bis. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalità di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla società AMCO - Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-novies. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarità degli enti di cui al primo periodo, ai quali è preclusa la facoltà di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiornata, con cadenza triennale, la soglia
((del presente comma))
. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla società AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-quater si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo di cui al presente comma. La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma è calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle
((amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,))
come complemento all'unità del rapporto tra:
a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;
b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.
2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle
(( amministrazioni pubbliche (BDAP) ))
i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO è obbligatorio.
2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonchè gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.
2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla società AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla società AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater è nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-ter, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-ter.
2-septies. La remunerazione dovuta alla società AMCO dall'ente locale è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies.
Restano a carico del debitore:
a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023
((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2023))
;
b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'
articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019
((e del citato))
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019
((e del citato))
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.
2-octies. La società AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali
((di cui al comma 2-bis))
secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-duodecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Le attività affidate in gestione alla società AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società e restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e di esse è data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a
((revisione contabile le cui risultanze sono trasmesse))
all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società AMCO nè essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla società AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-duodecies.
2-novies. Per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva di cui al comma 2-bis, la società AMCO si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La società AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-bis ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.
2-decies. La procedura di cui al comma 2-novies tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;
b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti
((di interessi))
tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico,
((alla società AMCO))
sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
((,))
e, a decorrere dal 1° gennaio 2027
((,))
i poteri
((di cui alla parte I, titolo VI,))
del testo unico in materia di versamenti
((e di riscossione))
, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed è consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
((all'articolo 35))
, commi da 25 a 26-bis
((,))
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter)
((,))
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
.
((Il riferimento ivi contenuto all'agente della riscossione si intende riferito alla società AMCO))
. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis
((,))
del decreto-legge n. 223 del 2006
e dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter)
((,))
del decreto legislativo n. 127 del
((2015 possono))
essere trasmessi
((dalla società AMCO))
ai soggetti di cui al comma 2-novies
((del presente articolo))
. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti,
((alla società AMCO))
e, per il suo tramite, ai soggetti di cui
((al citato comma 2-novies))
sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.
2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
((Stato-città))
ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies e da 2-terdecies a 2-quinquiesdecies e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-ter agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-sexies. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
2-terdecies. I sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni
((necessari))
allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-novies. La società AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati
((trattati e la))
loro integrità e riservatezza, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.
2-quaterdecies. Le attività di riscossione affidate alla società AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-novies di cui la società AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.
2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla società AMCO previsto dal comma 2-ter cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis e le altre previste a legislazione vigente.
2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, non si applicano ai versamenti alla società AMCO nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.
2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-bis da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
((Stato-città))
ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la suddetta cessazione.».

((1))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al comma 1, capoverso 2-duodecies, primo periodo del presente articolo "dopo le parole: «comma 2-quinquiesdecies» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»".

Art. 25-bis

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Comma 1

(( (Clausola di salvaguardia). ))

Comma 2

1.
((Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3))
.

Art. 26

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Piantedosi, Ministro dell'interno
Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Mazzi, Ministro del turismo

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Bernini, Ministro dell'università e della ricerca

Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Schillaci, Ministro della salute

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Visto, il Guardasigilli: Nordio