Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, della salute, delle imprese e del made in Italy; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
I mesi di servizio occorrenti ai fini delle assunzioni di cui al secondo periodo del presente comma sono maturati computando i periodi di servizio svolti, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale già reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del citato articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze non può procedere a ulteriori assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione del medesimo articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi secondo e terzo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui al citato articolo 17-ter, comma 3, sesto periodo. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 11-bis, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 390.000 per l'anno 2026 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del sesto periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 17-ter del decreto-legge n. 25 del 2025))
1)
2)
Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6-quater ecceda quello dei posti disponibili, costituiscono criteri di priorità per l'assunzione la maggiore anzianità di servizio maturata presso l'agenzia o l'Istituto di cui all'alinea del medesimo comma 6-quater e, a parità di anzianità di servizio, la valutazione dell'attività svolta e l'esito del colloquio.))
«Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1.
È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il
2. Il Comitato è composto da:
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza,
L'Avvocatura dello Stato è altresì autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2.
3.
Art. 1-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
1-bis.
2. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027»;
b) al comma 33,
c) dopo il comma 33 è inserito il seguente:
«33-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalità di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35.»;
d) al comma 34 le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2027».
4. All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo è revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo
5. Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA», può organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualità, ivi comprese le facoltà assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede.
Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
8-bis.
9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del
10.
11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:
a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026
e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni
12-bis.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
4. L'anticipazione di cui al comma 3 è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.
5. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso.
L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
6. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
3) al comma 10, le parole: «e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutui» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.»;
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.».
1)
1.1)
1.2)
3.1)
3.2)
"458-ter. Ai fini del comma 458-bis, il perimetro non sanitario del bilancio regionale è individuato al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sulla base del codice identificativo dell'ufficio destinatario risultante dalla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64")).
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
«5-bis. Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.».
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
«Art. 16 (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione). - 1. Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonchè l'adozione dei relativi provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1
4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e la definizione dei procedimenti
5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, sono destinati ai tribunali distrettuali tenuto conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della stessa procedura. Conclusa la procedura valutativa di cui al primo periodo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace è determinata, entro sei mesi, con le medesime modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con separato decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.
6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.
7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo e in quanto compatibili. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.
9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi
10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.
11. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 10 è autorizzata la spesa di euro 19.740.396
a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».
«1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformità delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;
«2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.»;
«3. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter.»;
«3-ter. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d),
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d),
«Art. 5-bis (Piante organiche della magistratura ordinaria). -
«3-bis. Per le esigenze di funzionalità di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7,
0a)
1) alla lettera b), le parole: "si avvale" sono sostituite dalla seguente: "dispone";
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b.1) dispone del Comando forze speciali di cui all'articolo 29-bis"))
0b)
"Art. 29-bis (Comando forze speciali). - 1. Il Comando forze speciali dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e svolge funzioni di pianificazione, di direzione e di condotta delle operazioni delle Forze speciali, in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa e previa autorizzazione del medesimo Ministro per lo svolgimento di ogni attività.
2. Il comandante del Comando forze speciali è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.
3. Le disposizioni che disciplinano le attività del Comando forze speciali sono stabilite nel regolamento"))
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.»;
2) al comma 4, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
1) al primo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) al secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) il terzo periodo è soppresso.
«g-bis) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;».
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento
2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati
3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui
4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Nei casi in cui, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia preclusa dall'intervenuta prescrizione dei contributi, le risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate, nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, richiesta dal lavoratore ai sensi del quinto o del settimo comma del medesimo articolo. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa esibizione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'INPS, di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale collabora all'individuazione e alla trasmissione della documentazione utile, secondo le modalità definite dall'INPS con proprie istruzioni operative. Ai maggiori oneri per prestazioni pensionistiche derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 23.000 euro per l'anno 2027, 26.000 euro per l'anno 2028, 31.000 euro per l'anno 2029, 37.000 euro per l'anno 2030, 42.000 euro per l'anno 2031, 49.000 euro per l'anno 2032, 55.000 euro per l'anno 2033, 59.000 euro per l'anno 2034, 61.000 euro per l'anno 2035 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione, per 23.000 euro per l'anno 2027 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".))
In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a),
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abrogazioni e norme transitorie».
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026
Comma 2
«4-bis. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonchè del 21 maggio 2026, è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato
4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-bis e
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
1) al primo periodo, le parole: «nonchè, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
2) al secondo periodo, le parole: «nonchè, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la città metropolitana di Napoli coordina altresì la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui,
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.».
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 22-bis
#Comma 1
Comma 2
"2-ter. Fino al termine della durata della gestione commissariale di cui all'articolo 17 del presente decreto, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'isola di Ischia a seguito degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, di cui al medesimo articolo 17, nonchè agli interventi urgenti a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nei medesimi territori a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2-quater. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione del comma 2-ter senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"))
Art. 22-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
«9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:
a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d)
Art. 24
#Comma 1
Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee
Comma 2
«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.».
"1-bis. Durante il periodo di prima operatività dell'Agenzia gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1, primo periodo, possono essere conferiti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti, i presupposti e le modalità di conferimento disciplinati dal medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001"))
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
«2-bis. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalità di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla società AMCO - Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-novies. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarità degli enti di cui al primo periodo, ai quali è preclusa la facoltà di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiornata, con cadenza triennale, la soglia
a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;
b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.
2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle
2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonchè gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.
2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla società AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla società AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater è nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-ter, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-ter.
2-septies. La remunerazione dovuta alla società AMCO dall'ente locale è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies.
Restano a carico del debitore:
a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023
b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019
c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019
d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.
2-octies. La società AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali
2-novies. Per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva di cui al comma 2-bis, la società AMCO si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La società AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-bis ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.
2-decies. La procedura di cui al comma 2-novies tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;
b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti
2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico,
2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
2-terdecies. I sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni
2-quaterdecies. Le attività di riscossione affidate alla società AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-novies di cui la società AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.
2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla società AMCO previsto dal comma 2-ter cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis e le altre previste a legislazione vigente.
2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, non si applicano ai versamenti alla società AMCO nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.
2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-bis da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Comma 3
La L. 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al comma 1, capoverso 2-duodecies, primo periodo del presente articolo "dopo le parole: «comma 2-quinquiesdecies» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»".
Art. 25-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Piantedosi, Ministro dell'interno
Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzi, Ministro del turismo
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Schillaci, Ministro della salute
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio