Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
della pubblica amministrazione
Comma 2
Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.
«Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1.
È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».
2. Il Comitato è composto da:
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
L'Avvocatura dello Stato è altresì autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
2. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027»;
b) al comma 33, terzo periodo, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026» e il quinto periodo è soppresso;
c) dopo il comma 33 è inserito il seguente:
«33-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalità di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35.»;
d) al comma 34 le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2027».
4. All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo è revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».
5. Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA», può organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualità, ivi comprese le facoltà assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede.
Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto relativo all'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026, la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.
9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni.
10. Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. La presente disposizione non comporta interruzione dei mandati dei consigli provinciali.
11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'esercizio 2026, destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:
a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11,7 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;
e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.
Art. 3
#Comma 1
di enti locali deficitari o dissestati
Comma 2
1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
4. L'anticipazione di cui al comma 3 è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.
5. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso.
L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
6. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.»;
2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
3) al comma 10, le parole: «e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutui» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.»;
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.».
Art. 4
#Comma 1
di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
della formazione superiore e della ricerca
Comma 2
«5-bis. Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.».
Art. 7
#Comma 1
sicurezza pubblica e difesa nazionale
Comma 2
«Art. 16 (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione). - 1. Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati dal capo II del presente decreto siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonchè l'adozione dei relativi provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo.
4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e la definizione dei procedimenti di cui al comma 1, può essere delegata anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, e ai magistrati onorari confermati, in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello.
5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, sono destinati ai tribunali distrettuali tenuto conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della stessa procedura. Conclusa la procedura valutativa di cui al primo periodo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace è determinata, entro sei mesi, con le medesime modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con separato decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.
6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.
7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo e in quanto compatibili. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.
9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.
10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.
11. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 10 è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:
a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».
«1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformità delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;
«2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.»;
«3. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter.»;
«3-ter. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.»;
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.».
«Art. 5-bis (Piante organiche della magistratura ordinaria). - Le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.».
«3-bis. Per le esigenze di funzionalità di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi già indetti.».
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.»;
2) al comma 4, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
1) al primo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) al secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) il terzo periodo è soppresso.
«g-bis) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;».
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all'implementazione di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;
3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui all'art. 3 decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR
Comma 2
In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.
Art. 11
#Comma 1
di interesse strategico nazionale
Comma 2
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.
2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a),
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abrogazioni e norme transitorie».
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
«4-bis. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonchè del 21 maggio 2026, è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate.
4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025.»;
Art. 15
#Comma 1
degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026
Comma 2
1) al primo periodo, le parole: «nonchè, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
2) al secondo periodo, le parole: «nonchè, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonchè alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
Art. 16
#Comma 1
della risposta operativa di protezione civile
Comma 2
«1-bis. In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la città metropolitana di Napoli coordina altresì la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
post sisma nel centro Italia
Comma 2
«1-bis. Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.».
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
a seguito del sisma Centro Italia 2016
Comma 2
Art. 22
#Comma 1
per il completamento delle ricostruzioni post-sisma
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
del ruolo degli esperti catastrofali
Comma 2
«9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:
a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d) nonchè, in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera.».
Art. 24
#Comma 1
dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee
Comma 2
«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.».
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
«2-bis. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalità di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla società AMCO - Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-novies. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarità degli enti di cui al primo periodo, ai quali è preclusa la facoltà di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiornata, con cadenza triennale, la soglia di cui al presente comma. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla società AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-quater si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo di cui al presente comma. La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma è calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) come complemento all'unità del rapporto tra:
a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;
b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.
2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO è obbligatorio.
2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonchè gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.
2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla società AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla società AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater è nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-ter, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-ter.
2-septies. La remunerazione dovuta alla società AMCO dall'ente locale è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies.
Restano a carico del debitore:
a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.
2-octies. La società AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali di cui al presente articolo secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-duodecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Le attività affidate in gestione alla società AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società e restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e di esse è data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società AMCO nè essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla società AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-duodecies.
2-novies. Per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva di cui al comma 2-bis, la società AMCO si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La società AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-bis ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.
2-decies. La procedura di cui al comma 2-novies tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;
b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 i poteri di cui al titolo VI del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed è consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I riferimenti ivi contenuti all'agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori si intendono riferiti ad AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo n. 127 del 2015, possono essere trasmessi da AMCO ai soggetti di cui al comma 2-novies. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, ad AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al comma 2-novies, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.
2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies e da 2-terdecies a 2-quinquiesdecies e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-ter agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-sexies. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
2-terdecies. I sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-novies. La società AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.
2-quaterdecies. Le attività di riscossione affidate alla società AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-novies di cui la società AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.
2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla società AMCO previsto dal comma 2-ter cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis e le altre previste a legislazione vigente.
2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, non si applicano ai versamenti alla società AMCO nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.
2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-bis da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la suddetta cessazione.».
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Piantedosi, Ministro dell'interno
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzi, Ministro del turismo
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Schillaci, Ministro della salute
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio